N.3417/2003

Reg. Dec.

N. 9457 Reg. Ric.

Anno 1999 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso iscritto al NRG 9457\1999, proposto da Abatecola Enrico, Cadeddu Antonio, D’Agostino Giuseppe, Fracassi Giovanni, Galati Giuseppe, Marongiu Tommaseo, Pacilli Renato, Pemmesi Aldo, Petrucci Ferdinando, Pomaro Alessandro, Pontecorvo Giuseppe, Rosa Angelo Vito, Rosichini Mario, Trimarco Michele, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Giusto Puccini ed elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 140, presso lo studio dell’avvocato Gina Fratta;

contro

Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


 

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I bis, n. 2242 del 1998.

Visto il ricorso in appello;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 15 aprile 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’avvocato G. Fratta su delega dell’avvocato G. Puccini;

ritenuto e considerato quanto segue:

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, un folto gruppo di carabinieri (ex appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria - sin d’ora U.P.G. - in servizio o congedo), proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui venivano respinte le censure articolate contro: a) la circolare del Comando generale dell’Arma dei C.C. - n. prot. 74\75 del 3 febbraio 1995 - recante la conferma dell’inquadramento degli ex appuntati scelti U.P.G., a decorrere dal 1 settembre 1995, nel nuovo ruolo dei sovrintendenti; b) tutti i consequenziali atti di inquadramento.

Questi gli originari motivi reiterati con il presente gravame.

a) illegittimità derivata dalla incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della costituzione, dell’art. 3, comma 15, d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito in l. n. 472 del 1998; 216 del 1992, dell’art. 3, comma 4, l. n. 216 del 1992, nonché dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 271 del 1994 convertito nella l. n. 433 del 1994, nella parte in cui attribuivano agli appuntati scelti U.P.G. dei C.C. un trattamento economico deteriore rispetto a quello riconosciuto ai sovrintendenti della Polizia di Stato;

b) illegittimità derivata dalla incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della costituzione, dell’art. 47, d.lgs. n. 198 del 1995, nella parte in cui dispone l’inquadramento degli appuntati scelti U.P.G. dell’Arma dei C.C. nel ruolo dei sovrintendenti, anziché in quello degli ispettori;

c) illegittimità derivata dalla incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della costituzione, dell’art. 47, d.lgs. n. 198 del 1995 nonché delle tabelle A, E, F allegate, nella parte in cui dispongono l’inquadramento degli appuntati scelti U.P.G. con meno di 29 anni di servizio in gradi inferiori a quello di brigadiere capo, ed attribuiscono loro un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto ai parigrado del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2003.

D I R I T T O

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. L’oggetto del presente giudizio è limitato, in estrema sintesi, all’accertamento della legittimità della circolare del Comando generale dell’Arma dei C.C. — n. prot. 74\75 del 3 febbraio 1995 — recante la conferma dell’inquadramento degli ex appuntati scelti U.P.G., a decorrere dal 1 settembre 1995, nel nuovo ruolo dei sovrintendenti e di tutti i consequenziali atti di inquadramento.

3. Gli appellanti deducono, a sostegno della loro pretesa, l’incostituzionalità della normativa primaria richiamata nella premessa in fatto, avuto riguardo ai parametri sanciti dagli artt. 3, 36 76 e 97 della Costituzione, e l’erroneità dell’impugnata sentenza che, viceversa, ha dichiarato le questioni manifestamente infondate.

4. Queste le norme sospettate di incostituzionalità:

a) art. 3, comma 15, d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito in l. n. 472 del 1998; art. 3, comma 4, l. n. 216 del 1992, nonché art. 2, comma 2, d.l. n. 271 del 1994 convertito nella l. n. 433 del 1994, nella parte in cui attribuivano agli appuntati scelti U.P.G. dei C.C. un trattamento economico deteriore rispetto a quello riconosciuto ai sovrintendenti della Polizia di Stato;

b) art. 47, d.lgs. n. 198 del 1995, nella parte in cui dispone l’inquadramento degli appuntati scelti U.P.G. dell’Arma dei C.C. nel ruolo dei sovrintendenti, anziché in quello degli ispettori;

c) art. 47, d.lgs. n. 198 del 1995 nonché le allegate tabelle A, E, F, nella parte in cui dispongono l’inquadramento degli appuntati scelti U.P.G. con meno di 29 anni di servizio in gradi inferiori a quello di brigadiere capo, ed attribuiscono loro un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto ai parigrado del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

5. Per quanto attiene specificamente alle dedotte questioni di costituzionalità valgono, in proposito, le argomentazioni generali ripetutamente sviluppate dalla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, con specifico riferimento alla legittimità costituzionale del differente trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e fra queste ultime ed il personale delle Forze armate (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6674; Corte cost. 17 luglio 2000, n. 296; 9 luglio 1996, n. 241; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 973; sez. III, 30 giugno 1999, n. 329\99; sez. IV, 24 febbraio 1997, n. 137; Corte dei Conti, sez. contr. Stato, 24 aprile 1998, n. 35).

