LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data
13/10/2001 la JE. CO. S.a.s. proponeva opposizione avanti al Tribunale
di Aosta avverso l’ordinanza n. 398 del 31/7/2001 con cui il sindaco
del comune di Aosta, per lo svolgimento nella notte tra il 2 ed il 3
giu. 2001 di un trattenimento danzante senza la prescritta licenza nell’
esercizio pubblico denominato Compagnia dei Motorini di cui è titolare
detta società in violazione dell’art. 68 del TULPS e dell’art. 666c.p.
[1], aveva ad essa ingiunto il pagamento a titolo di sanzione
amministrativa della somma di £ 3.000.000, inibito detta attività in
difetto dell’autorizzazione e disposto la chiusura del locale per
quattro giorni lavorativi dal 13 al 16/8/2001.

Sosteneva la ricorrente
l’insufficiente motivazione dell’ordinanza, che non aveva dato
riscontro a tutte le deduzioni formulate dall’ingiunto, e ola
occasionalità del ballo.

Si costituiva il Comune che depositava la
documentazione e chiedeva il rigetto della opposizione.

All’esito del
giudizio, nel corso del quale venivano sentiti alcuni testi, il
tribunale in composizione monocratica accoglieva l’opposizione
rilevando che risultava provata l’attività di ballo contestata ma che
non era ravvisabile alcuna responsabilità da parte dei gestori in
quanto detta attività era stata spontanea, nel locale erano posizionati
dei cartelli che invitavano a non ballare, gli avventori erano stati
anche verbalmente invitati a non ballare, lo spazio per il ballo era
stato creato dagli stessi clienti mediante spostamento dei tavolini e
non era presente alcun disk jockey.

Avverso tale sentenza propone
ricorso per cassazione il Comune di Aosta che deduce due motivi di
censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la JE.
CO. s.a.s.

MOTIVI DELLA DECISIONE

On il primo motivo di ricorso il
Comune di Aosta denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 68
del TULPS e 666 c.p.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza
costituzionale che aveva ribadito la necessità della licenza per gli
spettacoli ed i trattenimenti che si svolgono nei locali aperti al
pubblico e che sono indetti nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale, sostiene il ricorrente che la norma mira a
salvaguardare l’incolumità pubblica previe apposite verifiche sull’
idoneità dei locali e che la sentenza impugnata aveva accertato che nel
suddetto locale ballava un numero indeterminato di persone (da 10 a
90).

Deduce altresì che la musica era ad alto volume, che nella
circostanza il titolare dell’esercizio aveva liberato il locale dai
tavolini per consentire il ballo o comunque tollerato che ciò
avvenisse, che a nulla rilevava la mancata presenza del disk jockey e
che in precedenza la società era stata ritenuta responsabile della
stessa violazione dal TAR della Valle d’Aosta.

Con il secondo motivo
il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione,
lamentando che il tribunale abbia sottolineato l’occasionalità del
fatto contestato e la presenza di cartelli ed inviti verbali per
dissuadere i clienti dal ballare, senza considerare un altro episodio
analogo di poco successivo accertato dai carabinieri, come da verbale
del 7/7/2001, la possibilità di adottare misure ben più efficaci e la
configurabilità della responsabilità anche in presenza della mera colpa
in vigilando.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi
congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

La
sentenza impugnata ha accertato, senza che sul punto sia stata proposta
impugnazione, che era in corso un’attività di ballo fra i clienti del
locale gestito dalla società opponente e che la stessa era priva della
necessaria autorizzazione, ma ne ha escluso la responsabilità rilevando
la natura spontanea di tale attività che ha ritenuto non fosse stata
organizzata dai gestori del locale ma posta in essere dagli stessi
clienti nel corso della notte.

Va però osservato che in tema di
sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 co. 1 della legge 689/81,
non è necessario il dolo ma è sufficiente la colpa che può anche
presumersi e ravvisarsi pure nel comportamento omissivo dei destinatari
dell’obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell’evento vietato
(culpa in vigilando).

E non v’è dubbio che i un tale obbligo doveva
ritenersi destinataria la società, i cui gestori avrebbero dovuto
quindi attivarsi per impedire ai clienti di ballare, sulla base della
normativa contestata (art. 68 TULPS e 666 c.p. depenalizzato), rimasta
in vigore, pur a seguito degli interventi della corte Costituzionale,
per i locali come quello in esame aperti al pubblico ed oggetto di
attività imprenditoriale ove è prioritaria l’esigenza di una preventiva
verifica, a tutela della pubblica incolumità, ella loro idoneità.

Le
esposte considerazioni, oltre ad evidenziare l’erroneità delle
conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in relazione all’
elemento soggettivo, consentono anche una decisione nel merito ai sensi
dell’art. 384 co. 1 c.p.c., non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto per verificare la presenza ella colpa nel
comportamento omissivo dei gestori e per ravvisare conseguentemente la
responsabilità della società in via solidale ai sensi dell’art. 6 co.
3, della legge 689/81.

In accoglimento del ricorso l’impugnata
sentenza deve essere pertanto cassata con conseguente decisione nel
merito e rigetto dell’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo in relazione sia al giudizio di merito
che a quello di legittimità.

P.Q.M.

la Corte suprema di Cassazione
accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’opposizione.

Condanna la controricorrente al
pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che
liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 800,00 per onorario
oltre ad euro 100,00 per spese ed alle spese generali ed accessori come
per legge e, quanto al giudizio avanti al Tribunale, in complessive
euro 650,00 oltre ad euro 150,00 per spese nonché alle spese generali
ed accessori come per legge.

Roma, 15/6/2006.


Depositata in
Cancelleria il 27 settembre 2006.
[1] L’art. 68 del Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) dispone che "senza licenza del Questore non si
possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli
o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole
di ballo e sale pubbliche di audizione".

L’art. 666 del codice penale
punisce con una sanzione amministrativa "chiunque, senza la licenza
dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà
spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale
da ballo o di audizione".