Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 14 giugno 2006, n. 13762
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10 dicembre 2001 la società ...OMISSIS... ha convenuto,
dinanzi al giudice di pace di Monza, la società Autostrade s.p.a. e ne ha
chiesto la condanna al pagamento della somma di Lire 1.035.264 oltre interessi
e rivalutazione, con la vittoria delle spese di lite. Tale somma era richiesta
per la prestazione di rimozione e custodia di un veicolo incidentato, su
richiesta della Polizia stradale. La convenuta si costituiva deducendo il
proprio difetto di legittimazione e contestava il fondamento della pretesa. Il
giudice di pace, con sentenza del 17 luglio 2002, decidendo secondo equità,
accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di Euro 652,94
oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese
processuali.
Contro la decisione ricorre la Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade
s.p.a. deducendo sei motivi di censura, illustrati da una memoria. Resiste la
controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti,
peraltro esposti senza seguire un ordine logico di priorità, che invece verrà
ripristinato.
I sei motivi, secondo l'ordine dato dal ricorrente, possono cosi riassumersi:
1. nel primo motivo si deduce la omessa pronuncia sulla legittimazione attiva, con violazione delle norme di cui agli artt. 112 e 132 c.p.c., sul rilievo che la richiesta doveva essere preceduta dalla notifica al proprietario dell'autoveicolo, debitore principale;
2. nel secondo motivo si deduce la omessa pronuncia su punto decisivo ed il relativo vizio di motivazione, sul rilievo che ai sensi dell'art. 3 del d.m. 460/1999, di natura regolamentare, l'obbligo dell'ente concessionario del tratto di strada su cui si trova il veicolo rimosso è collegato alla presunzione di abbandono del veicolo rimosso e non ha alcun collegamento con la concessione con la quale la società concessionaria è titolare;
3. nel terzo motivo si deduce la omessa e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo relativo al debito richiesto, posto che il giudice di pace non considera una convenzione Anas autostrade che disciplina i diritti ed i doveri scaturenti dalla concessione assentita del 4 agosto 1987:
4. nel quarto motivo di deduce la violazione dell'art. 23 Cost. sul rilievo che il giudice di pace avrebbe creato con la decisione equitativa una imposizione di una prestazione patrimoniale che deve trovare necessariamente la fonte nella legge;
5. nel quinto motivo si deduce la violazione del principio generale che regola la concessione di un pubblico servizio, ed i rapporti tra concedente e concessionario della gestione autostradale (si cita la l. 729/1961 e la convenzione Anas 4 agosto 1987). La tesi è che la concessione di un servizio pubblico non comporta la concessione della funzione pubblica di polizia e dunque i costi dell'abbandono devono far capo ai proprietari e non all'ente concessionario;
6. nel sesto motivo si deduce la violazione dei principi generali sulla responsabilità oggettiva,con riferimento alla norma generale sull'illecito o sul neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Riordinando i motivi secondo l'ordine logico delle questioni,
occorre considerare preliminarmente e unitamente il primo e il quinto motivo,
che conducono alla imputazione soggettiva ed alla legittimazione dell'ente
convenuto, con asserita violazione di principi generali, per poi esaminare il
quarto motivo, che pone una questione di costituzionalità per violazione
dell'art. 23 Cost.
Il primo motivo, come formulato, postula la chiamata in lite di un
condebitore, il proprietario del mezzo incidentato, di cui la polizia stradale
esige la immediata rimozione, che viene eseguita dalla ditta creditrice. Il
giudice di pace ha pronunciato sulla legittimazione attiva dell'ente
concessionario, che ha l'obbligo di assicurare la sicurezza del proprio tratto
autostradale gestito, e di provvedere al servizio di rimozione. La ditta che
ha operato la rimozione ha agito nell'interesse della concessionaria, e dunque
poteva, secondo il giudice di equità, richiedere il pagamento della
prestazione alla medesima anziché al proprietario del veicolo. Non risulta
dunque violato alcun principio generale inerente alla solidarietà ed il
soggetto debitore è stato esattamente individuato.
Vedrà la concessionaria di rivalersi nei confronti del proprietario.
L'interesse primario posto a fondo della decisione sulla legittimazione
passiva è che le condizioni di sicurezza debbano essere immediatamente
garantite, e tali condizioni non attengono esclusivamente all'intervento della
polizia stradale, che non dispone di attrezzature di rimozione, ma alla
funzione propria dell'ente concessionario di un pubblico servizio, che
peraltro è a pagamento.
Il quinto motivo sostiene che sono violati i principi che regolano i rapporti
tra concedente e concessionario, per dedurre che non comportando la
concessione anche poteri di ordine pubblico o di polizia, il debito si forma
in capo al proprietario del veicolo, posto che l'ente non può adottare misure
atte a prevenire il fenomeno dei veicoli abbandonati.
L'argomento è che la concessione non prevede espressamente la previsione di
tale obbligo in capo al concessionario.
Ma se questo è l'argomento centrale, esso non attiene ad un principio generale
che regola la materia delle concessioni e che è espressamente previsto da una
legge, ma ad una clausola che non è stata posta nell'atto di concessione, che
non è stato riprodotto in esteso, onde difetta anche la autosufficienza.
Neppure si comprende la tesi, adombrata nel motivo, secondo cui la società
risponderebbe del fatto di terzi, per la ragione che il giudice di pace (cfr.
4 e 5 della sentenza manoscritta) ha adeguatamente motivato che l'ente
risponde per fatto proprio, dovendo provvedere alla agibilità della sede
stradale ed in condizioni di massima sicurezza ed interpreta correttamente in
tal senso il citato d.m. 22 ottobre 1999, art. 3, che è norma regolamentare,
attuativa della legge.
Dalla considerazione unitaria del primo e del quinto motivo emerge che nessuna
violazione di principi regolatori della materia si è verificata (cfr. Cass.
382/2005), posto che l'obbligo della prestazione discende direttamente dalla
concessione come servizio pubblico e dalle relative garanzie di sicurezza e di
agibilità della sede autostradale che devono essere sempre e prontamente (se
non immediatamente garantite). Il giudice di pace, ponendo la regola
equitativa, ha dunque fatto buon uso del principio informatore (cfr. Corte
cost., sent. 206/2004) inerente alla sicurezza assoluta del traffico
autostradale, che attiene al bene della incolumità delle persone, che è
costituzionalmente garantito, sia al livello collettivo che come bene della
salute (cfr. artt. 2, 3, 32 Cost., tra di loro correlati). Inoltre il
principio regolatore della materia si desume dal primo comma dell'art. 1 del
d.lgs. 285/1992, che pone la sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, come finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita
dallo Stato e dunque anche dai concessionari autostradali.
Risulta pertanto privo di rilevanza ed infondato il motivo relativo alla
violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 23 Cost., ed invero la
decisione equitativa non crea una nuova norma in luogo della legge, ma pone
una regola equitativa in relazione ad una posizione di obbligo giuridico che
produce effetti giuridici anche verso chi si attiva, su incarico della polizia
stradale, a rimuovere l'ostacolo costituito dal veicolo incidentato o
abbandonato. Vedrà l'ente concessionario se sia più conveniente predisporre un
proprio servizio di rimozione.
Cosi esaminati i primi tre motivi, logicamente pregiudiziali, vengono ora in
considerazione il secondo, il terzo, ed il sesto, che risultano inammissibili
e infondati.
Nel secondo motivo si sostiene la omessa pronuncia su un punto decisivo, posto
che il creditore non ha dimostrato lo stato di abbandono del veicolo.
Sul punto la pronuncia non è omessa, ma esplicita, posto che il Giudice di
pace ha considerato il fatto certo della rimozione in data 2 marzo 2001 su
richiesta della polizia di Stato e per ragioni di sicurezza. L'onere della
esistenza della prestazione da cui deriva il credito è stato assolto.
Nel terzo motivo si sostiene che la società concessionaria non è tenuta a
sostenere i costi di demolizione e recupero dei veicoli abbandonati. Il motivo
è del tutto generico e non decisivo, ed è come tale inammissibile, essendo
dedotto come vizio della motivazione su punto decisivo. Infatti il credito
attiene, come precisa il giudice di pace, alle spese relative alla rimozione
(p. 4 della motivazione).
Nel sesto motivo si deduce la violazione dei principi generali che
disciplinano i casi di responsabilità oggettiva, ma con riferimento all'art.
2043 e ss. c.c. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è
anche infondato.
Ed invero il giudice di pace considera la responsabilità dell'ente di natura
obbligatoria sulla base della posizione soggettiva della titolarità della
concessione e dei relativi obblighi: non si tratta di responsabilità oggettiva
da illecito, ma di responsabilità soggettiva da concessione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle
spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, in favore della parte
resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., in favore del resistente ...OMISSIS... s.n.c. di R. Erminio e C., alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 di cui euro 600,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.