SENTENZA N. 14656 DEL 22/06/2007
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SANZIONI AMMINISTRATIVE - CICLOMOTORE CON CARATTERISTICHE ALTERATE
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sia in grado di sviluppare una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 del codice della strada, qualora si contesti l'avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell'accertamento della violazione, è necessario accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione permanente di tali caratteristiche costruttive, a mezzo delle verifiche operate dalla Motorizzazione civile.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - NOZIONE DI CIRCOLAZIONE SU STRADA Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per " circolazione" deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale (Fattispecie concernente la violazione dell'art. 97 codice della strada da parte del proprietario di un ciclomotore , fermo al momento dell'accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità massima consentita).
 
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In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sia in grado di sviluppare una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 97, comma sesto, del codice della strada

Cass. civ. Sez. II, 22-06-2007, n. 14656
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio -
Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere

Dott. MALPICA
Emilio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI CREMONA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

- ricorrente -

contro

C.A.;

- intimato -

avverso la
sentenza n. 72/02 del Giudice di pace di CASALMAGGIORE, depositata il
17/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 20/04/07 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;

udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Prefetto di Cremona
ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 72/02 del
Giudice di Pace di Casalmaggiore che, accogliendo l'opposizione
proposta ex L. n. 689 del 1981, da C.A., in qualità di obbligato in
solido e di esercente la potestà sul figlio minore C.F., ha annullato
l'ordinanza ingiunzione n. 121/2001 emessa da esso Prefetto in data
13.6.2001 per violazione dell'art. 97 C.d.S., commi 6 e 14.

Il ricorso
è sorretto da due motivi.

L'intimato non ha svolto alcuna attività
difensiva.

Motivi della decisione
1 - Il ricorso è tempestivo, quindi
ammissibile, essendo stato l'atto consegnato all'ufficiale giudiziario
per la notificazione al destinatario il 31.5.03 (come risulta dal
timbro apposto dal predetto ufficiale giudiziario sulla prima facciata
dell'atto), e quindi entro il termine annuale (+ 46 giorni di
sospensione feriale) dal 17.4.02, data di pubblicazione della sentenza.

Si può, quindi, procedere all'esame dei motivi di censura.

2 - Con il
primo motivo si denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 19,
per avere il Giudice di Pace ritenuto nulla l'ordinanza prefettizia
perchè emessa dal Prefetto oltre il termine di cui alla detta norma,
non considerando che il detto termine riguarda il tempo concesso al
Prefetto per decidere sul ricorso avverso il sequestro, e pertanto la
sua inosservanza nel caso di specie incideva soltanto sull'efficacia
della misura cautelare, non anche sulla validità dell'ordinanza
irrogativi della sanzione.

Col secondo motivo si denunciano plurime
violazioni di legge (art. 2700 c.c., nonchè D.Lgs. n. 285 del 1992,
art. 52; D.P.R. n. 495 del 1992, art. 198; D.Lgs. n. 285 del 1992, art.
97, comma 6, e art. 142) per avere il Giudice di Pace ritenuto non
provato il superamento dei limiti di velocità disattendendo sia il
verbale di accertamento dotato di fede privilegiata sia la successiva
verifica eseguita sul ciclomotore dall'Ufficio della Motorizzazione
Civile che era, invece, idonea a dimostrare l'avvenuta alterazione
delle caratteristiche del ciclomotore.

3 - Le censure sono fondate.

La sentenza è fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi
conclusivamente riassunte nella parte finale della motivazione, nella
quale l'annullamento dell'ordinanza prefettizia risulta giustificato
"sia perchè il provvedimento di dissequestro era intervenuto oltre il
termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 19, sia perchè emesso
senza elementi certi, stante che la prova del superamento dei limiti di
velocità deve ritenersi raggiunta solo quando la circostanza risulta
stabilita dalle apparecchiature previste dall'art. 142 C.d.S.".

Nessuna delle due rationes possono essere condivise.

La prima perchè,
come esattamente osservato dal ricorrente con il primo motivo di
censura, il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 19, riguarda
soltanto il sequestro del veicolo e non anche la sanzione irrogata dal
Prefetto.

Pertanto, la sua inosservanza nel caso di specie non
incideva sulla validità del provvedimento di irrogazione della
sanzione, ma solo sull'efficacia della misura cautelare (peraltro
revocata, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata).

La
seconda perchè l'illecito contestato al C. non era il superamento dei
limiti di velocità, previsto e disciplinato dall'art. 42 C.d.S., a cui
ha fatto riferimento il Giudice di Pace, bensì - com'è pacifico - la
violazione dell'art. 97 C.d.S., commi 6 e 14, e cioè la circolazione
con ciclomotore sviluppante una velocità superiore a quella prevista
dall'art. 52, perchè modificato.

Pertanto, ai fini della
configurabilità dell'illecito in questione, occorreva accertare non già
la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l'avvenuta
alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo, con
la conseguenza che i mezzi di accertamento andavano individuati in
quelli stabiliti dall'art. 97 del Regolamento, (che demanda le
verifiche alla Motorizzazione Civile), non già in quelli previsti
dall'art. 345, ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di
velocità di cui all'art. 142 C.d.S., mezzi tra i quali è compresa anche
quell'omologazione delle apparecchiature a cui ha fatto riferimento il
Giudice di Pace, confondendo - in tal modo - illeciti ontologicamente
diversi tra loro.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va,
pertanto, cassata ma senza rinvio in quanto, non essendo necessaria
ulteriore istruttoria, è possibile decidere la causa anche nel merito
ai sensi dell'art. 384 c.p.c..

Ed invero, essendo stata accertata
dalla Motorizzazione Civile, organo a ciò deputato, l'avvenuta
alterazione del ciclomotore, la prova dell'illecito deve ritenersi
raggiunta, senza bisogno di fare ricorso agli altri elementi di prova
esaminati dalla sentenza impugnata, quali il verbale di accertamento e
le dichiarazioni dei testi.

L'attestazione, contenuta nel verbale di
accertamento, secondo cui il ciclomotore emetteva un forte rumore dal
motore, è infatti superata dal successivo accertamento della
maggiorazione compiuto dall'organo tecnico.

Quanto alle dichiarazioni
dei testi, secondo cui al momento della contestazione il ciclomotore
era fermo e non in movimento, esse sono ininfluenti posto che, ai fini
dell'applicabilità delle disposizioni del Codice della strada, per
"circolazione" deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta
e la fermata (art. 3 C.d.S., n. 9).

Essendo provata la commissione
dell'illecito, sono dovute dal trasgressore, oltre la sanzione
pecuniaria, anche le spese di custodia del veicolo, non rilevando a tal
fine, l'intervenuto dissequestro del veicolo in quanto - come si legge
nella sentenza a pag. 3 - disposto dal Prefetto ai sensi della L. n.
689 del 1981, art. 9, e cioè solo per decorso del termine fissato dalla
norma per provvedere in via amministrativa sulla misura cautelare, non
già per insussistenza della violazione in relazione alla quale la
misura era stata disposta.

L'opposizione va perciò respinta.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.
M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza
rinvio e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione compensando le
spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.

Depositato in
Cancelleria il 22 giugno 2007