R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.1207/2005

Reg. Dec.

N. 5923 Reg. Ric.

Anno 1995

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 5923/1995 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12;

contro

..........., rappresentato e difeso dall’avv. Galileo Conti e dall’avv. Rossella Ognibene, con i quali domicilia in Roma alla via Latina n.57 presso il dott. proc. Augusta Ciminelli;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 279/1994 del 6.9.1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza pubblica del 19 gennaio 2005 il Consigliere Sergio De Felice;

Udito l'Avvocato dello Stato Gallo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna il dott. ........, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza, chiedeva l’accertamento del diritto alla percezione del compenso sostitutivo per le ferie non godute nell’anno 1986.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 279 del 6 settembre 1994 accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le doglianze prospettate in quella sede.

Il Ministero dell'Interno ha chiesto la riforma di detta sentenza deducendo, censure di violazione e falsa applicazione di legge  ed eccesso di potere sotto vari profili.

In punto di fatto, l'Amministrazione appellante ha evidenziato che l'interessato, già primo Dirigente della Polizia di Stato, aveva chiesto in qualità di reggente della Questura di ....... (il cui titolare era assente per malattia), con istanza del 5.11.1986, di fruire di un periodo di congedo ordinario, per 21 giorni, non avendone beneficiato nell’anno solare; tale richiesta veniva respinta con nota telescritta in data 6 novembre 1986.

Con successiva istanza del 14.11.1986, il dott........ chiedeva di essere collocato a riposo a domanda, con la qualifica di Dirigente Superiore, ai sensi della legge 17 febbraio 1985, n. 19.

Con decreto del 27.12.1986 veniva disposta la collocazione a riposo dal 27.12.1986 con la qualifica di Dirigente Superiore.

Con domanda del 24.12.1986 il ....... chiedeva il compenso sostitutivo per ferie non godute.

Ad avviso dell'Amministrazione appellante, sulla base dei fatti esposti, erroneamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto dare al ricorrente la possibilità di soddisfare il suo diritto alle ferie, prima di disporre il collocamento a riposo, non potendosi ritenere che la domanda di collocamento a riposo fosse da interpretare come implicita rinuncia al congedo ordinario: infatti, l’interessato avrebbe dovuto specificare, al momento della domanda di collocamento a riposo, la sua volontà di fruire preventivamente delle ferie non godute.

In mancanza di tale specificazione, legittimamente l’amministrazione avrebbe pertanto ritenuto che si fosse manifestata una implicita rinuncia alle ferie non godute: del resto, la normativa in materia (art. 59 del DPR n. 782 del 1985) prevede espressamente che il congedo ordinario debba essere fruito irrinunciabilmente nel corso dell’anno solare.

Il mancato godimento non discenderebbe, pertanto, da responsabilità dell’amministrazione.

Si è costituito al giudizio l’appellato, chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla udienza pubblica del 19 gennaio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Come correttamente ritenuto dal primo giudice, all’interessato era stato impossibile fruire dell'intero periodo di ferie spettanti, a causa della necessità di assumere, con la qualifica di Vice Questore Vicario, la direzione della Questura di ........ in data 19.9.86, allorquando il Questore lasciò l’ufficio prima per malattia e poi per promozione a Prefetto.

Pertanto il mancato godimento delle ferie di 21 giorni residui dell’anno 1986 è dovuto unicamente alla volontà dell’amministrazione e non dell’appellato.

Né può ritenersi che la domanda di collocamento a riposo presentata in data 14.11.86 potesse essere ritenuta implicita rinuncia alle ferie (peraltro irrinunciabili ai sensi dell’art. 36 Costituzione), in quanto il collocamento a riposo è avvenuto in data 27.12.1986, mentre la istanza per le ferie era stata presentata in data 5.11.1986, con congruo periodo che nel frattempo avrebbe consentito la fruizione del congedo.

Deve sottolinearsi altresì la particolarità del collocamento a riposo, chiesto ai sensi della legge 17 febbraio 1985, n. 19, che prevede che i primo dirigenti, allorché abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e 10 anni nella qualifica rivestita incluso il periodo trascorso nella posizione di Vice Questore dei ruoli ad esaurimento, possono essere collocati a riposo: detta legge prevede il limite di 60 giorni dalla data di maturazione dei requisiti per la presentazione della domanda.

Il dott. ......., trovatosi nelle condizioni di poter beneficiare di tale collocamento, alla fine del 1986 presentò la relativa domanda, sicchè in definitiva, non può dirsi che il mancato godimento delle ferie sia dovuto al dipendente, ma al contrario, a fatto dell’amministrazione, che aveva rifiutato la precedente autorizzazione.

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali non goduti dal pubblico dipendente discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda la indennità, direttamente dal mancato godimento, allorché sia certo che la mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore il quale, ad esempio, si sia rifiutato di godere del congedo indicato dall’amministrazione.

Ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico fare discendere da una violazione costituzionale imputabile alla pubblica amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione effettuata, sebbene in teoria non dovuta (ex plurimis, C.d.S., sez. V, 30 giugno 1998, n.985; 21 ottobre 2003, n. 6533; C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 8118).

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono le soccombenze e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 279 del 6 settembre 1994, così provvede:

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005 dei magistrati:

Carlo SALTELLI                  Presidente, f.f.

Carlo DEODATO                Consigliere

Salvatore CACACE            Consigliere

Sergio DE FELICE              Consigliere, estensore

Sandro AURELI                  Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Sergio De Felice    Carlo Saltelli

           IL SEGRETARIO

Marta Belloni

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

22 marzo 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao 
 

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N.R.G.  5923/1995


 

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