REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)       
ha pronunciato la seguente                                           
                              DECISIONE                              
sul ricorso iscritto al NRG 6584\1994, proposto dal  Ministero  
della difesa in persona del Ministro pro tempore  
e  dal  Comando  generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del  
legale  rappresentante  pro tempore, 
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello  Stato ex 
lege domiciliati presso quest'ultima in Roma, via  dei  Portoghesi n. 12;                                                               
                               contro                                
C., non costituito;                                     
                         per l'annullamento                          
della sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale della  Liguria, sezione I, n. 241 del 4 giugno 1993.                                 
 
Visto il ricorso in appello;                                         
visti gli atti tutti della causa;                                    
data per  letta  alla  pubblica  
udienza  del  19  dicembre  2003  la relazione del consigliere Vito Poli,  udito  l'Avvocato  dello  Stato Giacobbe; ritenuto e considerato quanto segue:                                 

1. Con ricorso notificato il 5 luglio 1994, il Ministero della difesa ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in epigrafe, con cui veniva accolta la domanda - formulata dal brigadiere dei Carabinieri C. - di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, l. n. 100 del 1987.

2. Non si costituiva il signor C.

3. Con ordinanza collegiale n. 813 del 1995, veniva accolta la domanda di sospensione della esecuzione dell'impugnata sentenza.

4. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 dicembre 2003.

5. L'unica questione di diritto sottesa al gravame in trattazione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad. plen., 28 aprile 1999, n. 7), nel senso che presupposto indispensabile per l'erogazione dell'indennità ex art. 1, l. n. 100 del 1987 è la sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie.

6. In conclusione l'appello è fondato e deve essere accolto. Il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

 
DECISIONE
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza 
indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.