REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1210/04

Reg.Dec.

N. 12101 Reg.Ric.

ANNO   2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da di lucente felice rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Casellato, ed elettivamente, domiciliato presso il medesimo in Roma, viale Regina Margherita 290;

contro

il ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II ter 4 luglio 2001, n. 6116;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2003 il Consigliere Lanfranco Balucani e uditi l’avv. Casellato e l’avv. dello Stato Noviello;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il dott. di lucente felice, in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato dal 01.06.1994 con il profilo professionale di collaboratore agrario, VII qualifica funzionale, instava per il riconoscimento della anzianità maturata nello stesso profilo e nella stessa qualifica, a decorrere dal 11.7.1998, presso l’Ispettorato Repressione Frodi, dal quale era transitato al C.F.S..

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito, dopo aver accantonato la eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’atto di inquadramento del ricorrente nella nuova posizione presso il Corpo Forestale dello Stato, ha respinto il ricorso avendo ritenute infondate le censure prospettate dal dott. di lucente il quale aveva sostenuto:

- che all’effettiva identità delle mansioni svolte presso l’Ispettorato Repressione Frodi e presso il Corpo Forestale dello Stato corrispondeva l’unicità della qualifica funzionale rivestita;

- che essendo identico, in entrambe le posizioni, l’ente di riferimento del rapporto d’impiego (vale a dire il Ministero dell’Agricoltura), era individuabile una sicura continuità tra i servizi svolti presso l’Ispettorato Repressioni Frodi e il Corpo Forestale dello Stato.

3. Nei riguardi dell’anzidetta sentenza il dott. di lucente ha interposto appello censurando le motivazioni addotte dal primo giudice sotto i seguenti profili:

a) la sentenza del TAR non tiene conto della identità di contenuto del profilo professionale, né della identità dell’ente di appartenenza;

b) non può costituire argomento contrario, ai fini del riconoscimento della anzianità del pregresso servizio, la distinzione delle dotazioni organiche dell’Ispettorato Repressione Frodi e del Corpo Forestale dello Stato;

c) non può essere preclusiva del riconoscimento di anzianità la disposizione di cui all’art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 ove tale riconoscimento è previsto per i dipendenti trasferiti <<da un ruolo all’altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione>>;

d) non valgono ad escludere la continuità tra il servizio prestato presso l’Ispettorato Repressione Frodi ed il Corpo Forestale dello Stato talune peculiarità del rapporto d’impiego presso quest’ultimo organismo.

4. L’appello è infondato.

Al riguardo occorre premettere che – come già rilevato dal giudice di prime cure – l’odierno appellante ha superato un concorso pubblico per esami per l’accesso al Corpo Forestale dello Stato: il che ha comportato la instaurazione “ex novo” di un rapporto di impiego (distinto da quello precedentemente instaurato nell’ambito della stessa Amministrazione), come è comprovato anche dal fatto che l’appellante ha regolarmente svolto il periodo di prova prima della nomina in ruolo nel Corpo Forestale.

Ciò posto, la pretesa avanzata con l’appello in esame si scontra con il principio d’ordine generale in materia di pubblico impiego (di cui questa Sezione ha fatto puntuale applicazione nella decisione n. 571 del 30 settembre 1965), in base al quale la conservazione della anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico è legislativamente limitata ad ipotesi tassative, e segnatamente al caso contemplato dall’art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 secondo cui la conservazione dell’anzianità pregressa compete agli impiegati trasferiti con il loro consenso <<da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione>>.

Tale previsione normativa non può ricomprendere infatti anche l’ipotesi di passaggio da uno ad altro ruolo a seguito di concorso per esami (che dà luogo al sorgere di un nuovo e autonomo rapporto di impiego), né potrebbe essere estesa a siffatta ipotesi, non solo perché va ritenuta di stretta applicazione, ma anche per la buona ragione che la “volontarietà” del passaggio per concorso esclude necessariamente il diritto di chi lo compie ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 28 ottobre 2003 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -, con l'intervento dei Signori:

Alessandro PAJNO                                                    Presidente f.f.

Luigi MARUOTTI                                                      Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI                      Consigliere

Giuseppe ROMEO                                                     Consigliere

Lanfranco BALUCANI                                              Consigliere Est.

 

Presidente

 

Consigliere                                                                           Segretario

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                       Il Direttore della Segreteria