.
CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4441 del 03/02/2006
(Presidente
N. Marvulli, Relatore A. Cortese)
FATTO
Con provvedimento del 28 ottobre 2004, emesso ai sensi dell'art. 6 legge
13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all'interessato il giorno successivo
alle ore 10.15, il Questore di Treviso disponeva, nei confronti di Z.G.,
il divieto di accedere, per la durata di tre anni, a tutti gli impianti
sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento di competizioni
nazionali ed internazionali (nel lasso di tempo intercorrente da due ore
prima dell’inizio fino a due ore dopo la fine) di calcio, basket, volley e
rugby, nonche’, per il medesimo periodo e nelle medesime circostanze, il
divieto di accesso alle vie adiacenti lo stadio di Treviso, imponendogli
altresi’ per la durata di anni due di presentarsi presso la Stazione dei
Carabinieri di Silea quarantacinque minuti prima del termine di ogni
incontro di calcio della squadra del “Treviso”.
Il provvedimento veniva adottato dopo che lo Z. era stato segnalato da
funzionari della Digos quale autore di episodi di aggressione nei
confronti di personale della forza pubblica nel corso di un incontro di
calcio presso il locale stadio comunale.
In data 1° novembre 2004, il Gip del Tribunale di Treviso, a seguito di
richiesta del P.M. depositata il 30 ottobre 2004, convalidava il suddetto
provvedimento, sulla base della ricorrenza dei «presupposti di legge» e
della compiuta identificazione dello Z., quale autore degli atti di
intimidazione e violenza commessi anche contro le forze dell’ordine. Il 6
novembre 2004 l’ordinanza de qua era notificata a mani proprie allo Z..
Avverso l’ordinanza suddetta, con atto depositato il 19 novembre 2004
presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione il
difensore dello Z., avv. R. Bussinello del foro di Verona, chiedendone
l’annullamento. Deduceva a tal riguardo:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre
1989 n. 401 e succ. modd., sotto il profilo della violazione del diritto
di difesa. Secondo il ricorrente, tra la notificazione del provvedimento
del Questore (venerdi’, 29 ottobre 2004, ore 10,15) e la convalida del
giudice (lunedi’, 1 novembre 2004, senza indicazione dell’orario) era
trascorso un lasso di tempo insufficiente per consentire all'interessato
l’esercizio del diritto di difesa;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre
1989 n. 401 e succ. modd., sotto il profilo sia del difetto di motivazione
del decreto del P.M. che della intempestiva convalida da parte del GIP,
posto che la relativa ordinanza non indicava l’ora in cui era stata
assunta;
3) il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del GIP in ordine
ai presupposti di legge e alla pericolosita’ del soggetto interessato;
4) il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del GIP in merito
alle ragioni di necessita’ ed urgenza che avevano giustificato l’adozione
della misura.
La terza Sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata
all’udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la decisione alle
Sezioni Unite penali.
La Corte osservava preliminarmente come il ricorso si presentasse fondato
prima facie limitatamente alle carenze motivazionali del provvedimento di
convalida, siccome non recante adeguata valutazione in ordine ai
presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per
l’imposizione dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 6 della l.
401/1989. Richiamava a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali
formatisi in ordine alla necessita’ di una congrua verifica dei
presupposti giustificativi dell’atto, ovvero delle ragioni di necessita’ e
di urgenza, della pericolosita’ concreta ed attuale del soggetto, dell’attribuibilita’
al medesimo delle condotte addebitate e della loro riconducibilita’ alle
ipotesi previste dalla norma (Sez. Un. 27/10/2004, dep. 12/11/2004, n.
44273, ric. Labbia).
La stessa Corte, peraltro, osservava che l’annullamento del provvedimento,
a causa della strutturale carenza motivazionale, poneva il giudice di
legittimita’ di fronte ad un’opzione circa la tipologia della relativa
pronuncia - annullamento «con» o «senza» rinvio - in merito alla quale
erano state adottate da parte della Corte Suprema divergenti soluzioni
interpretative.
Il Collegio riteneva quindi opportuno investire della questione le Sezioni
Unite.
Con decreto del 28 luglio 2005 il Primo Presidente assegnava il ricorso
alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all'udienza camerale del 29
novembre 2005.
DIRITTO
Il testo vigente dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, prevede,
fra l’altro, al comma 3:
--- che la prescrizione (aggiuntiva) di comparire all’ufficio di polizia
e’ immediatamente comunicata al competente Procuratore della Repubblica,
che, se ritiene che sussistano i presupposti per l’adozione del
provvedimento del Questore, entro quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari;
--- che le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico
ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro
il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle
quarantotto ore successive.
E’ evidente che la verifica del rispetto dei suddetti termini, posti a
pena della perdita di efficacia delle prescrizioni, attenendo ai
presupposti formali dell’esercitabilita’ in se’ del potere del giudice di
adottare il provvedimento di convalida, assume carattere preliminare
rispetto a quella inerente alla validita’ di tale provvedimento, sia sotto
il profilo del suo contenuto che sotto quello della sua emanazione previa
l’osservanza delle garanzie difensive previste a tutela dell’interessato.
