LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione quinta penale

Composta dai Signori:

dott. Giuseppe Pizzuti Presidente

dott. Vito Scalera Consigliere

dott. M.Stefania Di Tommasi Consigliere

dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere

dott. Pietro Dubolino Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da ...OMISSISVLD...., nato il ..... a Sant'Agata di Puglia,

avverso la sentenza in data 28.2.2006 della Corte d'Appello di Napoli, parte civile ...OMISSISVLD....

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tommasi;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599, secondo comma c.p.;

Udito per la parte civile, l'avv. Antonio Petrozziello, in sostituzione dell'avv. Ermete Gabrielli, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dell'ulteriore grado, come da conclusioni e nota depositate;

Udito per l'imputato l'avv. Vezio Paglierini, quale sostituto dell'avv. Sergio Demeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Tratto a giudizio per rispondere di maltrattamenti, diffamazione aggravata dal fatto determinato, ingiuria e minaccia ai danni di ...OMISSISVLD...., in relazione a fatti contestati come commessi nell'agosto 1999, ...OMISSISVLD.... veniva condannato con sentenza 14.1.2005 del Tribunale di Avellino ad otto mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della T, (parte civile) per i soli fatti di diffamazione, ingiuria e minaccia.

2. Proposto appello, con la sentenza in epigrafe la Corte di merito dichiarava non doversi procedere per i reati di minaccia e di ingiuria per mancanza di tempestiva querela. Riduceva a sei mesi la pena per la diffamazione e, proporzionalmente, la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni alla parte civile.

2.1. La diffamazione, contestata ai sensi dell'art. 595, primo e secondo comma, c.p. [1], per il quale l'imputato risulta dunque da ultimo condannato consisteva nell'avere inviato a diversi professori dell'Università di Salerno un plico contenente tra l'altro (assieme a stralci del diario della donna) una missiva nella quale la T. era definita "una gran troia".

2.2. A ragione della propria decisione la Corte d'appello osservava che poteva ritenersi dimostrato che la missiva era stata spedita dall'imputato e che non poteva trovare applicazione l'esimente dell'art. 599, secondo comma c.p., dal momento che, pur potendosi ritenere "ingiusto" il comportamento della T., moglie dell'imputato, che l'aveva tradito con il cognato, tra la scoperta della relazione (prima mattina del 3 agosto 1999) e la diffusione del plico (4 agosto) era intercorso un tempo (impiegato per la scelta della raccolta del materiale, il reperimento degli indirizzi, la preparazione dei plichi, l'acquisto e l'apposizione dei francobolli, il raggiungimento dell'ufficio postale di Mercogliano) tale da rendere in configurabile la "immediatezza" della reazione costituita dalla condotta diffamatoria.

3. Ricorre il F. a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'appello.

3.1. Nell'ambito di motivo formalmente unico deduce violazione di legge e mancanza ovvero illogicità delle motivazioni perché:

- la corte d'appello avrebbe omesso di rispondere al motivo d'appello con il quale si sosteneva che costituendo la diffamazione (come l'ingiuria e la minaccia) modalità attraverso le quali s'era estrinsecato il delitto di maltrattamenti contestato, l'assoluzione da questo fatto importava l'assoluzione dagli altri, ex art. 84 c.p.;

- La corte d'appello sarebbe incorso in errore di diritto escludendo la tardività della querela per il reato di diffamazione facendo coincidere il perfezionamento del reato con il (presumibile) ricevimento del plico da parte dell'ultimo destinatario, mentre il reato si consuma al momento della diffusione della propalazione offensiva, e piu' precisamente emergeva che la maggior parte dei destinatari, immediatamente avvertiti dalla persona offesa, erano venuti a conoscenza dello scritto prima del 16 agosto;

- illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione sulla esclusione della provocazione sul presunto della non "immediatezza" della reazione del 4 agosto alla notizia del fatto sicuramente ingiusto (perché contrario all'etica sociale) appresa soltanto il giorno precedente e perdurante lo stato d'ira (la corte d'appello confonderebbe tale stato con l'impeto d'ira);

- immotivata e arbitraria sarebbe infine la rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, tanto piu' dovendosi considerare che il maggior danneggiato, nella vicenda, era stato proprio l'imputato.

4. In prossimità dell'udienza la parte civile ha fatto pervenire memoria nella quale si osserva:

- che la diffamazione è autonomamente configurabile rispetto ai maltrattamenti;

- che la querela era tempestiva in relazione alla diffamazione;

- che la sussistenza della provocazione è questione di fatto sottratta alla valutazione del giudice di legittimità.

Diritto

1. Il motivo concernente la provocazione è fondato e assorbente.

E' incontestato che l'imputato il giorno 3 agosto aveva appreso, leggendo il diario della moglie, che questa lo tradiva con il cognato. La Corte d'appello riconosce che siffatto tradimento costituiva "fatto ingiusto", essendo contrario alle regole della fedeltà e della lealtà familiare, e l'affermazione è corretta.

