Corte di cassazione

 

Sezione III civile

 

Sentenza 13 marzo 2007, n. 5837

  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza in data 13-22 marzo 2001 il Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da D.C., il quale aveva chiesto, previa declaratoria di inadempienza della convenuta agli obblighi di custodia, la condanna di E.F., titolare della ditta omonima, al risarcimento dei danni quantificati in lire 70.000.000, subiti in conseguenza della sottrazione del proprio automezzo dal piazzale di parcheggio della ditta, cui esso era stato affidato.

Su appello del C., con sentenza in data 12 aprile-18 settembre 2002 la Corte d'appello di Bari condannava la F. a pagare al suddetto la somma di euro 7.488,63 e a rimborsargli la metà delle spese dei due gradi, compensata l'altra metà.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: pacifica l'esistenza del relativo contratto, ne discendeva la responsabilità, ai sensi degli artt. 1766 ss., della F. per il furto dell'automezzo del C.; l'esistenza, peraltro neppure certa, all'ingresso del parcheggio di un cartello contenente clausole contrattuali limitative della responsabilità della F. era irrilevante trattandosi di clausole onerose assolutamente nulle ex art. 1341 c.c.

Avverso la suddetta sentenza la F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il C. ha resistito con controricorso e successiva memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il C. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 365 e 366 c.p.c. assumendo che il mandato rilasciato dalla F. all'avvocato che lo ha sottoscritto è generico poiché non contiene alcun riferimento a questo giudizio e alla sentenza della Corte d'appello e che l'elezione di domicilio risulta assolutamente incerta.

L'eccezione è manifestamente infondata poiché è pacifico (Cass. 3349/2003; 2659/1999) che la procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione deve ritenersi - nel dubbio - speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c.

Quanto all'elezione di domicilio, è sufficiente osservare che l'unica conseguenza negativa derivante dalla sua incertezza consiste - eventualmente - nell'esecuzione delle notificazioni presso la cancelleria di questa Corte anziché nel domicilio eletto (art. 366, comma 2, c.p.c.).

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1341 c.c. e 112 c.p.c. circa il ritenuto carattere vessatorio della clausola contrattuale, che afferma essere stata inserita nelle condizioni generali di parcheggio, in ordine alla consegna delle chiavi e documenti dell'automezzo.

La ricorrente aggiunge che le norme dispositive, tra cui rientra quella dell'art. 1766 c.c., in tema di deposito, a differenza di quelle cogenti, hanno carattere suppletivo e intervengono a regolare la fattispecie solo in difetto della disciplina pattizia e, quindi, sono derogabili e non richiedono forme sacramentali.

Le censure sopra sintetizzate risultano infondate per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo la Corte territoriale, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha posto in dubbio l'esistenza del cartello su cui sarebbe stata scritta la clausola in discussione e la leggibilità del medesimo da parte degli utenti del garage.

In secondo luogo questa stessa sezione (Cass. 3863/2004) ha affermato che, nei casi come quello di specie, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente.

Peraltro anche questa stessa sezione (vedi, ad esempio, Cass. 16079/2002) ha affermato il principio che dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per la parte soccombente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Vld