Tutti i cani vanno custoditi
(Cassazione 25474/2007)
 
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 25474/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Composta dai signori magistrati:

dott. G. Silvio Coco Presidente

dott. Graziana Campanato Consigliere

dott. Carlo Brusco Consigliere

dott. Gherardo Colombo Consigliere

dott. Patrizia Piccialli Consigliere

riuniti in camera di consiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da ...omissismsmvld...., n. a Ascoli Piceno il 21.4.1932, nei confronti della sentenza in data 12 dicembre 2005 della Corte di Appello di Ancona;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;

udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto e Diritto

...omissismsmvld.... ricorre contro la sentenza in data 12 dicembre 2005, con la quale la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Pretore in data 16.12.1997, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di lesioni colpose (ex art. 590 c.p.) perché estinto per prescrizione, e, con riferimento alla contravvenzione di omessa custodia degli animali (ex art. 672 c.p.) per sopravvenuta incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti relativi al Prefetto di Ascoli Piceno per quanto di competenza in ordine alla irrogazione della sanzione amministrativa.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine all'imputazione di lesioni colpose conseguenti all'omessa custodia di un cane (un incrocio tra un pastore tedesco ed un maremmano), che privo di museruola o altrimenti non custodito, uscita dal cancello automatico della villa durante la fase di chiusura dello stesso e si avventava contro C.L., che passava nei pressi, addentandola al polpaccio della gamba destra.

All'imputato era stato addebitata non solo la violazione dell' art. 672c.p. [1], per aver lasciato libero l'animale pericoloso, di proprietà del figlio, ma anche da lui detenuto nella qualità di componente della famiglia, coabitante nello stesso edificio, sia pure su piani diversi, ma anche un profilo di colpa generica, sub specie di negligenza ed imprudenza, sul rilievo che lo stesso, alla guida della sua autovettura, era uscito dal cancello della villa, senza prima curarsi che il cane, privo di museruola, non fosse libero di muoversi e di uscire dal cancello, così come era invece avvenuto.

La corte di Appello, richiamando la sentenza di primo grado, riteneva fondato l'addebito colposo e dichiarava l'estinzione del reato di lesioni colpose per intervenuta prescrizione nonché la sopravvenuta incompetenza per la contravvenzione di omessa custodia di animali ex art. 672 c.p., depenalizzata ex D. Igvo 30.12.1999, n. 507, con la trasmissione degli atti al prefetto competente.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, si duole dell'intervenuta trasmissione degli atti al prefetto, nonostante che l'illecito fosse, all'epoca, già prescritto.

Con il secondo motivo, si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza laddove, richiamando quella di primo grado, aveva desunto la detenzione o il possesso del cane dal semplice fatto di abitare in piani separati di uno stesso immobile.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 672 c.p. e l'omessa motivazione, avendo il giudice di appello omesso ogni valutazione in merito alla doglianza che aveva rilevato l'omesso accertamento della pericolosità dell'animale.

Con il quarto motivo si duole della formula adottata con riferimento alla contravvenzione ex art. 672 c.p. nel dispositivo dalla Corte di appello, che invece di assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dichiarava non luogo a procedere, così facendo salvi gli effetti penali della condanna.

Il ricorso è manifestamente infondato, essendo chiaramente insussistenti le denunciate violazioni di norme di legge e risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.

Nessuna delle censure in diritto è infatti sussistente.

Con riferimento al primo ed al quarto motivo, strettamente connessi, si rileva che in conformità all'interpretazione consolidata dell'art. 24, comma 6, della L. 24 novembre 1981 n. 689 (v. sezioni Unite 21 giugno 2000, Cerboni), la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente piu' reato, obiettivamente connessa con un reato, cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del reato ovvero per difetto di una condizione di procedibilità.

Correttamente è stata, pertanto, dichiarata l'incompetenza del giudice e disposta la trasmissione degli atti al prefetto competente.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si censura di illogicità la valutazione compiuta dai giudici di merito afferente la detenzione del cane mordace e, quindi, la violazione dell'obbligo di custodia da parte del ricorrente, costituente il profilo di colpa specifica del reato di lesione contestato.

Tale profilo di doglianza non tiene conto che in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale ed una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relazione l'obbligo di non lasciar libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto.

I giudici di appello, sia pure assai sinteticamente, hanno confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento alla condotta dell'imputato che era uscito con l'auto dal cancello della villa senza curarsi di richiuderlo così consentendo al cane di uscire all'esterno del giardino e di aggredire la passante.

Sono state, pertanto, recepite le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza di primo grado sull'affermazione dell'obbligo gravante sull'imputato, in qualità di componente del nucleo familiare che abitava la villa nel cui giardino era custodito l'animale, di approntare le debite cautele per neutralizzare le attitudini pericolose dell'animale.

Rispetto a tale argomentare le doglianze di parte ricorrente si risolvono in una censura di merito, inaccoglibile in considerazione dei limiti del sindacato di legittimità.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, non potendosi condividere la censura relativa all'omessa motivazione da parte dei giudici di appello in merito alla doglianza sulla mancanza di accertamenti della pericolosità del cane.

Vale ricordare, in proposito, che il giudice di appello deve certamente valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta: ciò significa che, se è necessario che detto giudice debba discutere di tutti i motivi di gravame, non è affatto necessario che egli "risponda" a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione (v., Sez. IV, 10 novembre 2005, Salsiccia ed altro).

Ma vale, assorbentemente, ricordare che, anche a voler ipotizzare l'omissione di apprezzamento proposta nei ricorsi, l'omesso esame di un motivo di appello non è causa di annullamento della sentenza se il motivo è generico o manifestamente infondato (v. sentenza citata), come nella fattispecie.

Alla luce di tale premessa va valutata la censura.

Sul concetto di pericolosità dell'animale, è stato condivisibilmente affermato (v. Sez. IV, 3 marzo 1970-15 ottobre 1970, n. 822) che pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali in cui la ferocia è caratteristica naturale e istintiva ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

A tale accertamento non si è sottratto il giudice di primo grado, mettendo coerentemente in evidenza che si trattava di un cane da guardia (incrocio tra un pastore tedesco ed un maremmano), evidentemente lasciato in condizioni di portarsi fuori dal fondo da sorvegliare senza le debite cautele (tra queste, la museruola).

Del resto, anche di recente, si è ritenuta idonea a fondare la responsabilità (nella specie, per il reato di lesioni colpose) l'accertata violazione da parte del proprietario di un cane di razza doberman (ergo di un cane pericoloso) delle elementari regole di prudenza nella custodia dell'animale, sostanziatasi nell'avere lasciato il medesimo privo di museruola e di guinzaglio, pur conoscendone l'indole aggressiva (Cass., Sez. IV, 5 luglio 2006, Cesareo).

Trattandosi di motivo manifestamente infondato, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato sul giudizio di responsabilità quella di primo grado.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2007-07-23

 

Il Consigliere estensore Il Presidente

Patrizia Piccialli G.Silvio Coco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 4 LUGLIO 2007

1] Art.672 codice penale (Omessa custodia e mal governo di animali): Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito [con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire centoventimila].

[Alla stessa pena] soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.