Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 15 gennaio 2007, n. 652
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 dicembre
2000-4 gennaio 2001 il Tribunale di Arezzo, accogliendo parzialmente la domanda
di E.F., medico odontoiatra, dichiarava ingiustificato l'omesso rilascio, da
parte dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Arezzo, del nulla-osta necessario per ottenere l'autorizzazione del sindaco ad
apporre una targa a scopo pubblicitario, mentre dichiarava inammissibile la
domanda di condanna dell'Ordine.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 20 settembre-21 ottobre
2001, ha rigettato il gravame affermando che l'Ordine professionale deve
verificare la veridicità delle qualità professionali, la loro non equivocità
sulla natura dell'attività svolta dal richiedente e la corrispondenza delle
caratteristiche estetiche della targa a quelle stabilite dal regolamento
ministeriale; che il nulla-osta non era stato rilasciato adducendo
illegittimamente la necessità per l'Ordine di accertare se il richiedente
agevolasse l'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati, operanti
nello stesso stabile.
Avverso la suddetta sentenza l'Ordine ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Sul primo, con cui denunciava difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si
sono pronunciate in senso negativo le Sezioni Unite di questa Corte Suprema con
sentenza del 9 aprile-9 maggio 2006.
L'esame del secondo motivo è stato affidato a questa sezione.
Il F. ha resistito con controricorso e, all'esito della discussione, ha prodotto
note di udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, l'unico
assegnato alla cognizione di questa sezione, l'Ordine ricorrente denuncia
violazione degli artt. 1, 2 e 8 della l. 5 febbraio 1992, n. 175, difetto di
istruttoria e vizio di motivazione, assumendo che il termine di trenta giorni
normativamente previsto per il rilascio del nulla-osta non esaurisce
perentoriamente il provvedimento, essendo consentito pretendere ulteriori
informazioni allo scopo di concludere gli accertamenti ritenuti in concreto
necessari.
L'assunto è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato dalla Corte
territoriale, la l. 5 febbraio 1992, n. 175 e successive integrazioni stabilisce
che la targa che eventualmente il professionista intenda apporre sull'edificio
in cui svolge l'attività professionale debba contenere determinate indicazioni
(art. 1) e debba essere autorizzata dal sindaco previo nulla-osta dell'Ordine
professionale presso cui è iscritto il richiedente, attraverso il quale il
professionista deve inoltrare la domanda (art. 2).
Il comma 2 dell'art. 2 della l. 175/1992 prescrive al Consiglio dell'ordine di
trasmettere la domanda al sindaco, con il proprio nulla-osta, entro trenta
giorni dalla data di presentazione, mentre il comma 3 del medesimo art. 2
prevede esplicitamente che, ai fini del rilascio del nulla-osta, il collegio
professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1
(che concernono il "contenuto" della targa), nonché la rispondenza delle
caratteristiche estetiche della medesima a quelle stabilite dall'apposito
regolamento.
Dalla esposizione che precede si evince chiaramente che il nulla-osta deve
intervenire nel termine - certamente perentorio - di giorni trenta dalla
presentazione della domanda e che il suo rilascio è condizionato esclusivamente
all'esame sostanziale e formale della targa.
Non induce a diversa statuizione il successivo art. 8, il quale demanda agli
ordini professionali il controllo sugli iscritti, consentendo anche di
ispezionarne gli studi, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti
alla professione allo scopo di reprimerne l'esercizio abusivo. Infatti la
facoltà di eseguire i controlli previsti dalla norma in esame può sempre essere
esercitata, ma è del tutto svincolata dalla procedura relativa alla concessione
del nulla-osta, che è assolutamente diversa e autonoma.
È appena il caso di aggiungere che, nel rigettare il primo motivo con cui il
ricorrente aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le
Sezioni Unite hanno spiegato che, ai fini del nulla-osta de quo, l'Ordine
professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi
obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi
aspetto di discrezionalità e che, per contro, il richiedente, nel concorso dei
requisiti posti dalla legge, è titolare di un diritto soggettivo al rilascio.
Va, peraltro, rilevato che recentemente (in data 11 agosto 2006) è entrato in
vigore il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4
agosto 2006, n. 248, che, all'art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali
e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e,
di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi,
appunto, scopo pubblicitario.
Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per il soccombente delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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