Sono ammissibili chiamate private purchè non se ne abusi
Lecite le telefonate occasionali dall'ufficio PAGINA PRECEDENTE
(Cassazione 7347/2003)
   
   
Le telefonate private effettuate occasionalmente dall'ufficio sono lecite purché non diventino un abuso. Così la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione per un dipendente pubblico accusato di peculato per avere effettuato alcune telefonate dall'ufficio. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso, rilevando che, mentre costituisce certamente reato l'uso costante e ripetuto del telefono dell'ufficio per ragioni personali, è perfettamente lecita la condotta del dipendente che effettui brevi comunicazioni private senza abusare di tale possibilità. (24 marzo 2003)  


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.7347/2003

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA

FATTO

Con sentenza del 23/10/2001 il G.U.P. del Tribunale del Campobasso assolveva L. N. dal reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. [1], in relazione a trentadue telefonate che nel periodo 30/3- 29/5/1998 avrebbe fatto per uso personale, utilizzando l’utenza del Provvedimento alle Opere Pubbliche per il Molise di Campobasso, del quale era dipendente.

Avverso la detta sentenza, motivata essenzialmente sulla sporadicità dell’uso della linea telefonica al quale è riconducibile l’esborso di un importo esiguo se non insignificante, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Campobasso lamentando l’erroneità della decisione, essenzialmente per il fatto che l’affermata insussistenza del reato per effetto della rilevanza attribuita ad un dato puramente quantitativo, quale il limitato numero di telefonate, avrebbe surrettiziamente e illegittimamente introdotto una soglia di punibilità non prevista dal legislatore.

Ne sarebbe condivisibile, secondo il giudicante, altro argomento svolto in casi analoghi da questa Corte, argomento consistente nel maggior disservizio che si determinerebbe per l’amministrazione nel caso di allontanamento forzato del dipendente per necessità telefoniche, potendo tale esigenza essere convenientemente soddisfatta con il ricorso alle moderne tecnologie.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice dell’udienza preliminare ha infatti dedotto, dal dato certo ed incontestabile di un numero estremamente limitato di telefonate per motivi personali, che l’imputato non abbia fatto a tale fine fisiologicamente ricorso all’utenza dell’ufficio, ma che a ciò viceversa sia stato indotto da infrequenti ed occasionali esigenze, con un comportamento dunque astrattamente idoneo ad essere interpretato come espressione del caso eccezionale, alla cui sussistenza l’ordinamento riconosce espressamente la deroga all’uso del telefono da parte del pubblico dipendente (principio d’altro canto più volte recentemente affermato da questa Corte.

Sul punto si vedano da ultimo Cass. 15/2/2000, n. 3879, Cass. 5/3/2001, n. 927), con gli eventuali riflessi che possono derivarne sul piano disciplinare o sotto altri aspetti, nel caso di accertata mancanza dei presupposti idonei a giustificare una deroga, pur in via di principio ipoteticamente configurabile.

Si tratta dunque di valutazione in fatto e immune da vizi logici, incensurabile come tale è in questa sede di legittimità, alla quale consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso .

Roma, 14/1/2003.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2003.