5.1. Le modifiche all’assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle dettate in via transitoria, rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore, specie se afferenti all’organizzazione ed all’inquadramento del personale delle Forze armate e di polizia.

La discrezionalità legislativa incontra soltanto i limiti dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza, che non sono stati superati nel caso di specie.

Nessuna norma dell’ordinamento ha inteso perseguire un’assoluta identità di posizioni e trattamenti all’interno delle medesime Forze di polizia - ad ordinamento civile o militare - e fra queste ultime ed il personale delle Forze armate.

Le diversità insite in ciascun Corpo di Polizia o Forza armata rendono le posizioni dei loro componenti non comparabili, si che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può dirsi palesemente arbitraria.

Non sussiste neppure la violazione dell’36 della Costituzione, giacché il legislatore gode di ampia discrezionalità nel differenziare il trattamento economico di categorie in precedenza egualmente retribuite, e, in ogni caso, lo scorrimento verso l’alto di una categoria retributiva non comporta la necessità di innalzare i livelli superiori o inferiori.

5.2. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, più di recente, la sezione ha dichiarato manifestamente infondate similari questioni di costituzionalità (cfr. sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 885, relativa alla presunta illegittimità dell’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 197 del 1995, nella parte in cui dispone l’inquadramento dei sovrintendenti capo della Polizia di Stato, in servizio all’entrata in vigore del decreto, nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, sotto il profilo della violazione del principio di equiparazione tra la qualifica di sovrintendente della P.S. e quella di maresciallo dell’Arma dei C.C.; sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1154, che ha escluso che sia configurabile, sulla scorta degli artt. 3 e 4, d.l. n. 5 del 1992, convertito in legge n. 216 del 1992, il diritto dei vicebrigadieri della Guardia di finanza dal 1 gennaio 1987 al 1 settembre 1995 al trattamento economico spettante ai sovrintendenti della P.S.).

5.3. Il dato di fondo, come ricordato dalla Corte costituzionale (cfr. 28 dicembre 2001, 439\ord.), è che il menzionato d.l. n. 5 del 1992, convertito in legge n. 216 del 1992, recante (all’art. 3) la delega per la perequazione del trattamento dei sottufficiali dei C.C. e delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia, avendo la natura propria di una misura di perequazione economica ed ordinamentale, andato legittimamente oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella storica sentenza della Corte 12 giugno 1991, n. 277, procedendo, sia al completamento del vuoto di comparazione fra categorie, sia ad autonome previsioni nell’ambito delle ragionevoli prerogative del legislatore, con la revisione di ruoli, gradi, e qualifiche e l’unificazione dei trattamenti di tutti i sottufficiali e qualifiche corrispondenti di polizia, incluse le figure rimaste estranee alle decisioni dei giudici amministrativi e di quello delle leggi.

Con specifico riferimento alla propria sentenza n. 277 del 1991 cit., la Consulta non ha mancato di rilevare di aver sanzionato unicamente la contraddizione, irragionevolezza ed omissione di scelta legislativa in materia di criteri dì corrispondenza fra ispettori di P.S. e sottufficiali dell’Arma dei C.C., escludendo che da tale sentenza sia disceso qualsivoglia intervento additivo o che vi sia stata alcuna statuizione su una data corrispondenza o una qualche determinazione sulla retribuzione spettante a particolari categorie di sottufficiali dell’Arma dei C.C. (cfr. ord. n. 439 del 2001 cit.).

5.4. Per completezza, avuto riguardo all’invocato parametro costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione enucleabile dall’art. 97 Cost., la sezione, in una con la giurisprudenza della Corte coast., ritiene che questo non possa essere richiamato allo scopo di conseguire benefici economici di categoria (cfr. ex plurimis Corte cost., 26 novembre 2002, n. 480 ord., 10 aprile 2002, n. 94, ord.).

6. In considerazione delle argomentazioni svolte l’appello deve essere disatteso.

Ravvisando giusti motivi il collegio compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

- respinge l’appello proposto, e per l’effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado dì giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2003, con la partecipazione dei signori:

     Gaetano  TROTTA   - Presidente

     Costantino  SALVATORE  - Consigliere

     Vito   POLI        - Consigliere, Rel. Estensore

     Bruno  MOLLICA   - Consigliere

     Carlo   SALTELLI   - Consigliere

 
 

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO