All'imputato irreperibile notifiche solo al difensore - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI, Sentenza n. 11667 del 04/04/2006

 

 

 

 

 CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI, Sentenza n. 11667 del 04/04/2006  (Presidente R. Leonasi, Relatore D. Carcano)

 

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso contro la ordinanza 4 novembre 2004, emessa nel procedimento a carico di C.M., con la quale il Tribunale di Pavia ha dichiarato la nullita’ della notifica del decreto di irreperibilita’ emesso in data 5 settembre e di tutti gli atti successivi, in quanto l’art. 159 c.p.p. prevede la notifica del decreto all’imputato dichiarato irreperibile oltre che al difensore;

che il ricorrente con un unico motivo deduce l’abnormita’ dell’ordinanza dibattimentale impugnata con la quale il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, avendo rilevato che il decreto di irreperibilita’ 5 settembre 2003 di C.M. non era stato notificato alla medesima ma al difensore e dichiarava la nullita’ del decreto e di tutti gli atti successivi, restituendo gli atti al pubblico ministero;

che il ricorrente, inoltre, rileva l’abnormita’ del provvedimento con il quale e’ stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto le nullita’ delle citazioni comportano la rinnovazione da parte dello stesso giudice che le ha dichiarate;

che tale e’ la sintesi, a norma dell’art. 173, comma 1, disp. Att. C.p.p., dei termini dele questioni poste.

 

Considerato che le notifiche all’imputato irreperibile, na volta adottato il provvedimento di irreperibilita’, ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p.p. vanno effettuate mediante consegna di copia al difensore e cio’ in ogni fase e grado del processo in cui e’ stata dichiarata l’irreperibilita’ ex art. 160 c.p.p.

Che le procedure di notificazione dell’imputato irreperibile, pur con la consegna dell’atto al difensore, bensi’ che “la notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore”, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’ultima parte del primo comma dell’art. 159 c.p.p.

Che la duplicita’ di consegna non puo’ discendere dalla letture della norma invocata non essendo espressamente prevista e, in considerazione della ulteriore previsione per la quale l’irreperibile e’ rappresentato a tutti gli effetti dal suo difensore e cio’ esclude in radice la duplicita’ di consegna di due atti, l’uno per l’imputato e l’altro per il difensore, che si tradurrebbe in un’inutile aggravio privo di effetti concreti;

che il giudice del dibattimento per le medesime ragioni ha dichiarato la nullita’ della notifica del decreto di citazione a giudizio;

che, sebbene in astratto si posso essere in presenza di manifestazione di un legittimo potere, la nullita’ del decreto di irreperibilita’ emesso per la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini, al pari della nullita’ della notifica del decreto di citazione a giudizio per le medesime ragioni, e’ stata dichiarata al di fuori delle ipotesi previste e in ogni caso al di fuori degli adempimenti prescritti dalla norma processuale, in tal modo determinando un’indebita regressione del procedimento con la restituzione degli atti al pubblico ministero;

che il provvedimento che determini un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini si configura abnorme (Sez. un. 19 maggio 2002, Manca, rv. 221999);

che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pavia.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia.

 

Cosi’ deciso in Roma 3 febraio 2006-05-13

 

Il consigliere estensore                                                                         Il Presidente

Domenico Carcano                                                                                           Raffaele Leonasi