E' pure incontestato che l'imputato reagì irato a tale notizia inveendo contro la moglie (come da telefonate registrate) e minacciandola di far conoscere a tutti quanto aveva fatto e che diede seguito alla minaccia con la spedizione avvenuta nella mattinata del giorno seguente delle lettere oggetto d'imputazione contenenti stralci del diario appena letto e insulti.

A tale proposito, tuttavia, la Corte d'appello afferma che l'intervallo tra la scoperta del fatto e la spedizione delle missive e, soprattutto, le modalità con cui risultava realizzata la condotta contestata, imponevano di escludere "l'azione inconsulta di chi è in preda all'ira", giacché l'imputato aveva "meticolosamente selezionato, tra gli oltre milletrecento messaggi annotati sul diario della moglie, quelli piu' scabrosi", aveva per sua stessa dichiarazione "impiegato tre ore per le fotocopie", aveva quindi, "diligentemente ricercato gli indirizzi dei sedici destinatari", "preparato i plichi", "acquistato e apposto i francobolli", infine, "da Salerno raggiunto Mercogliano", da dove aveva spedito le lettere. Siffatta "esecuzione di un ben meditato piano", non consentiva secondo la Corte di merito di ritenere configurabile l'esimente invocata.

Osserva il collegio che l'errore in cui incorre la sentenza impugnata è duplice e i vizi non attengono (come sostiene la parte civile) al "merito" ma, date come valide le premesse in fatto, alle conseguenze in termini giuridici che da esse sono state tratte.

1.1. In primo luogo, infatti, la corte d'appello equivoca tra lo "stato d'ira" considerato nel secondo comma dell'art. 599 e quell'"impeto d'ira" cui faceva riferimento l'art. 51 del codice penale del 1889. Proprio la locuzione prescelta dal legislatore, in sostituzione dell'endiadi usata dal previdente codificatore ("impeto d'ira o d'intenso dolore"), consente invece di ritenere che il legislatore del 1930 ha inteso rendere chiaro che siffatto stato ben può ravvisarsi in quella condizione psichica complessa, prodotta da una violenta alterazione dell'emozione e capace persino di durare – a secondo dei fattori che l'abbiano scatenata e delle note caratteriali di ciascuno – per un apprezzabile lasso di tempo, che è l'ira. Nulla autorizza perciò ad intendere lo stato d'ira solamente quale sfogo momentaneo e simultaneo al fatto che l'ha causato (cfr. tra molte, Cass. 4.5.1993, Stirpe).

Che, poi, la frenetica (e autolesionistica) attività compiuta dall'imputato non possa configurare "l'azione inconsulta di chi è in preda all'ira" è contraddetto, con assoluta evidenza, dalla stessa descrizione fattane dalla Corte d'appello.

1.2. Siffatta descrizione evidenzia quindi l'ulteriore equivoco in cui è incorsa la Corte di merito, confondendo il requisito dell'immediatezza della reazione con la necessità che tra il compimento della condotta reattiva e il fatto provocatorio non residui alcuno spazio o lasso temporale.

Con affermazioni consolidatesi nel tempo la giurisprudenza e la dottrina evidenziano infatti come la subitaneità della reazione vada intesa in senso relativo, dovendosi tenere conto della situazione concreta e delle modalità della reazione e non potendosi pretendere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera d'applicazione dell'esimente e frustarne la ratio. E tanto piu' dovrà considerarsi il tempo "necessario" alla reazione quando questa assuma la forma di diffamazione (Cass. 29.1.1969, Forestieri). E' sufficiente, dunque, perché a esimente sia ravvisabile, che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra, invece, che la reazione si esaurisca in un'azione istantanea.

E anche siffatta situazione appare all'evidenza sussistente alla luce della descrizione che della reazione dell'imputato ha dato la Corte di merito.

1.3. Attesa la natura dell'ingiuria che si afferma patita, la reazione del ricorrente può d'altro canto plausibilmente ritenersi determinata da uno stato d'ira di particolare intensità e non facilmente riducibile. Né v'è accertamento di merito che, scavando nell'interno psichico del ricorrente, potrebbe dare risposta negativa definitiva a tale quesito. Varrebbe perciò a favore dell'imputato, in ogni caso, la regola del dubbio.

2. Conclusivamente, quanto riferito in fatto dai giudici del merito impone di ritenere sussistente l'esimente della provocazione e la sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 599,comma secondo, c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il ricorrente non punibile ex art. 599, secondo comma c.p.

Così deciso in Roma il giorno 11 gennaio 2007-03-08

Il consigliere estensore Il Presidente

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 FEBBRAIO 2007

[1] Art.595 codice penale (Diffamazione): "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".

L’art.599, 2° comma, stabilisce inoltre che "non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso".