Gli sconti fiscali valgono anche se si possiede già un’abitazione nel comune di residenza
Agevolazioni prima casa anche per motivi di lavoro PAGINA PRECEDENTE
(Cassazione 2418/2003)
   
   
Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa possono essere concesse anche a chi già possiede un alloggio nel comune di residenza ma per necessità di lavoro ne acquista un'altra in un comune diverso. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo un ricorso del Ministero delle Finanze che non voleva concedere lo sconto fiscale ad una donna che per lavoro aveva acquistato una casa a Pescara, pur avendone una a L'Aquila, Comune di residenza. Per la Suprema Corte non esistono pertanto ragioni valide per escludere il diritto di una persona che svolge la propria attività lavorativa in un luogo diverso da quello di residenza "a procurarsi una confacente abitazione principale in regime tributario agevolato". (30 aprile 2003)  


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, sentenza n.2418/2003

 

 

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio del registro di Pescara con avviso di liquidazione notificato il 27 settembre 1996 revocava le agevolazioni prima casa, di cui all’art. 16 D.L. 22 magio 1993, n. 155, applicate a M.P. in relazione all’acquisto con rogito notaio B., reg. il 22 dicembre 1993, di un immobile ad uso abitativo in Pescara, avendo accertato il suo anteriore acquisto, reg. il 3 febbraio 1989, di altra unità abitativa in L’Aquila, e recuperava a tassazione le imposte ordinarie,, irrogando le connesse sanzioni.

Il ricorso della contribuente avverso l’avviso era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che dichiarava illegittimo l’atto impugnato, e la decisione, appellata dall’Ufficio, era confermata il 4 marzo 1999 dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sul rilievo che il precedente acquisto da parte della P. senza il godimento dei benefici prima casa di un alloggio in diverso comune non poteva costituire fattore ostativo alla funzione delle agevolazioni fiscali applicate.

Il Ministero delle finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con un unico motivo e la contribuente resisteva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente con l’unico motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243 [1], e dell’art. 1, L.29 ottobre 1993, n. 427 [2], e per contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Erroneamente la decisione nel riconoscere il diritto vantato dalla contribuente si sarebbe richiamata, infatti, alla disciplina dettata dall’art. 1, della legge n. 427/93 per gli atti di compravendita registrati tra 22 maggio e 21 luglio 1993, anziché alla legge di conversione del D.L. n. 155/93, vigente all’epoca dell’acquisto, che non aveva reiterato la previsione, contenuta nel decreto convertito, dell’applicabilità delle agevolazioni prima casa a coloro che dichiarassero di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune ove era situato l’immobile acquistato e di volerlo abitare a propria abitazione principale, ma aveva più restrittivamente stabilito che le agevolazioni spettavano a condizione che nell’atto di acquisto il compratore dichiarasse di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

Avrebbe omesso, inoltre, di esaminare la deduzione dell’Ufficio, confortata dal tenore della circolare n. 1/DE del 2 marzo 1994, secondo la quale, al fine considerato, l’idoneità ad abitazione degli immobili posseduti doveva essere valutata in senso oggettivo, e non con riferimento alle condizioni soggettive dell’acquirente.

La doglianza non è fondata.

La fattispecie controversa ricade ratione temporis nella sfera di operatività del regime agevolativo dell’imposta di registro previsto dalla nota II- bis, lett. b), all’art. 1, della tariffa I allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 16, 1° comma, D.L. n. 155/93, mod. in sede di conv. dalla Legge n. 243/93.

Tale regime subordinava l’applicazione del beneficio da esso previsto, sotto un profilo sostanziale, al fatto che chi si rendesse acquirente di un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolgeva la propria attività. Non risultasse possessore di altro fabbricato o porzione di fabbricato idonei ad essere destinati ad una tale uso, e, sotto il profilo formale, all’inclusione della relativa dichiarazione nell’atto di acquisto.

Il Ministero, in forza di questa previsione, sostiene, dunque, che l’applicabilità delle agevolazioni in discorso avrebbe dovuto essere esclusa nella specie in ragione dell’indiscussa circostanza del possesso da parte della contribuente al momento dell’acquisto di un fabbricato oggettivamente utilizzabile come abitazione nell’ambito del territorio nazionale, anche se ubicato in comune la cui distanza da quello di lavoro ne rendeva impossibile o estremamente difficoltosa l’utilizzazione da parte dell’acquirente quale suo principale alloggio.

