R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.3525/2005

Reg. Dec.

N. 7571 Reg. Ric.

Anno 1999

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.7571/1999 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

CONTRO

(omissis)di Polizia, Segreteria provinciale di Genova, non costituito;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez.I, n.224/99 in data 21 maggio 1999;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2005, relatore il consigliere Carlo Deodato, udito l’Avvocato dello Stato Bachetti, per il Ministero appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.- Con la sentenza appellata veniva respinta l’opposizione proposta dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.28 legge 20 maggio 1970, n.300, avverso il decreto (n.1/99) con il quale il T.A.R. aveva disposto, in accoglimento di un ricorso del (omissis) ((omissis)di Polizia), la cessazione della condotta sindacale del Questore di Genova, ravvisata nel trasferimento degli ispettori superiori (omissis) e (omissis) (delegati di base del sindacato ricorrente) dal Commissariato di P.S. di (omissis) (rispettivamente) al Commissariato di (omissis) ed all’Ufficio Automezzi della Questura di Genova.

Avverso siffatta decisione proponeva rituale appello il Ministero dell’Interno, criticando la correttezza della pronuncia gravata, là dove ha omesso di considerare, alla stregua della normativa di riferimento, l’inconfigurabilità della lesione di diritti sindacali nel trasferimento in questione, ed invocandone l’annullamento.

Non si costituiva il (omissis).

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2005.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- L’Amministrazione appellante nega, quale unico motivo di gravame, la necessità, ai fini del trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato ad un ufficio sito nel medesimo Comune della sede di servizio (quale quello in questione), della previa acquisizione del nulla osta, ovvero dell’audizione dell’organizzazione sindacale cui appartiene il sindacalista da trasferire e sostiene, quindi, il difetto degli elementi costitutivi della condotta sindacale (erroneamente) riscontrata in prima istanza.

L’assunto risulta sprovvisto di fondamento giuridico e va, pertanto, disatteso.

Se è vero, infatti, che l’art.88 della legge 1 aprile 1981, n.121 (alla cui stregua va giudicata la correttezza della controversa condotta della Questura di Genova) prescrive, al quarto comma, il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza per i soli trasferimenti in uffici con sede in altro Comune dei componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi, è anche vero che la medesima norma, al terzo comma, impone, in via generale, la preventiva audizione dell’organizzazione sindacale di appartenenza per tutti “i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali”.

Mentre, quindi, appare corretta la tesi relativa all’estraneità del movimento controverso al novero di quelli che imponevano la previa acquisizione del nulla osta (difettando evidentemente i caratteri oggettivi e soggettivi dell’ambito applicativo dell’art.88, comma 4, l. n.121/81), non può condividersi l’assunto con cui si nega la doverosità anche dell’audizione dell’organizzazione sindacale di appartenenza (nella specie mancata), tenuto conto della valenza generale della relativa prescrizione (contenuta nel terzo comma della norma citata) e della sua palesa applicabilità a tutti i trasferimenti di dipendenti che ricoprono cariche sindacali (ivi compreso - ovviamente - quello in esame).

Va, di conseguenza, confermata la gravata pronuncia reiettiva dell’opposizione del Ministero dell’Interno al decreto con cui era stata ordinata la cessazione della condotta sindacale, siccome correttamente riscontrata, in coerenza con i consolidati principi enunciati in materia di condotta sindacale (cfr. ex multis Cons. St., sez.V, 15 ottobre 2003, n.6314), nel trasferimento degli unici due rappresentanti sindacali del (omissis) nel Commissariato di (omissis) e nel conseguente sacrificio della relativa attività sindacale.

4.- Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, la reiezione dell’appello.

5.- Non deve provvedersi sulle spese, stante l’omessa costituzione del sindacato appellato.     

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe; nulla sulle spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2005, con l'intervento dei signori:

LUCIO VENTURINI                     -  Presidente

ALDO SCOLA                               -  Consigliere

ANNA LEONI                               -  Consigliere

CARLO SALTELLI                       -  Consigliere

CARLO DEODATO                      -  Consigliere est.

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Carlo Deodato    Lucio Venturini

                             IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

30 giugno 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

Antonio Serrao 
 

- - 

N.R.G.  7571/1999


 

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