CARABINIERI: ANZIANITÀ DI RUOLO E BENEFICIO ECONOMICO

PREVISTO DALL’ART. 43 DELLA L. 121/1981,

Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1155

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 6372\1994, proposto da P., A., I., G., D., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi e Enrico Romanelli, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

contro

Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale ex lege domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, n. 220 del 4 giugno 1993.

 

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Pafundi su delega dell'avvocato E. Romanelli e l'Avvocato dello Stato Giacobbe;

ritenuto e considerato quanto segue:

1. Con ricorso notificato il 13 luglio 1994, gli istanti, tutti ufficiali dell'Arma dei C.C. provenienti dai ruoli dei sottufficiali, proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in epigrafe, che respingeva la domanda di riconoscimento, in loro favore, del beneficio economico previsto dall'art. 43, commi 22 e 23, l. n. 121 del 1981 per i funzionari del ruolo commissari di P.S. ed equiparati che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni.

2. Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 dicembre 2003.

4. L'appello è infondato e deve essere respinto. Le questioni controverse sottese al gravame in trattazione (ivi compresa quella concernente la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata nei confronti del menzionato art. 43, l. n. 121 del 1981), sono state tutte affrontate e risolte da numerosi precedenti della sezione (cfr. ex plurimis sez. IV, n. 6452 del 2003; sez. IV, n. 3417 del 2003, cui si rinvia a mente dell'art. 9, l. n. 205 del 2000), nel senso che:

- le disposizioni sancite dall'art. 43, commi 22 e 23, sono eccezionali;

- l'anzianità di ruolo per ottenere il beneficio in parola deve essere maturata sempre nel ruolo funzionari ed equiparati (non in quello sottufficiali);

- non esiste un principio costituzionale che garantisca l'omogeneità del trattamento economico del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.


5. Sussistono giusti motivi, il collegio compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

DECISIONE

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

- respinge l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.