Nella specie, per quanto attiene alla richiesta di convalida da parte del
Pubblico Ministero, non ne viene per vero contestata la tempestivita’,
sibbene la validita’, sotto il profilo del difetto di motivazione.
L’eccezione e’ sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si
ammette nel ricorso la non cognizione del decreto del P.M.
Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, e’ evidente lo
scarso rilievo che assume la motivazione (solo incidentalmente prevista)
del provvedimento di richiesta del P.M., che e’ un mero atto di impulso,
inteso a innescare, con le scansioni perentorie prescritte, il pronto e
completo controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la
limitazione della liberta’ personale del destinatario del provvedimento
del Questore.
Il P.M., in definitiva, non deve far altro che svolgere una sommaria
delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al solo fine di
verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida al giudice. Dal suo
decreto deve pertanto semplicemente risultare che tale delibazione e’
stata effettuata, e tanto e’ dato riscontrare in atti nel caso di specie.
Il difetto di tempestivita’ e’ invece specificamente dedotto nel ricorso
con riferimento all’adozione del provvedimento di convalida, in relazione
alla circostanza che lo stesso risulta emesso il secondo giorno successivo
a quello del decreto del P.M., senza alcuna indicazione dell’ora di
adozione.
Il problema non e’ di carattere formale - posto che tale indicazione non
e’ espressamente prescritta - ma sostanziale, in quanto incide sulla
verificabilita’ del rispetto del termine di quarantotto ore, stabilito
perentoriamente per l’adozione del provvedimento.
Nella specie risulta che la richiesta del P.M. fu presentata alle ore
11,00 del 30 ottobre 2004, sicche’, pur presumendo che il provvedimento
del GIP sia stato durante il normale orario d’ufficio, non vi puo’ essere
certezza che la sua emissione sia avvenuta entro le ore 11,00.
In giurisprudenza si e’ affermato:
--- da un lato, che l'intempestivita’ della convalida del giudice non puo’
presumersi per la sola circostanza che tale atto, pur regolarmente datato,
non contenga l'indicazione dell'ora in cui e’ stato assunto (Cass. Sez..
I, 7/11/2003, n. 46250, Capecchi), e che deve, in tale situazione,
presumersi la tempestivita’ dell’intervento del GIP, salvo che sia
fornita, dalla parte che la contesti, la prova contraria, acquisibile
presso la Cancelleria (Sez. III, 7/4/2005, dep. 11/5/2005, n. 17669, ric.
Fanti);
--- dall’altro, che l’assoluta incertezza sulla tempestivita’ della
convalida verrebbe ad inficiare ab origine la legittimita’ del
provvedimento stesso, in applicazione analogica del principio del «favor
rei», (Cass. Sez. III, 4/12/2001, ric. Chiorino; Sez. I, 28/4/1999, n.
3282, ric. Para ed altri).
Ad avviso del Collegio, in questa materia non viene in rilievo l’applicabilita’
in senso proprio del principio del «favor rei», ne’ la tematica in tema di
puntualita’ e tempestivita’ delle eccezioni procedurali. E’ la legge a
stabilire l’automatica decadenza della prescrizione a comparire
all’ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine stabilito. Il
tempestivo intervento del positivo provvedimento giurisdizionale si pone
dunque come presupposto per la persistenza in vita, nella nuova “veste”
cosi’ assunta, della misura restrittiva, nata per se’ precaria.
L’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestivita’
di tale intervento non puo’ che tradursi nel mancato riscontro del detto
presupposto essenziale, con conseguente caducazione della misura medesima;
dovendosi certamente escludere, in tema di liberta’ personale e in
presenza di una disciplina cosi’ rigorosa, la possibilita’ di ricorrere a
presunzioni di sorta riguardo alla legittimita’ e regolarita’ formale
degli atti giudiziari.
Discende da quanto sopra che il provvedimento impugnato deve essere
annullato senza rinvio e la misura preventiva della prescrizione a
comparire presso il Comando Stazione Carabinieri di Silea, imposta allo Z.
col provvedimento del 28 ottobre 2004 del Questore della provincia di
Treviso deve essere dichiarata inefficace.
Nessuna conseguenza invece si verifica sulla parte del provvedimento del
Questore relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi e luoghi
adiacenti. L’uso del termine plurale “prescrizioni”, di cui all’ultima
parte del comma 3 dell’art. 6 della L. 401/1989 non puo’ infatti
significare altro che la ricomprensione di tutte indistintamente le
prescrizioni che possono comporre contenutisticamente l’ordine di
comparire all’ufficio di polizia, senza coinvolgere in alcun modo la
misura inibitoria a monte, che non e’ soggetta a convalida giudiziale e
non puo’, quindi, essere toccata dalle eventuali patologie delle vicende
relative a quest’ultima.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 615 e 620 cpp.,
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del
provvedimento del Questore di Treviso del 28.10.2004 limitatamente alla
prescrizione di comparire presso i Carabinieri di Silea.