N.3963/2003

Reg. Dec.

N. 9704

Reg. Ric.

Anno 1997 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello N.R.G. 9704/1997 proposto dai sigg.ri MACRI' Giuseppe, LUBIAN Roberto, MICHELINI Maurizio, PAINA Paolo, DONA' Alessandro, ZANON Nicola, BERTIN Filippo, DIAN Roberto, NANNI Antonio Gregorio, PAJATTO Marco, SEGA Ettore, ALLEGRI Andrea, GIUSTI Ranieri, TOMBOLAN Roberto, ORSARIA Fabio, MAFFEO Roberto, BERTOLANI Umberto, GUAGNI Alessandro, LORENZETTO Aldo, MEUCCI Vincenzo, ORSO Nicolò, TIRABOSCO Susanna, ERCOLI Serafino, BOLOGNINI Adelmo L., SERESIN Mirco, TRUIA Paolo, LINOSSI Stefano, ZAMBARDA Andrea, CAOELLI Renato, EVALDI Gabriele, ANTINO Michele, BOLOGNANI Roberto, NANNI Massimo, CREPAZZI Amazio, TOMMASO Michele, MELE Carlo Fabrizio, CANDIOLI Stefano, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragogna di Bolzano e dall'avv. Maurizio Calò, presso il cui studio in Roma, via Antonio Gramsci, n. 36, sono elettivamente domiciliati;

     contro

  1. il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica;
  2. il Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica;
  3. Il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

  1. della Questura i Bolzano;
  2. della Scuola Allievi Agenti di Bolzano;
  3. del Compartimento POLFER di Verona;

tutti in persona del Ministro dell'Interno, rappresentato e difeso come sopra;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 247 dell'8.5.1996, depositata il 16 giugno 1997;

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2003 il Consigliere Roland Ernst Bernabè e uditi, altresì, per le parti l'avv. M. Colò su delega dell'avv. S. Dragogna e l'Avvocato dello Stato Figliola;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO

Il Ministero dell'Interno, preso atto della modifica introdotta dall'art. 4 el D.P.R. n. 327/1982 relativamente al requisito della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni ad impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni in Provincia di Bolzano e rilevato che con l'entrata in vigore della L. 1° aprile 1981, n. 121 per accedere alla qualifica iniziale dei ruoli della Polizia di Stato (agente) è richiesto il diploma di scuola medi—a inferiore, con provvedimento in data 6.12.1994 ha disposto, a decorrere dal giorno 1° agosto 1994, la cessazione della corresponsione della indennità di seconda lingua al personale della Polizia di Stato in servizio in Provincia di Bolzano e non in permesso del corrispondente "patentino C".

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, gli odierni appellanti, titolari del solo patentino "D", hanno impugnato il predetto atto generale del Ministero e i singoli decreti adottati nei loro confronti dal Capo della Polizia aventi ad oggetto la revoca dell'indennità di seconda lingua.

Il Tribunale ha respinto il ricorso.

Con il ricorso in appello in esame la sentenza di primo grado viene censurata per diversi motivi, soffermandosi gli appellanti in particolare sulla circostanza che erroneamente i Giudici di primo grado avrebbero ritenuto sussistente la corrispondenza obbligatoria tra l'indennità di bilinguismo ed il grado di patentino previsto per l'accesso alla qualifica di impiego.

Con memoria dell'8 maggio 2003 gli appellanti, esponendo che l'Amministrazione a partire dal gennaio 1998 ha di sua sponte nuovamente iniziato a corrispondere la stessa indennità già revocata ed oggetto della impugnativa, precisano che il loro interesse all'appello permane relativamente alle indennità non corrisposte nel periodo agosto 1994-dicembre 1997

Le Amministrazioni appellate nulla rilevano.

All'udienza del 27 maggio 2003 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Atteso che l'Amministrazione, in questo grado del giudizio, non ha illustrato le ragioni del proprio comportamento e rilevato, altresì, che agli atti non risulta alcuna documentazione relativa alle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione stessa le quali, evidentemente, a partire dal gennaio 1998 hanno comportato la ripresa della corresponsione dell'indennità di bilinguismo agli appellanti, la Sezione, ai fini della decisione, ritiene opportuno acquisire i provvedimenti, per effetto dei quali gli appellanti ora percepiscono di nuovo l'indennità in parola.

Il deposito in giudizio dei detti provvedimenti, corredato da una relazione illustrativa dell'Amministrazione, deve essere fatto dal Ministero dell'Interno nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.

Va riservato al definitivo ogni ulteriore provvedimento.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - riservando al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, ordina al Ministero dell'Interno di depositare in giudizio i provvedimenti e la relazione indicati in motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti magistrati:

   Paolo SALVTORE    Presidente

   Livia BARBERIO CORSETTI  Consigliere

   Giuseppe BARBAGALLO   Consigliere

   Roland Ernst BERNABE'  Consigliere, est.

   Antonino ANASTASI   Consigliere

   L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO