R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.2573/2004
Reg. Dec.
N. 9128 Reg. Ric.
Anno 1994
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9128 del 1994 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;
c o n t r o
il signor XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Musio, domiciliato in Roma, via Properzio 5, presso lo studio dell’avv. Anna Musio
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, 2 maggio 1994 n. 227
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2004 il Consigliere Filippo Patroni Griffi; uditi altresì l'Avv. R. Musio e l'Avvocato dello Stato R. de Felice;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, con sentenza 2 maggio 1994 n. 227, ha annullato, per difetto di motivazione, il D.M. 29 agosto 1989 n. 4168, relativamente alla parte in cui ha riconosciuto al signor XXXXXXXXX, graduato di pubblica sicurezza, la settima categoria, anzi che la sesta, di equo indennizzo.
Propone appello il Ministero dell’interno.
Resiste il signor XXXXXXX.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2004, la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
Al ricorrente, graduato della polizia di Stato, è stato riconosciuto, con D.M. 19 agosto 1985, l’equo indennizzo di 8^ categoria, in relazione alle seguenti malattie: bronchite cronica e cervico artrosi.
Con successivo D.M. 29 agosto 1989, l’Amministrazione, nel riconoscere la malattia di ipertensione arteriosa, attribuiva, in forza del cumulo, l’equo indennizzo di settima categoria.
L’odierno appellato, originario ricorrente, sostiene di avere titolo alla sesta categoria; e il Tribunale amministrativo ha condiviso il motivo di censura di difetto di motivazione riferito al decreto ministeriale impugnato e al sotteso parere CPPO.
Tale tesi non può essere condivisa.
Se è vero che la Commissione medica ospedaliera, nel riconoscere l’ipertensione, ha ascritto la menomazione alla sesta categoria, legittimamente il CPPO, che non ha disconosciuto l’esistenza della malattia ipertensiva, ha attribuito all’interessato l’equo indennizzo di settima categoria, anzi che di sesta, sul rilievo che la malattia dell’artrosi, riconosciuta nel precedente D.M. 19 agosto 1985, non fosse suscettibile di cumulo.
Nel far ciò, il CPPO non ha immotivamente contraddetto il giudizio medico sanitario –come affermato dal primo giudice- ma si è limitato a fare corretta applicazione della normativa vigente in materia di cumulo, rapportando la malattia insorta successivamente, come riconosciuta dalla commissione medica, al precedente riconoscimento dell’equo indennizzo ed escludendo dal cumulo l’artrosi.
Il provvedimento originariamente impugnato, pertanto, non merita le censure dedotte dal ricorrente in primo grado e condivise dal Tribunale amministrativo.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata, in accoglimento dell’appello, e il ricorso originario deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del doppio grado.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 15 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Livia BARBERIO CORSETTI Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere est.
Marinella Dedi RULLI Consigliere
Vito POLI Consigliere
Anna LEONI Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
Filippo
Patroni Griffi Livia Barberio Corsetti
IL SEGRETARIO
Maria Cecilia
Vitolla
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao