CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 5112 del 27/01/2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) M. I. N.;

avverso SENTENZA del 17/02/2004 TRIBUNALE di ORVIETO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

Avverso la sentenza 17/02/2004 - con la quale il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, ha condannato M. I. alla pena di euro 300 di ammenda siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 20 co. 1 L. 110/1975 "per aver omesso di adoperare, nella custodia delle munizioni, le cautele necessarie per impedire ad estranei di impossessarsene agevolmente" - ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per l'erronea applicazione dell'art. 20 L. 110/1975 sul rilievo che l'omessa custodia di munizioni con la dovuta diligenza non rientra nella previsione della norma in esame.

Il ricorso e’ fondato.

Invero il giudice di merito ha ritenuto che anche l'omessa custodia delle munizioni rientrasse nella previsione dell'art. 20 L. 110/1975 proprio in virtu’ dell'espresso richiamo contenuto nella norma in questione degli artt. 1 e 2 della legge citata. Ma tale tesi non puo’ essere condivisa, atteso il principio di legalita’ previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui "nessuno puo’ essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge". Infatti, ai sensi dell'art. 20 legge citata, la condotta punibile deve intendersi solo quella riferibile all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non all'omessa custodia di munizioni, tanto piu’ che il richiamo degli artt. 1 e 2, riferito alle armi, e’ stato fatto al solo fine di specificare che l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le armi, ma solo a quelle indicate negli artt. 1 e 2 legge citata e, cioe’, armi da guerra ed armi comuni da sparo.

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel secondo comma dell'art. 20 bis della stessa legge, dove viene specificato che la condotta punibile si riferisce all'omessa custodia non solo di armi ed esplosivi, ma anche di munizioni. Da cio’ si desume in modo evidente che il legislatore, laddove ha inteso, in materia di minori e di incapaci, tutelare in modo piu’ marcato l'interesse della sicurezza pubblica, ha esteso l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza anche alle munizioni, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 20 ha limitato l'obbligo di custodia solo alle armi di cui agli artt. 1 e 2 legge citata e agli esplosivi.

Pertanto, poiche’ l'obbligo di custodia previsto dall'art. 20 L. 110/1975 riguarda esclusivamente le armi e gli esplosivi e non le munizioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005