CASSAZIONE CIVILE   -   LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-
09-2007, n. 19232
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. FIGURELLI
Donato - Consigliere

Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere

Dott.
CELENTANO Attilio - Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

...omissismsmvld....SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI LILIO n. 65,
presso lo studio dell'avvocato BERARDINIS PAOLO & MOZZI VINCENZO,
rappresentata e difesa dall'avvocato ZAMBRANO PIETRO, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

...omissismsmvld...., elettivamente domiciliata in ROMA
P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOFFOLETTI
FRANCESCO ALESSANDRO, PANCHETTI ERMANNO, giusta delega in atti;

-
controricorrente -

avverso la sentenza n. 881/04 della Corte d'Appello
di MILANO, depositata il 27/12/04 - R.G.N. 1091/2003;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/07 dal
Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato GREGORIA Maria FAILLA
per delega ZAMBRANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per il sesto motivo e per quanto di ragione
altri motivi.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16
aprile 2003 il Tribunale di Monza, accogliendo la domanda proposta da R.
E., dichiarò l'illegittimità del licenziamento intimato dalla
MULTIMEDICA HOLDING S.p.a. l'8 aprile 2002 e condannò la Società alla
reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Con
sentenza del 27 dicembre 2004 la Corte d'Appello di Milano limitò il
risarcimento del danno al pagamento dell'indennità pari alle
retribuzioni dal licenziamento al 30 settembre 2002, nel resto
confermando la sentenza del primo giudice.

Analiticamente esaminando
gli elementi dell'impugnazione, il giudicante osserva che 1. in ordine
alla contestazione del 27 marzo 2002, poichè la lettera di
giustificazioni e la lettera di licenziamento sono egualmente datate 8
aprile 2002, la deduzione della Società, per cui il termine di 5 giorni
dalla contestazione può anche non rispettarsi ove il lavoratore abbia
presentato le sue giustificazioni, è inconferente;

2. in ordine alla
contestazione del 14 febbraio 2002:

2.a. il fatto di aver "proferito
espressioni offensive sulla capacità e sulla professionalità del
personale", per la sua genericità (esaurendosi in un aggettivo), non
consente di percepirne la rilevanza e la gravità;

2.b. il fatto di
aver divulgato "gli addebiti contenuti nella precedente lettera di
contestazione del 12 febbraio (relativi al ritrovamento di prodotti
scaduti presso il blocco operatorio), assume scarso significato, poichè
la R. si era limitata a parlare con altri dipendenti (non con terzi), e
la consistenza del lamentato "danno di immagine" non è comprensibile;

3. anche i fatti relativi alla contestazione del 26 febbraio 2002
(esseri recata, pur cautelarmente sospesa, presso la sede della
Società, avere chiesto di parlare con la R.S.I. ed avere tentato
contatti con il personale al fine di propalare notizie offensive nei
confronti della Società) sono poco significativi, poichè la sospensione
cautelare non poteva impedire alla R. di entrare in azienda; ed il
comportamento era solo alquanto scorretto;

4. in ordine alla
contestazione del 12 febbraio 2002 (ritrovamento di prodotti scaduti
presso il blocco operatorio), il fatto stesso non è provato con
certezza (poichè la R. era stata assente dal 4 febbraio: ed altri aveva
avuto la gestione degli armadi) ed è di limitata entità (la pregressa
scadenza del materiale non era particolarmente "eccessiva").

I fatti
in contestazione non integravano una giusta causa, e, non configurando
un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, non costituivano
neanche un giustificato motivo oggettivo.

Poichè la Società non aveva
specificamente dedotto sull'esatto ammontare del danno per il mancato
utilizzo di materiale (per Euro 7.129,00), sulla tempistica delle
ordinazioni e sul rapporto causale fra la funzione della R. ed il
danno, la condanna della Società alla restituzione della somma in
quanto indebitamente trattenuta, era legittima.

