CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 5112 del 27/01/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere
Dott.
DE NARDO
Giuseppe - Consigliere
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)
M. I. N.;
avverso SENTENZA del 17/02/2004
TRIBUNALE di ORVIETO;
visti gli atti,
la sentenza ed
il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione
fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo e motivi della
decisione
Avverso la sentenza 17/02/2004 - con
la quale il
Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, ha condannato M. I.
alla pena di euro 300 di ammenda siccome dichiarato responsabile della
contravvenzione prevista dall'art. 20 co.
1 L.
110/1975 "per aver omesso di adoperare, nella custodia delle munizioni, le
cautele necessarie per impedire ad estranei di impossessarsene
agevolmente" - ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto
l'annullamento per l'erronea applicazione dell'art.
20 L.
110/1975 sul rilievo che l'omessa custodia di munizioni con la dovuta
diligenza non rientra nella previsione della norma in esame.
Il ricorso e’ fondato.
Invero il giudice di merito ha ritenuto
che anche l'omessa custodia delle munizioni rientrasse nella previsione
dell'art.
20 L.
110/1975 proprio in virtu’ dell'espresso richiamo contenuto nella norma in
questione degli artt. 1 e 2 della legge citata. Ma tale tesi non puo’
essere condivisa, atteso il principio di legalita’ previsto dall'art. 1
c.p. secondo cui "nessuno puo’ essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge". Infatti, ai sensi
dell'art. 20 legge citata, la condotta punibile deve intendersi solo
quella riferibile all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non
all'omessa custodia di munizioni, tanto piu’ che il richiamo degli artt. 1
e 2, riferito alle armi, e’ stato fatto al solo fine di specificare che
l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le
armi, ma solo a quelle indicate negli artt. 1 e 2 legge citata e, cioe’,
armi da guerra ed armi comuni da sparo.
Tale interpretazione trova ulteriore
conferma nel secondo comma dell'art. 20 bis della stessa legge, dove viene
specificato che la condotta punibile si riferisce all'omessa custodia non
solo di armi ed esplosivi, ma anche di munizioni. Da cio’ si desume in
modo evidente che il legislatore, laddove ha inteso, in materia di minori
e di incapaci, tutelare in modo piu’ marcato l'interesse della sicurezza
pubblica, ha esteso l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza anche
alle munizioni, mentre nell'ipotesi prevista dall'art.
20 ha
limitato l'obbligo di custodia solo alle armi di cui agli artt. 1 e 2
legge citata e agli esplosivi.
Pertanto, poiche’ l'obbligo di custodia
previsto dall'art.
20 L.
110/1975 riguarda esclusivamente le armi e gli esplosivi e non le
munizioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla
legge come reato.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio
2005.
Depositato in Cancelleria il 10
febbraio 2005
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