L’argomento non è condivisibile.

La normativa evidenziata consentiva l’estensione delle agevolazioni di cui trattasi anche a favore di chi acquistasse un alloggio trovandosi nel possesso di altra casa che, per qualsiasi ragione fosse riscontrata idonea alla sua abitazione, senza distinguere tra i motivi di siffatta inidoneità quelli di natura oggettiva, derivanti da cause materiali o giuridiche di inabilità, da quelli di natura soggettiva, in quanto legai all’inadeguatezza dell’immobile posseduto a soddisfare in concreto le esigenze abitative del compratore in ragione delle sue dimensioni, caratteristiche qualitative, ecc…(cfr. Cass. civ., sez. V, sent. 28 giugno 2000, n. 8771).

Non appare ragionevole, quindi, escludere che l’inidoneità di un alloggio, sotto l’aspetto che qui rileva, non potesse ravvisarsi quando questo si trovasse a notevole distanza dal luogo dove l’acquirente aveva la propria residenza o il luogo di lavoro e, diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda conclusione che le agevolazioni in discorso sarebbero state riconoscibili a chi, avendo l’abitazione in un determinato centro, ne avesse acquistato in questo un’altra adducendo l’inettitudine di quella in precedenza occupata a soddisfare le sue esigenze abitative e avrebbe dovuto essere negata, viceversa, a chi, essendosi dovuto trasferire, ad esempio per motivi di lavoro, a centinaia di chilometri dal luogo d’origine, avesse quivi lasciato una qualsiasi abitazione.

In conformità a quanto stabilito nella sentenza impugnata si deve ritenere, dunque, che, non ostava all’applicazione del beneficio in discussione la circostanza che la compratrice dell’immobile, determinata ad abitare il cespite acquistato a propria abitazione, fosse proprietaria di un immobile analogo in un comune diverso, che, con un non sindacabile apprezzamento di fatto, il giudice di merito ha ritenuto non utilmente individuabile quale sede dell’alloggio principale per la sua distanza dal luogo di lavoro della contribuente.

Ed invero, una volta verificatesi le condizioni che, comunque, avessero determinato l’inidoneità, oggettiva, dell’alloggio posseduto a soddisfare le esigenze abitative del compratore, doveva negarsi, sulla base della lettera della disposizione legislativa applicabile alla situazione controversa, che potessero sussistere ragioni valide per escludere il diritto del medesimo a procurarsi una confacente abitazione principale in regime tributario agevolato.

È appena il caso di aggiungere che le successive modifiche legislative della disciplina agevolativa, ivi comprese quelle risultanti dal testo della disposizione attualmente in vigore, hanno chiarito che il requisito dell’impossidenza di altra casa di abitazione va inteso con riferimento al territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e che la mera carenza di una specifica disposizione normativa, che potesse indurre a collegare l’idoneità dell’abitazione ai bisogni del proprietario, non valeva a giustificare secondo un criterio logico l’affermazione contenuta nella circolare ministeriale 2 marzo 1994, n. 1, secondo la quale l’uso per la prima volta della locuzione idoneo ad abitazione nella L. 24 marzo 1993, n. 75, e, successivamente, nel decreto legge n. 155/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 243/93, e la menzione normativa del solo requisito della non possidenza di altro immobile, avevano comportato una sopravvenuta irrilevanza dell’aspetto soggettivo nell’apprezzamento dell’idoneità abitativa del fabbricato o porzione di fabbricato posseduto dall’acquirente.

All’infondatezza dell’unico motivo seguendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Ministero delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E 1.100 di cui E 100 per spese.

Roma, 21 giugno 2002.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2003.

[1] art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243 [1], e dell’art. 1, L.29 ottobre 1993, n. 427

L'art.16 del Decreto - legge 22 maggio 1993 n.155 (Misure urgenti per la finanza pubblica) prevede disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa.

[2] Legge 29 ottobre 1993 n.427 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie).

Art.1: Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.