Per la cassazione di
questa sentenza la MULTIMEDICA HOLDING S.p.a. propone ricorso,
articolato in 8 motivi, e coltivato con memoria;

...omissismsmvld.... resiste con
controricorso.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo,
denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione della
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e dell'art. 2119 cod. civ. nonchè
insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che:

1a. i fatti
esposti nella lettera del 27 marzo 2002, "seppur non costituenti
legittima contestazione in senso formale, concorrono al convincimento
del Giudice in ordine ad aspetti quali la personalità del lavoratore,
la continuità dei comportamenti illegittimi, la prevedibile
reiterabilità dei fatti, ... inserendosi nella valutazione ai fini
della determinazione della legittimità del licenziamento";

1b. d'altro
canto, il giudice può ben tener conto "dei fatti antecedenti i due
anni, per valutare il complessivo comportamento del lavoratore";

1c. e
nel caso in esame i fatti contestati il 27 marzo 2002 ed accertati l'11
marzo 2002 erano integrazione e reiterazione di quelli relativi alla
contestazione del 12 febbraio 2002. 2. Con il secondo motivo,
denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione della
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e degli artt. 115 e 244 cod. proc.
civ. e dell'art. 1362 cod. civ. nonchè insufficiente motivazione, la
ricorrente, in relazione alla contestazione del 14 febbraio 2002,
sostiene che:

2.a. la frase "ha proferito espressioni offensive sulla
capacità e sulla professionalità del personale, ed in particolare nei
confronti della signora G.S. (caposala del reparto sterilizzazione) e
nei confronti della signora S. (caposala del day hospital)", era
completa ed esaustiva: erroneamente il giudicante aveva ritenuto che la
contestazione non consentiva di valutare la rilevanza e la gravità
disciplinare delle espressioni;

2.b. poichè la specificità della
contestazione ha la funzione di consentire al lavoratore di presentare
le proprie giustificazioni, nel caso in esame il fatto che la R., con
la lettera di giustificazioni, aveva dichiarato che essa non aveva "mai
pronunciato espressioni di questo genere", dimostrava che ella aveva
ben compreso i fatti contestati ed aveva avuto la possibilità di
difendersi.

2c. la ricorrente aveva divulgato il contenuto della
contestazione del 12 febbraio 2002 (erano stati rinvenuti nella
struttura ospedaliera medicinali ed attrezzature e supporti medico
chirurgici scaduti, mobili e suppellettili non sterilizzati, nonchè -
quali oggetti estranei alla struttura - creme per mani di uso personale
con cibi e bevande varie); la propalazione di queste notizie riservate
"ledeva l'estimazione di serietà d'una struttura ospedaliera
particolarmente nota e di alto prestigio, quale è la MULTIMEDICA";

2.
d. il giudice non aveva ammesso le prove richieste per l'accertamento
dei fatti.

3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 cod.
proc. civ., nn. 3 e 5, violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli
artt. 2119, 2094 e 2104 cod. civ., nonchè insufficiente motivazione, ed
in relazione alla contestazione del 26 febbraio 2002, la ricorrente
sostiene che:

3.a. poichè la R. era stata ripetutamente ed inutilmente
invitata a lasciare la struttura, il suo comportamento integrava il
reato di violazione di domicilio;

3.b. il suo comportamento
concretizzava una grave insubordinazione, in quanto violazione di
ordini e disposizioni impartite;

3.c. valutando come generico
l'addebito ("aver cercato contatti con il personale al fine di
propalare notizie e valutazioni offensive nei confronti della
Società"), il giudicante non aveva dato alcuna motivazione.

4. Con il
quarto motivo, denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ. nn. 3 e 5,
violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. nonchè insufficiente
motivazione, ed in relazione alla contestazione del 12 febbraio 2002,
la ricorrente sostiene che 4.a. non si era considerato che i fatti
addebitati riguardavano la sicurezza e l'igiene di un ospedale, ed in
particolare di uno dei blocchi operatori;

4.b. l'avvenuta scadenza di
medicinali e strumenti in tempi remoti o non remoti non escludeva
l'inadempimento dell'obbligo della R. e la gravità del fatto;

4.c. la
ritenuta assenza della R. dal 4 febbraio 2002 avrebbe potuto incidere
solo sulla presenza degli oggetti personali (estranei alla struttura):
non sulla scadenza di medicinali e supporti;

4.d. l'inadempimento
della R. era da valutare con riguardo alla particolare natura della sua
attività ed al grado di diligenza richiesta.

5. Con il quinto motivo,
denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 violazione
dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2119 cod. civ., nonchè
insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il prestatore
deve fornire una prestazione funzionale alla categoria, alla qualifica,
alle funzioni ed ai poteri assegnatile; il giudicante non aveva tenuto
conto della particolare posizione della R., che era infermiera
professionale e Capo sala, ed assumeva la conseguente rilevante
responsabilità. 6. Con il sesto motivo, denunciando per l'art. 360 cod.
proc. civ., nn. 3 e 5, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e
dell'art. 2119 cod. civ. nonchè insufficiente motivazione, la
ricorrente sostiene che il primo giudice (come segnalato con l'appello)
aveva valutato atomisticamente i singoli comportamenti addebitati,
svalutandone il peso e la portata complessivi, senza valutarli nel loro
complesso e nella loro globalità, e senza tener conto della gravità del
comportamento e della "continuazione" degli inadempimenti; ed il
giudice d'appello non aveva preso in esame la censura formulata nei
confronti di questa errata valutazione.

