REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2311/09

Reg.Dec.

N. 3896 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ISTRUTTORIA

sul ricorso in appello n. 3896/2003, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

COMMISSIONE PERSONALE DEL RUOLO AGENTI E ASSIST. POLIZIA, non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 25/2003;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere-

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     1. Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, agente scelto della Polizia Stato, in servizio dal 1977, fu dispensato da servizio per inabilità fisica dal 1.3.1988 con decreto del Capo della Polizia del 23.2.1989 e rimase assente dal 1988 al 1996.

     2. Con una prima sentenza n. 943 del 1994 il Consiglio di Stato, sezione IV, accolse l’impugnativa  avverso la sentenza del Tar di Bolzano n. 71 del 1991 che aveva respinto il ricorso  contro la dispensa  per il motivo che il soggetto avrebbe usufruito di tutto il periodo di aspettativa, mentre in realtà rimaneva ancora un periodo di 6 mesi da fruire senza assegni.

     3. Con altra sentenza n. 993 del 1996, emessa in sede di ottemperanza  per la corretta esecuzione della precedente decisione n. 943 del 1994, il Consiglio di Stato, sezione IV, riconobbe il diritto del dipendente a rientrare in servizio dal momento della illegittima dispensa senza soluzione di continuità.

     4. Avendo la p.a., una volta riammessolo in servizio, ricostruito solo parzialmente la carriera, il Consiglio di Stato, sezione IV, con altra decisione n. 2648 del 2001, emessa sempre in sede di esatta esecuzione della precedente decisione n.  943 del 1994, mentre accolse altre domande, dichiarò infondata  la pretesa del dipendente di vedersi riconoscere, in relazione all’anzianità posseduta  per essere in servizio fin dal 1977, il grado di Sovrintendente da data anteriore al 1995, come avvenuto per suoi colleghi di pari anzianità.

     Il giudice di secondo grado, per la parte che ora interessa il presente giudizio, ha osservato che dal 1°.9.1995 egli  era stato inquadrato nella qualifica di vice sovrintendente; intervenuto il d. lgs. 12.5.1995 n. 195 che ha ridisegnato le carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, disciplinando il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, il dipendente avrebbe dovuto possedere quella qualifica (vice sovrintendente) da data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina e solo a seguito di superamento di specifici concorsi per esami (ex art. 18 della legge n. 335 del 1982) per poter aspirare al grado superiore di sovrintendente, come richiesto.

     Ha quindi concluso che  l’obbligo di ricostruzione della carriera di un dipendente, illegittimamente allontanato dal servizio, non consente di riaprire procedure concorsuali cui il medesimo avrebbe potuto partecipare se non fosse stato dispensato.

     5. In seguito, con sentenza n. 25 del 2003, il Tar di Bolzano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’annullamento del decreto 1998 di ricostruzione della carriera (denunciato per elusione del giudicato del Consiglio di Stato n. 993 del 1996), avendo ritenuto competente il giudice di secondo grado a valutare l’esatta esecuzione delle sue decisioni. In quella occasione il Tar ha anche ricordato che sulla vicenda e sulla sentenza ottemperanda si era già espresso il  Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 2648/2001.

     6. La sentenza n. 25 del 2003 del Tar di Bolzano è stata appellata e il Consiglio di Stato, sezione VI, con la decisione n. 3269 del 2008, in accoglimento dell’impugnativa, ha dichiarato nullo il provvedimento ministeriale del 1998, con il quale l’agente scelto è stato promosso alla qualifica di assistente dal 1989 e alla qualifica di assistente capo dal 13.4.1993, e ha  osservato:

     - che nella ricostruzione della carriera la p.a. non aveva tenuto conto delle “opportunità di carriera” che il dipendente avrebbe avuto, considerando che  i colleghi di pari anzianità, nel periodo di  assenza dal servizio, hanno acquisito la qualifica (superiore) di soprintendente, pur a seguito di pubblici concorsi;

     - che nell’attribuire la qualifica di assistente capo dal 1993 non sarebbero state considerate le chances che il dipendente avrebbe potuto avere con il superamento dei concorsi (fino al maggio 1997) ai quali non ha potuto partecipare non per sua colpa;

     - che per una corretta ricostruzione della carriera era necessario un giudizio “prognostico”, da effettuarsi ex post, verificando gli avanzamenti dei colleghi che si trovavano nella stessa posizione al momento della illegittima dispensa.

     7. Ora l’interessato chiede la corretta esecuzione della sentenza da ultimo richiamata (Cons. di Stato n. 3269 del 2008) nonché la  dichiarazione di nullità del nuovo decreto del Capo della Polizia di ricostruzione della carriera emesso il 13.11.2008, che, in pretesa ottemperanza della precedenti  decisioni giurisdizionali, ha “confermato il contenuto del proprio decreto datato 20.4.2008”.

     Al riguardo ricorda che i suoi colleghi di pari anzianità hanno acquisito la qualifica di sovrintendente capo fin dal 1993; che l’ultimo provvedimento di ricostruzione della carriera non fa nessun riferimento ai corsi  per Ufficiali di polizia giudiziaria tenuti prima del 1995; che i dati statistici indicati nel provvedimento sono fuorvianti perché il dato riportato al giorno della dispensa (1.3.1988) doveva essere utilizzato per limitare l’indagine solo agli agenti scelti (e cioè all’ 80% dei dipendenti) e la data di riassunzione (16.9.1996) è irrilevante perché la riassunzione doveva avvenire senza soluzione di continuità e senza penalizzare il dipendente; irrilevante è pure il riferimento alla data odierna per calcolare tutti i dipendenti, mentre si sarebbe dovuto ricostruire la carriera fin dal 1988 e poi dal 1993.

     8. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2009 la controversia per l’esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 3269 del 2008 è passata in decisione.

     9. Soltanto all’odierna camera di consiglio è stato depositato il provvedimento n. 333 del Capo della Polizia del  13 novembre 2008 con il quale al dipendente @@@@@@@ è stata conferita, per merito comparativo e a ruolo aperto, la qualifica di sovrintendente capo a decorrere a tutti gli effetti dal 13.4.2007.

     Dall’esame di tale documento nonché dalle numerose decisioni che si sono succedute nella vicenda contenziosa, il Collegio ha potuto ricostruire i termini della controversia in modo parziale.

     Ai fini del decidere è pertanto necessario che il Ministero dell’interno depositi  presso la segreteria tutti i provvedimenti citati nell’ultimo atto (che il ricorrente assume lesivo del giudicato), unitamente ad una circostanziata relazione sulle modalità seguite per  la ricostruzione della carriera del dipendente, secondo le precisazioni contenute nelle diverse sentenze che lo hanno riguardato.

     La relazione, corredata dei documenti (il tutto in triplice copia), dovrà anche dare conto sia del numero dei dipendenti con pari qualifica e anzianità del ricorrente al momento della dispensa di quest’ultimo (marzo 1988) e delle rispettive progressioni di carriera, sia di eventuali impugnative da parte del sig. @@@@@@@ degli atti pregressi indicati nel provvedimento finale.

     All’adempimento è tenuta l’Amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla sua notifica a cura di parte se antecedente.

     L’esame del presente ricorso è rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2009.

P.Q.M.

     il Consiglio di Stato, sezione sesta, non definitivamente pronunciando e riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero dell’interno di adempiere all’incombente di cui sopra con le modalità e nei termini ivi indicati; rinvia l’esame del presente ricorso alla camera di consiglio del 9 giugno 2009.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: