R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.2088/2004

Reg. Dec.

N. 5637 Reg. Ric.

Anno 1994

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 5637/1994, proposto da:

Ministero dell’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n, 12, Roma,

contro

- XXXXXXXXXX, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sez. I, n. 1702/1993, resa inter partes e concernente il trasferimento di un ispettore della Polizia di Stato dal distaccamento di polizia stradale di XXXXXX al compartimento di XXXXXXX.

    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, il Consigliere Aldo SCOLA;

    Udito, altresì, per l’appellante l’Avvocato dello Stato Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con ricorso al Tribunale amministrativo torinese XXXXXXXXX impugnava il provvedimento 22 agosto 1988, recante il suo trasferimento da XXXXX a XXXXXXXX, per carenza di motivazione e violazione dell’art. 55, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, e dell’art. 44, d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782.

     Il Ministero intimato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che peraltro veniva accolto dai primi giudici per carenza di motivazione, con sentenza tempestivamente impugnata dal Ministero soccombente, che poneva in luce l’ispezione effettuata (benchè non citata nell’atto gravato) presso l’ufficio di pregressa appartenenza del XXXXXXXX (rivelante significative carenze gestionali) e la necessità di un pronto suo allontanamento dallo stesso a garanzia del prestigio istituzionale, in rapporto all’ampia discrezionalità caratterizzante l’Amministrazione dell’Interno nella gestione del personale della Polizia di Stato.

     Il XXXXXXX appellato non si costituiva in giudizio ed il gravame passava in decisione sulle sole conclusioni del Ministero appellante, all’esito della pubblica udienza di discussione.

D I R I T T O

     L’appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

     E’ opportuno premettere che il provvedimento di trasferimento de quo fu emanato dopo un’ispezione ministeriale (seguita ad una denuncia sfociata in un procedimento penale per corruzione, avviato nei confronti di molti appartenenti alla Polizia stradale di XXXXXXX), che aveva permesso di accertare gravi manchevolezze nel funzionamento di detto distaccamento, a causa delle quali l’Amministrazione decise di allontanare il comandante XXXXX ed il vice comandante XXXXXXXX.

     A nulla rileva il fatto che il XXXXXXXXavesse riportato una condanna penale, mentre  a carico del XXXXXXX, attuale appellato, nulla sarebbe emerso in sede giudiziaria, poiché con il provvedimento di trasferimento l’Amministrazione non volle infliggergli un’anomala sanzione disciplinare, ma solo riorganizzare il servizio di Polizia stradale nel modo più confacente in rapporto ai pubblici interessi coinvolti.

     In tale prospettiva, benchè il provvedimento inpugnato non recasse espressa e dettagliata menzione dei fatti sopra indicati, non può sussistere dubbio sulla circostanza che essi risultano oggettivamente connessi al disposto trasferimento, del quale costituiscono intuitivi presupposti; essi, tra l’altro, erano ben noti al , che agevolmente avrebbe potuto ricollegarli al contestato provvedimento di trasferimento.

     Deve poi considerarsi l’urgenza del provvedimento, che fu adottato all’evidente scopo di riorganizzare e rasserenare l’ambiente di servizio presso il distaccamento di Polizia stradale di XXXXXX, in un’ottica ripristinatoria della necessaria funzionalità operativa, che talvolta richiede, come nel caso in esame, decisioni immediate che, per la loro discrezionalità, trovano nelle trasparenti esigenze di servizio la propria sostanziale motivazione.

     Alla luce di tali considerazioni, l’appello del Ministero dev’essere accolto, con annullamento dell’impugnata sentenza e contestuale rigetto del ricorso di primo grado, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle


 

alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 9 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

    Gaetano TROTTA     Presidente 

    Filippo PATRONI GRIFFI   Consigliere 

    Antonino ANASTASI    Consigliere  

    Aldo SCOLA     Consigliere  est.

    Nicola   RUSSO    Consigliere

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

            Aldo Scola    Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14 aprile 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV

Sentenza n.          /2004.

Presidente: Gaetano TROTTA.

Estensore massimatore: Aldo  SCOLA.

Parti e difensori:

Ministero dell’Interno (Avv. gen. Stato) c. XXXXXXXX(n.c.).

(Riforma T.a.r. Piemonte, Torino, Sez. I, 29 aprile 1993 n. 1702) 
 

SOMMARIO 
 

Polizia di Stato – Trasferimento – Motivazione – Sufficienza – Desumibilità

dagli atti del procedimento – Legittimità – Ragioni – Conseguenze. 
 

MASSIMA 
 
 

     Ove con il provvedimento di trasferimento di un funzionario della Polizia di Stato non si sia voluto infliggergli un’anomala sanzione disciplinare, ma solo riorganizzare il servizio di Polizia stradale nel modo più confacente in rapporto ai pubblici interessi coinvolti, e non possa sussistere dubbio quanto all’oggettiva connessione del disposto trasferimento con pregresse vicende giudiziarie penali e conseguenti ispezioni amministrative, non sussiste l’esigenza di un’esplicita motivazione nel provvedimento di trasferimento: correlativamente, tale atto potrà risultare legittimo, unicamente in un’ottica ripristinatoria della necessaria funzionalità operativa, esigenza che nell’ambito  dell’attività di Polizia può talvolta giustificare decisioni immediate ed ampiamente discrezionali, recanti nelle trasparenti esigenze di servizio la propria motivazione (cfr. Cons. St., IV, 28 maggio 2003 n. 2970).