LA MANCATA INFORMAZIONE
DEL SINDACATO DELLA POLIZIA IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLO STRAORDINARIO
COSTITUISCE COMPORTAMENTO ANTISINDACALE – Reprimibile in base
all’art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16976 del 11 novembre 2003,
Pres. Senese, Rel. Foglia).
Nel 1998 il direttore del Compartimento
della Polizia Postale di Napoli ha proceduto alla programmazione trimestrale
del lavoro straordinario, per il personale in servizio, senza informare
preventivamente il SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia
di Stato. Il SIULP ha chiesto al Pretore di Napoli di dichiarare antisindacale
questo comportamento, in base all’art. 28 St. Lav. Il Ministero si è difeso
sostenendo che, essendo stati originariamente concordati con il Sindacato i
criteri generali per la programmazione dello straordinario, non doveva
ritenersi necessaria l’informazione trimestrale in sede applicativa. Il
Pretore ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata sia nel
giudizio di opposizione, promosso dal Ministero dell’Interno davanti al
Tribunale, sia, in grado di appello. In particolare la Corte d’Appello di
Napoli ha ritenuto che il direttore del compartimento abbia leso
reiteratamente il diritto del sindacato all’informazione preventiva, recando
anche danno alla sua immagine.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16976
dell’11 novembre 2003, Pres. Senese, Rel. Foglia) ha rigettato il ricorso del
Ministero dell’Interno. Il sistema delle relazioni sindacali all’interno del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, risultante dal decreto legislativo 12
maggio 1995 n. 195, del D.P.R. 31/7/95 n. 395 e dall’accordo nazionale quadro
del 12/6/97 – ha affermato la Cassazione –comporta precisi obblighi di
comportamento, a carico dell’Amministrazione, obblighi vincolanti di per sé,
“indipendentemente dal risultato concreto cui poi la prestazione richiesta
tenda”, in quanto strettamente funzionali all’esercizio, in concreto, delle
competenze e dei diritti di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali anche al fine di prevenire conflitti. Trattandosi di istituti tipici
di relazioni sindacali che trovano riconoscimento e promozione anche nella
normativa europea (cfr. segnatamente, la direttiva Cee 12.6.1989, n. 391, art.
11 e la direttiva Cee 23.11.1993 n. 104, art. 1, c. 4 in materia di orario di
lavoro) in funzione di tutela di interessi primari, quali quelli riguardanti
la salute e la sicurezza dei lavoratori – ha affermato la Corte – appare del
tutto conforme alla rilevanza di tali finalità, conferire una portata
estensiva a tali istituti e, così, riconoscere l’operatività di quelle
competenze sindacali rispettandone la cadenza “trimestrale” già
predeterminata, prescindendo, così, dall’adozione di scelte modificate da
parte dell’Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue – ha concluso la
Corte – che la cadenza trimestrale prescritta non presuppone necessariamente
un’iniziativa innovativa della pubblica amministrazione, se e in quanto,
adottata, in ordine alla programmazione dei turni di straordinario, ma
risponde ad una esigenza di assicurare un confronto sindacale periodico in
funzione di partecipazione e di corresponsabilizzazione delle strutture
sindacali su temi centrali e sempre presenti dell’organizzazione del lavoro e
della tutela di interessi primari dei lavoratori