REPUBBLICA ITALIANA  677/2009/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - composta dai Magistrati:

--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello in materia di responsabilità iscritto al n.30713 del Registro di Segreteria, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ avverso la sentenza n.1134/07 in data 25 giugno 2007 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio e nei confronti del Procuratore Regionale.

Visti l’atto d’appello, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 giugno 2009, il Consigliere relatore Dott. -- l’Avv. --

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n.--- la Sezione Giurisdizionale Territoriale della Corte dei conti per il Lazio ha disposto la condanna del Dott. @@@@@@@ @@@@@@@, Dirigente del Corpo dei Vigili del Fuoco, al pagamento in favore dell’Erario della somma di Euro, 500/00, quale danno a questo arrecato per aver indebitamente usato l’auto di servizio, munita di autista, per percorrere nel periodo dal dicembre 2002 al maggio 2004 il tragitto quotidiano dalla propria abitazione, sita in @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, agli Uffici dell’Area della Formazione motoria Professionale siti in Roma, loc. @@@@@@@ ove prestava servizio.

La pronuncia di condanna è stata resa dalla Corte Territoriale a ristoro della spesa sostenuta dall’Amministrazione per il carburante consumato dal dirigente per compiere l’indicato tragitto e nel riflesso che l’utilizzo dell’autovettura con autista era stato effettuato in violazione della direttiva di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2001 dalla quale si evincerebbe chiaramente che tale uso era consentito soltanto ai Dirigenti Generali, mentre il Dott. @@@@@@@, preposto ad un Ufficio non di livello dirigenziale generale, rivestiva la qualifica di Dirigente Superiore.

Ai fini quantificatori dell’indicato danno addebitato, la Sezione Territoriale ha fatto uso del potere riduttivo in considerazione degli eccezionali e meritevoli precedenti di carriera del convenuto.

Avverso tale sentenza ha interposto appello il @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli Avvocati -----, i quali ne oppongono l’illegittimità ed erroneità, poiché, ai sensi di una pregressa circolare, non modificata, l’uso dell’auto di servizio era consentito a tutti i responsabili degli uffici periferici e che, essendo tenuto il @@@@@@@ a garantire la sua reperibilità in ogni momento era autorizzato ad usare l’autovettura de qua munita di ricetrasmittente per il tragitto casa ufficio e viceversa.

Oppone, altresì, la difesa appellante la buona fede del proprio assistito, il quale, peraltro, fruiva dell’auto di servizio per espressa autorizzazione del Capo Dipartimento pro tempore.

Conclude, pertanto la difesa perché, in riforma della sentenza impugnata, venga disposta l’assoluzione del Dott. @@@@@@@.

Nelle sue conclusioni, depositate in data 18 marzo 2009, il Procuratore Generale conferma la prospettazione lesiva formulata nell’atto di citazione e condivisa dal Primo Giudice e non concorda con l’assunto di buona fede della difesa appellante, tenuto conto che la direttiva contenuta nel D.P.C.M. del 30.10.2001 è stata pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 2001, n.291 e che per di più a tale normativa fu data pro tempore ampia rilevanza anche con i mezzi di stampa che stigmatizzarono l’abuso in atto nell’utilizzazione dell’auto di servizio.

Sottolinea, altresì, il Procuratore Generale il notevole contenimento del danno addebitato operato dal Primo Giudice ed insiste, perché, tenuto conto della condotta gravemente colposa del @@@@@@@, l’appello venga respinto e confermata la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante alla spese anche del secondo grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 28 aprile 2009 la difesa del @@@@@@@ ha depositato copia della sentenza, n.2940 in data 12.2.2008 del Tribunale penale di Roma –Sez.VII- la quale ha ritenuto insussistente il reato di peculato continuato ex art.314 C.P. addebitato al proprio assistito che è stato derubricato nel reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. donde, a suo avviso, andrebbe annullata l’appellata sentenza della Corte Territoriale Contabile che si fondava “su un fatto appropriativo” venuto ormai meno, a fronte di una figura criminis molto più lieve, tenuto conto, peraltro, che avverso l’indicata sentenza penale il @@@@@@@ ha interposto appello per l’annullamento.

Inoltre, nelle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale in qualità di teste, dal prefetto Ing. @@@@@@@ @@@@@@@ (cfr. verbale d’udienza del 16.10.2007), Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emerge che il D.P.C.M. del 30.10.2001 che regolava l’assegnazione, in uso esclusivo, delle autovetture di servizio delle Amministrazioni civili dello Stato, non era applicabile all’Amministrazione dei VV.FF., in quanto al pari di quelle degli appartenenti alla Polizia di Stato, le autovetture dei VV.FF,  non potevano considerarsi destinate ad accompagnare i Dirigenti per motivi di rappresentanza, bensì assegnate esclusivamente ad un’attività istituzionale di natura operativa, finalizzata nel caso dei VV.FF, al soccorso.