7. Con il settimo motivo,
denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 violazione della
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 e dell'art. 2119 cod. civ. nonchè
insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il giudicante non
aveva dato motivazione alcuna del fatto che mancherebbe anche il
giustificato motivo oggettivo.

8. Con l'ottavo motivo, denunciando per
l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 violazione dell'art. 115 cod.
proc. civ. e dell'art. 2119 cod. civ. nonchè insufficiente motivazione
sulla mancata ammissione delle prove orali, la ricorrente sostiene che
il giudicante non aveva preso in esame le specifiche ed analitiche
richieste istruttorie, formulate in primo grado e riproposte con
l'appello.

9.1 motivi, che essendo interconnessi devono essere
esaminati congiuntamente, sono, per quanto di ragione, fondati.

10. Su
un piano generale è da premettere che:

10.a. in tema di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, allorquando siano contestati al
dipendente diversi episodi, il giudice di merito non deve valutarli
separatamente, bensì globalmente, al fine di verificare se la loro
rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di
lavoro deve poter riporre nel dipendente (e plurimis, Cass. 23 marzo
20206 n. 6454); ed invero, la stessa molteplicità degli episodi, oltre
ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti (e
della loro somma aritmetica), delinea una persistenza che è di per sè
ulteriore negazione degli obblighi del dipendente, ed una potenzialità
negativa sul futuro adempimento di tali obblighi;

poichè il singolo
comportamento può assumere valore di giusta causa indipendentemente
dalla specifica previsione contrattuale, la molteplicità (quale
moltiplicazione di singoli fatti pur di per sè soli insufficienti) deve
essere valutata anche da questa angolazione (ciò, indipendentemente dal
formale rilievo della recidiva);

10.b. nel giudicare se la violazione
disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia
necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e quindi
costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che
l'intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della
natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle
parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che
queste richiedono, e che il fatto concreto deve essere valutato nella
sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante,
ai fini in esame, alla sua potenzialità di negazione della futura
correttezza dell'adempimento (e plurimis, Cass. 10 giugno 2005 n.
12263).

11. Nel caso in esame, 11.a. nella molteplicità delle
contestazioni e nella molteplicità dei fatti interni alle singole
contestazioni, una valutazione globale del comportamento è
assolutamente assente;

11.b. i singoli fatti addebitati non sono stati
in alcun modo valutati nell'ambito della particolare delicatezza della
funzione assegnata (infermiera professionale in un ospedale), dello
specifico settore in cui il lavoro si svolgeva (blocco operatorio),
della elevata responsabilità che ne conseguiva, e della fiducia che
esigeva;

11.c. ciò è dirsi in modo particolare per i fatti oggetto
della contestazione del 12 febbraio 2002 (medicinali scaduti,
attrezzature e supporti medico - chirurgici scaduti, mancata
sterilizzazione di mobili e suppellettili, ingiustificata presenza di
creme per mani di uso personale nonchè cibi e bevande); nè il
giudicante ha dato adeguata ragione della decisione, in considerazione
della specifica competenza della R. in materia, nè del differenziato
rilievo conferito a scadenze recenti (e del ritenuto minore potenziale
danno), nè della ritenuta non gravità che i fatti assumevano (in
relazione al luogo: blocco operatorio d'una struttura ospedaliera)
particolarmente nei confronti dei terzi degenti;

11.d. nè (in
relazione a quanto prospettato nel secondo motivo del ricorso) il
giudicante ha dato ragione alcuna della ritenuta assenza di danno che
la divulgazione (anche nei confronti dello stesso personale
dell'azienda, nonchè per la diffusiva potenzialità verso l'esterno)
della notizia (presenza di medicinali ed attrezzature e supporti medico
- chirurgici scaduti) assumeva per l'immagine d'una struttura
ospedaliera.

12. Il ricorso, per quanto di ragione, deve essere
accolto. Con la conseguente cassazione della sentenza, la causa deve
essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà gli
indicati principi (precedentemente esposti sub "10.") adeguatamente
valutando i fatti dedotti in controversia (esposti sub "11.") e nel
contempo provvedendo alla disciplina delle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di
ragione; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di
Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso
in Roma, il 29 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre
2007