N.3083/2004

 

Reg. Dec.

N. 9922 Reg. Ric.

Anno 2002 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso in appello n. 9922/02, proposto da

   ***********

     rappresentati e difesi dall’avv. Mario Francesco D’Elia ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

     C O N T R O

     IL MINISTERO DELL’INTERNO

     costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato  e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

     PER L’ANNULLAMENTO

     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, n.2102 del 2002.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata Amministrazione;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003, il Consigliere Eugenio Mele;

     Udito l’avv. D’Elia Francesco Mario;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     F A T T O

     Con il presente appello, gli appellanti che rivestono la qualità di dipendenti della Questura di ******* operanti su imbarcazioni impugnano la sentenza indicata in epigrafe nella parte di essa che non ha loro riconosciuto l’indennità di comando navale.

     Rilevano sul punto gli appellanti che, ai sensi della normativa vigente (legge 23 marzo 1983, n. 78, legge 20 novembre 1987, n. 472, d.P.R. 11 ottobre 1988, varie circolari ministeriali), l’indennità di comando debba essere attribuita “al personale della Polizia di Stato munito di regolare abilitazione che, con carattere di stabilità, abbia la responsabilità tecnico-nautica del natante, ovvero dell’intera squadra-mare, purché ricorrano i presupposti per l’indennità di imbarco”.

     L’Amministrazione non ha inteso corrispondere l’indennità di comando navale ritenendo erroneamente che per ciò occorressero le condizioni previste dal decreto ministeriale 18 agosto 1978, e cioè che concorressero le seguenti condizioni:

     - dimensioni e caratteristiche che rendono le imbarcazioni idonee alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali ed altre acque interne;

     - un comandante ad esse espressamente designato;

     - un equipaggio ad esse assegnato ed in grado di alloggiare di massima stabilmente a bordo.

     Ma, ritengono gli appellanti, che queste caratteristiche e le tipologie di natanti sulla base delle stesse  individuate riguardino solo l’iscrizione nei registri navali e non anche le tipologie delle imbarcazioni operanti nella laguna veneta, oltre al fatto che l’indennità in parola viene pacificamente riconosciuta ad altre forze di polizia  operanti a Venezia.

     L’Amministrazione dell’interno si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come nella specie non sussistano gli elementi per l’accoglimento dell’appello medesimo, in considerazione del fatto che gli appellanti risultano imbarcati su unità navali minori.

     La causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003.

D I R I T T O

     Come si è indicato in narrativa, la vicenda contenziosa ruota attorno alle condizioni per poter erogare l’indennità di comando navale ai dipendenti della Polizia di Stato operanti su natanti.

     Ora, perché si possa parlare di indennità di comando che, come percepito dagli stessi appellanti, è cosa diversa dalla mera indennità di imbarco, occorrono sicuramente alcune condizioni di base, la prima delle quali è indubbiamente quella di essere posti a capo di un equipaggio, e ciò determina la conseguente necessità che si sia a bordo di un natante capace di poter ospitare un certo numero di soggetti addetti alle varie manovre.

     Correttamente, perciò, il decreto interministeriale del 18 agosto 1978 indica le caratteristiche perché questa indennità possa essere corrisposta.

     Queste sono, come ricordato in narrativa:

     -  dimensioni e caratteristiche che rendono le imbarcazioni idonee alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali ed altre acque interne;

     - un comandante ad esse espressamente designato;

     - un equipaggio ad esse assegnato ed in grado di alloggiare di massima stabilmente a bordo.

     Se queste sono certamente caratteristiche idonee per la individuazione del presupposto per la corresponsione dell’indennità di comando navale, consegue però che occorre di volta in volta verificare se le imbarcazioni usate possano essere considerate  rientrare nelle medesime caratteristiche, mentre non appare legittima la circolare ministeriale, nella parte di essa in cui individua queste imbarcazioni soltanto in alcuni tipi di natanti, e precisamente  quelli tipo “Squalo”, tipo “Nelson” e tipo “Intermarine” (allegato alla circolare NR 300 C.2/50.1/514 del 5 febbraio 1996), in quanto, a prescindere dal fatto che, in prosieguo di tempo, possono entrare in esercizio altri natanti in possesso dei requisiti richiesti che si vedrebbero esclusi soltanto per un fatto di mancata ricomprensione nominale, occorre anche verificare tutte le altre caratteristiche richieste, per cui la circolare medesima non può essere considerata corretto modo di individuazione delle tipologie di natanti per i quali si rende necessaria l’indennità di comando navale.

     Comunque sia, nel caso di specie, è incontroverso che i ricorrenti in appello hanno prestato il loro servizio su natanti che non possedevano i requisiti richiesti dal decreto interministeriale suddetto, operando, per loro stessa ammissione, addirittura con a bordo singole unità di personale, per cui non possono ritenersi configurate le condizioni per la corresponsione dell’indennità di comando navale.

     L’appello va, pertanto, accolto relativamente alla illegittimità della circolare che limita nominativamente le tipologie di natanti che danno diritto alla corresponsione dell’indennità di comando navale e va, invece, rigettato con riferimento alla concreta pretesa azionata dagli appellanti.

     Le spese di giudizio possono essere compensate.

     P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,

     Spese del doppio grado di giudizio compensate.

           Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

           Così deciso in Roma, addì 11 novembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

     Paolo SALVATORE  - Presidente

     Livia BARBERIO CORSETTI - Consigliere

     Antonino ANASTASI  - Consigliere

     Anna LEONI    - Consigliere

     Eugenio MELE   - Consigliere est.

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

     Eugenio Mele    Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO

Rosanna Boccola

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14 maggio 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa 
 
 

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N.R.G. 9922/2002 
 


 

MA