Ne segue che l’asserita violazione degli obblighi di servizio, dedotta alla pag.2 dell’atto di citazione, deve ritenersi totalmente insussistente.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2009, l’Avv. Giuseppe Sforza per la parte appellante ed il Pubblico Ministero hanno sviluppato e confermato le considerazioni e le conclusioni rese nei rispettivi atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Come evidenziato in narrativa, l’appellata sentenza ha pronunciato la condanna del convenuto dirigente del Corpo dei Vigili del fuoco a titolo risarcitorio del danno dal medesimo ritenuto arrecato all’Erario per aver indebitamente fatto quotidiano uso dell’auto di servizio, munita di autista, onde percorrere, nel periodo dal dicembre 2002 al maggio 2004, il tragitto dalla propria abitazione di @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ agli Uffici dell’Area della Formazione Motoria Professionale del Corpo di appartenenza siti in Roma, località @@@@@@@, ove prestava servizio e viceversa.

La pronuncia di condanna è stata, in particolare, resa dalla Corte Territoriale a ristoro dell’onere dal dirigente fatto sostenere all’Amministrazione per il carburante utilizzato onde compiere l’indicato tragitto, in aperta violazione e dispregio, secondo quel Giudice, delle puntuali disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 30 ottobre 2001, onde regolamentare le condizioni e le modalità d’uso dell’auto di servizio, così manifestando una condotta improntata a grossolana colpa e negligenza, rispetto agli obblighi imposti dal rapporto di servizio.

Con duplice motivo di doglianza la difesa del convenuto si è gravata nei confronti della indicata sentenza, censurandone l’illegittimità ed erroneità per aver dato una valutazione negativa alla condotta tenuta nella rivenda dal dirigente che , al contrario, ad un più attento ed oggettivo scrutinio denoterebbe correttezza e rispetto dalla disciplina in atto o, comunque, nel concreto praticata all’epoca dei fatti, nonché delle esigenze imposte dalla particolare posizione e funzione dal medesimo ricoperta nella specifica area in cui era chiamato ad operare.

Nella sostanza la costruzione difensiva di parte appellante si fonda su due censure mosse al pronunciato del Primo Giudice:

l’aver ritenuto pacificamente applicabile alla fattispecie la disciplina dettata, in materia di utilizzo delle autovetture di servizio della Amministrazioni civili dello Stato, dal cennato D.P.C.M. 30 ottobre 2001 ed il non aver assegnato il giusto rilievo in tale utilizzo alla generalizzata e costante prassi da tempo in atto nell’ambito operativo dei Vigili del Fuoco ed, in particolare, nell’Area Formativa a cui il @@@@@@@ era preposto, che assolvendo a peculiari esigenze di “pronto intervento e soccorso” del Corpo di appartenenza e non di mera rappresentanza rendeva nel concreto inapplicabile, nello specifico settore, quella disciplina, se non con opportuni adattamenti all’epoca non ancora intervenuti; di modo che al convenuto in fattispecie non può muoversi alcun addebito di illegittimità e grave colpevolezza comportamentale.

Tale prospettazione, al fine della sua valutabilità in punto di responsabilità, merita taluni approfondimenti.

Al riguardo, reputa anzitutto il Collegio di dover chiarire che la direttiva emanata con il menzionato D.P.C.M. 30.10.2001 “sui modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle Amministrazioni civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici”, così come formulata, appare piuttosto diretta a disciplinare l’utilizzo delle autovetture di servizio, onde consentire i movimenti delle diverse autorità e soggetti preposti ad uffici amministravi (taluni da individuare con provvedimento dell’Autorità competente), per motivi di rappresentanza e non per attività istituzionale di natura “c.d. operativa” propria di alcuni Corpi, ancorché civili dello Stato, quali quelli della Polizia di Stato e dei Vigili, del Fuoco i cui mezzi di locomozione sono deputati ad interventi, rispettivamente, di lotta alla criminalità e di soccorso civile.

Le esigenze operative di tali Corpi, intuitivamente improntate a carattere di imprevedibilità, necessità ed urgenza, impongono l’immediata reperibilità e disponibilità di impiego delle autovetture in dotazione; di modo che quella direttiva, onde trovare concreta applicazione nell’ambito operativo che ne occupa, quantomeno, avrebbe dovuto comportare l’adozione di disposizioni di attuazione ed adeguatrici, da parte della competente Amministrazione Centrale che, invero, è del tutto mancata, non essendo rinvenibili e comunque versate in atti circolari, istruzioni interpretative e chiarificatrici, in particolare, per quanto attiene all’interferenza della nuova disciplina su quella prassi ormai consolidata e ben conosciuta dall’Amministrazione che, nello specifico, regolava l’accompagnamento casa-ufficio ed alla quale il @@@@@@@ si era sempre attenuto.

Tanto è vero ciò che soltanto nel 2005 l’ex Capo del Dipartimento dei VV.FF., Prefetto @@@@@@@ @@@@@@@, si attivò, al riguardo, con propria circolare, non avendo l’Amministrazione Centrale, fino allora, mai preso in considerazione il menzionato D.P.C.M. che disciplinava l’assegnazione in uso esclusivo (e non esclusivo) delle autovetture di servizio delle Ammistrazioni civili dello Stato e ritenuto la stessa non applicabile all’Amministrazione dei VV.FF. (cfr. dichiarazioni rese nel dibattimento penale, all’udienza del 16 ottobre 2007, dal Prefetto @@@@@@@).

Ne segue che nell’ottica di quella prassi generalizzata e consolidata, sempre assentita e mai disattesa e/o mai contrastata dai vertici del Corpo dei VV.FF. si appalesa sorretto da sufficiente plausibilità, il convincimento del @@@@@@@, Dirigente preposto alla Responsabilità dell’Area di Formazione Motoria delle @@@@@@@, che tradizionalmente è un Centro di Mobilitazione, anche in caso di calamità, di poter utilizzare quotidianamente e normalmente l’auto di servizio, assegnata ad uso non esclusivo, per il suo accompagnamento casa-ufficio e viceversa.

Ciò, nell’altrettanto plausibile consapevolezza che l'utilizzo rispondeva ad esigenze dello specifico servizio al quale era preposto (che comporta mobilitazioni in minuti) e che gli consentiva così di percorrere in tempi brevi quell’itinerario, onde consentirgli una maggiore e più agevole disponibilità di impiego sul posto di lavoro, nonché di essere costantemente il più rapidamente contattabile, essendo l'autovettura di servizio munita di autoradio.

Siffatto convincimento risulta in toto condiviso dal Capo Dipartimento del Corpo, Prefetto @@@@@@@, quale teste escusso nel procedimento penale a carico del @@@@@@@ nella menzionata udienza del 16 ottobre 2007, nonché dai Dirigenti del Corpo medesimo -----nelle dichiarazioni rese nel corso dello stesso processo penale, nonché rafforzato nel convenuto dalla circostanza che il medesimo con formale provvedimento dell'Amministrazione, era autorizzato a risiedere fuori Roma.

Alla stregua delle estese considerazioni, reputa conclusivamente il Collegio, che, in fattispecie, in ragione della non del tutto pacifica portata applicativa della più volte menzionata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del mancato intervento chiarificatore dei Vertici del Corpo di appartenenza del convenuto, nonché delle risultanze processuali e degli elementi offerti dal parallelo processo penale, ove i testi escussi, tutti Dirigenti del Corpo Nazionale dei VV.FF., hanno concordato nella peculiarità di utilizzo delle autovetture di servizio, tutte destinate alla soddisfazione di imprescindibili esigenze operative e giammai di rappresentanza, al @@@@@@@ non può rivolgersi un addebito negligenziale di tale gravità da supportare, avanti a questi Giudici, l'azione di responsabilità.

Ciò, risultando la dedotta vicenda lesiva piuttosto il frutto di una generale inerzia e lentezza dei Vertici dell'Apparato Amministrativo, soggettivamente non individuati, all'adozione dei necessari provvedimenti di adeguamento alla nuova disciplina dell'utilizzo delle autovetture di servizio del Corpo dei VV.FF.; di modo che la condotta del convenuto, in assenza di alcuna direttiva in tal senso, appare piuttosto improntata al convincimento che l'utilizzo del mezzo a disposizione con autista, anche nel collegamento casa-ufficio e viceversa, quale da sempre attuato, soddisfacesse l'esigenza di una sua più pronta disponibilità e contattabilità operativa.

Ne segue che, in accoglimento dell'appello ed annullamento della sentenza impugnata la pronuncia assolutoria, per difetto del richiesto elemento soggettivo dell'addebito, è a rendere nei confronti del convenuto ed è assorbente rispetto ad ogni altro motivo di doglianza.

Sussistono, comunque, giusti motivi, in ragione della complessità della vicenda e di plausibili dubbi sulla corretta portata della normativa di riferimento, per disporre in fattispecie la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, nonché di quelle per i diritti ed onorari di difesa.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reietta, accoglie l’appello in epigrafe ed, in annullamento della sentenza impugnata, manda @@@@@@@ @@@@@@@ assolto dalla domanda attrice.

Spese del doppio grado di giudizio, nonché per onorari e diritti di difesa compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2009.

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

 

Depositata in Segreteria il 3/12/2009

          DIRETTORE DELLA SEGRETERIA                                                     

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 677 2009 Responsabilità 03-12-2009