N.215/2003

Reg. Dec.

N. 5548

Reg. Ric.

Anno 2002 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A   I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso iscritto al NRG. 5548\2002, proposto dal Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato per legge presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato -----, con domicilio eletto presso la segreteria della quarta sezione del Consiglio di Stato;

per regolamento di competenza

sul ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Basilicata;

visto il ricorso per regolamento di competenza;

data per letta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2002 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l'Avvocato dello Stato Pino;

ritenuto e considerato quanto segue:


 

FATTO

(omissis) , agente della P.S. in servizio presso la Questura di ....., adiva il T.A.R. per la Basilicata impugnando il diniego opposto dal Capo della Polizia alla domanda di trasferimento alla Questura di Potenza avanzata a mente dell’art. 33, co. 5, l. n. 104 del 1992.

L’amministrazione intimata, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, essendo stato impugnato un atto emesso da autorità centrale dello Stato ma concernente il rapporto di servizio di pubblico impiego, debba ritenersi competente il T.A.R.  per la Campania nella cui circoscrizione presta servizio il ricorrente, in applicazione del criterio del foro speciale della sede di servizio sancito dall’art. 3, co. 2, ult. per., l. n. 1034 del 1971.

Mancando l’adesione delle altre parti alla formulata eccezione, alla camera di consiglio fissata a mente dell'art. 31, 5° comma, l. n. 1034 del 1971, come novellato dalla l. n. 205 del 2000, gli atti sono stati trasmessi dal T.A.R. adito al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.

La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 20 dicembre 2002.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Nel caso di specie trova applicazione il criterio distributivo di competenza sancito dall'articolo 3, co. 2, ult. per legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in particolare il criterio relativo alla sede di servizio assegnata al pubblico impiego al momento in cui l’atto impugnato è stato emanato.

Contrariamente alla tesi sostenuta dalla parte intimata in questa fase, a nulla vale che il provvedimento impugnato (diniego opposto dal Capo della Polizia alla domanda di trasferimento alla Questura di Potenza avanzata a mente dell’art. 33, co. 5, l. n. 104 del 1992) sia destinato a favorire il disabile assistito dal pubblico impiegato che chiede il trasferimento.

Ciò che conta è individuare la natura giuridica e gli effetti che in via immediata e diretta scaturiscono dal provvedimento impugnato.

E’ fuori di dubbio che, nella specie, il provvedimento impugnato abbia natura di atto autoritativo negativo destinato a spiegare la propria efficacia, in via immediata, nella sfera giuridica del pubblico impiegato, per giunta nella sede di servizio sua propria.

Ne consegue che va ritenuto competente il T.A.R. per la Campania.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, indica come competente a conoscere la controversia dedotta in primo grado, il T.A.R. per la Campania.

Condanna (omissi) a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2002, con la partecipazione dei signori:

Domenico La Medica   - Presidente

Antonino Anastasi    - Consigliere

Vito Poli Rel. Estensore      - Consigliere

Anna Leoni    - Consigliere

Paolo Troiano    - Consigliere

            L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO


 

Massima

 

Il diniego opposto dal Capo della Polizia a domanda di trasferimento proposta da agente della P.S. a mente dell’art. 33, co. 5, l. n. 104 del 1992, ha natura giuridica di provvedimento autoritativo negativo che sortisce effetti immediati nella sede in cui presta servizio il pubblico impiegato e non nel luogo di residenza del disabile la necessità della cui Assistenza viene posta a base della stessa domanda di trasferimento conseguentemente, a conoscere della relativa controversia, è competente il T.A.R. nella cui circoscrizione è ubicata la sede di servizio del pubblico impiegato, che costituisce foro speciale ai sensi dell’art. 3, co. 2, ult. per., l. n. 1034 del 1971.