N.1654/04REG.DEC.
N. 4742 REG.RIC.
ANNO 1997
 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente
 


DECISIONE
 


sul ricorso in appello n. 4742 del 1997 proposto dall’AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di TERAMO (già ULSS di Atri) in persona del Direttore Generale, nelle funzioni di Commissario liquidatore della ex Ulss di Atri, rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Nicola Mattucci ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Crimi,

contro

G.P., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Russo ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso l’avv. Alessia Alesii (studio dell’avv. Antonio Funari),

e nei confronti

della Regione Abruzzo, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

della sentenza n. 36 in data 10 febbraio 1997 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, L’Aquila;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Udito alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003 l’avv. Chierrone per delega dell’avv. Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 


FATTO
 


Con ricorso in data 16 maggio 1991, Perfetti Giuseppe impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, L’Aquila, la decisione n. 210 datata 26 febbraio 1991 del Comitato Regionale di Controllo - L'Aquila, con la quale era stata annullata la deliberazione n. 1355 datata 6 dicembre 1990 del Comitato di Gestione della Unità Lovale Socio Sanitaria di Atri avente ad oggetto: "Rag. Perfetti, Assistente Amministrativo di ruolo. Presa d'atto della relazione in merito alle mansioni svolte". Chiedeva, nel contempo, il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali e la corresponsione delle differenze retributive per avere svolto le funzioni di collaboratore direttivo dal 2 giugno 1971 al 10 marzo 1989, anzichè quelle di assistente amministrativo.

Il T.A.R. ha accolto le domande con sentenza n. 36 in data 10 febbraio 1997, di cui si chiede la riforma con l’appello in epigrafe.

Il gravame si fonda sui seguenti motivi:

1) - la sentenza è carente di motivazione in ordine alle eccezioni di mancanza di interesse del ricorrente e di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazioen resistente;

2) - manca la formale attribuzione delle funzioni superiori e manca del tutto la prova del loro effettivo svolgimento e dell’esistenza del posto vacante;

3) - riguardo all’eccepita prescrizione del credito, manca la prova dell'esistenza di idonei atti di messa in mora.

Si è costituito in giudizio l’appellato, il quale ha controdedotto al gravame, proponendo, altresì, appello incidentale condizionato. Ha concluso chiedendo che sia respinto l’appello principale, sia accolto l’incidentale e, per l’effetto, sia integralmente accolta la domanda avanzata in primo grado. Con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 dicembre 2003, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
 


DIRITTO
 


Con l’impugnata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, ha accolto in parte il ricorso proposto dall’attuale appellato, già dipendente dell’Unità Locale Socio Sanitaria di Atri. Ha annullato, per l’effetto, la decisione del Comitato regionale di controllo di L’Aquila n. 210 del 26 febbraio 1991, recante annullamento della deliberazione n. 1355 datata 6 dicembre 1990 del Comitato di Gestione della U.l.s.s.. Ha, inoltre, riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze stipendiali tra il livello di appartemenza e quello superiore di collaboratore amministrativo per il periodo 1 luglio 1981 - 10 marzo 1989, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, esclusi i periodi di congedo ordinario e straordinario.

Di siffatta pronuncia l’Amministrazione contesta la correttezza adducendo la mancata pronuncia sulle sollevate eccezioni di difetto d’interesse del ricorrente e d’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’inesistenza di una formale attribuzione delle funzioni superiori, del cui effettivo svolgimento su posto vacante l’interessato non ha, comunque, dato idonea prova. Non sarebbe stata, infine, dimostrata l’esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione del credito vantato.

L’appello è fondato.

E’ incontroverso, nel caso in esame, che nel periodo per il quale sono reclamate le differenze stipendiali per esercizio di mansioni superiori, queste non risultano attribuite all’appellato con il necessario provvedimento formale, adottato dall’organo competente. Cosicché, anche quando si fosse raggiunta la piena prova dello svolgimento di tali mansioni - cosa che l’Amministrazione appellante recisamente contesta - si tratterebbe di esercizio di mero fatto.

Non v’è ragione, allora, di discostarsi dal costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte del personale amministrativo è di regola giuridicamente irrilevante sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera. Ciò in quanto l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.

Di qui l’irrilevanza, altresì, di atti ricognitivi postumi (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2000 n. 941), quale potrebbe essere qualificata, nel caso di specie, la deliberazione annullata con il provvedimento tutorio impugnato.

La radicale infondatezza della pretesa fatta valere dall’originario ricorrente, che dall’applicazione dei riferiti principi consegue, comporta che l’appello principale debba essere accolto.

Per le stesse ragioni, peraltro, va respinto l’appello incidentale, con il quale l’appellato si duole che erroneamente il giudice di primo grado abbia limitato nel tempo il riconoscimento del diritto agli emolumenti in questione, avendo ritenuto necessario e, in concreto, inesistente il posto in pianta organica corrispondente alle mansioni asseritamente svolte; che non abbia fatto applicazione dellla prescrizione decennale; e che non abbia ammesso i mezzi di prova (prova testimoniale e giuramento suppletorio) richiesti.

L’appello principale va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto. Merita di essere respinto l’appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
 


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale e respinge quello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
 


Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere

L’ESTENSORE
F.to Corrado Allegretta

IL PRESIDENTE
F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 marzo 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale