REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4106/2005
Reg.Dec.
N. 5810 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 5810/2000, proposto dal Ministero dell’interno – Dipartimento della P.S. - in persona del Ministro in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Giacomini e Giovanni Valeri, presso lo studio del quale in Roma via Pasubio n. 2, int. 7 è elettivamente domiciliato;
avverso e per la riforma
della sentenza n. 425, del 16 novembre 1999/ 28 gennaio 2000, notificata il 31 marzo 2000, del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia- Sez. Milano (ric. n. 2450/97 e 695/98) resa inter partes,con cui è stato accolto il ricorso avverso il giudizio per gli anni 84-85 e per la decorrenza dell’inquadramento al grado superiore.
Visto il ricorso con relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (omissis);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 12 aprile 2005 la relazione del consigliere Sabino Luce e sentiti altresì l’avv. dello Stato Varrone e l’avv. Dore per delega dell’avv. Valeri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Con ricorso (n. 2450/97) al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, (omissis), assistente della Polizia di Stato, impugnava i rapporti informativi relativi agli anni 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990, redatti, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 3/1957, dalla commissione per il personale di ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato, con i quali era stato qualificato, con giudizio complessivo di mediocre, con punti 13. Con altro successivo ricorso (n. 695/98) allo stesso indicato Tribunale amministrativo regionale, l’(omissis) impugnava il decreto del Capo della Polizia del 1° settembre 19977, n. 1469 con il quale gli era stata attribuita la qualifica di agente scelto a decorrere a tutti gli effetti dall’1 luglio 1994.
L’adito Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 425/2000, dopo averli riuniti, accoglieva parzialmente i ricorsi e, nei limiti della motivazione, annullava gli atti impugnati. I giudici di primo grado ritenevano, in particolare, che il provvedimento del 26 febbraio 1997 della Commissione per il ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato, attributivo all’(omissis), con riferimento agli anni di servizio dal 1984 al 1990, del giudizio di mediocre, non era stato adeguatamente motivato. Il Tribunale amministrativo regionale riteneva, conseguentemente, che l’invalidità della valutazione effettuata implicava anche il successivo provvedimento di attribuzione della qualifica di agente scelto dall’1 luglio 1994.
Contro l’indicata sentenza proponeva appello l’amministrazione dell’interno che chiedeva, con ricorso notificato il 30 maggio 2000, la riforma dell’impugnata decisione con rigetto della domanda dell’(omissis), come proposta in primo grado. Il ricorso in appello, nella resistenza dell’(omissis), che ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese, veniva chiamato per l’udienza odierna al cui esito era trattenuto in decisione dal collegio.
- (omissis), assistente
della Polizia di
Stato- dopo essere stato sospeso dal
servizio in pendenza di un procedimento penale a suo carico- veniva
condannato, con sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di
appello della stessa città, passata in giudicato, alla pena di mesi sette di
reclusione, per il reato di cui all’art. 361 del codice penale ed alla pena di
mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 23 della legge n.
110/1975; successivamente lo stesso era destituito dal servizio a decorrere
dal 24 novembre 1983. Il dipendente, tuttavia, a seguito di revoca della
destituzione, era riammesso in servizio, e l’amministrazione provvedeva- ai
fini dello scorrimento della sua carriera- a compilare, ai sensi dell’art. 53
del d.P.R.n. 3/1957, ora per allora, i rapporti informativi per gli anni dal
1984 al 1990 di avvenuta sospensione, con l’attribuzione del relativo
giudizio. Per gli anni indicati, la Commissione per il personale del ruolo
degli assistenti ed agenti della Polizia
di Stato
attribuiva all’(omissis) il giudizio di mediocre con punti 13, riducendo,
rispetto alla valutazione relativa al precedente anno 1983, i coefficienti
numerici di valutazione riguardanti gli elementi del giudizio di cui alle
relative voci A1, A2, B3, B4, C5, C6, D7, D8 e D9. L’insufficiente valutazione
ritardava la progressione di carriera dell’(omissis), al quale, con decreto
del capo del personale della Polizia
di Stato,
era conferita la qualifica di agente scelto dalla data del 1° luglio 1994, e
non da quella più risalente del 1987 che, nelle sue aspettative, avrebbe
dovuto spettargli. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, cui
ha fatto ricorso l’(omissis), ha annullato il giudizio della Commissione per
il personale per insufficiente motivazione ed ha anche annullato la decorrenza
della nomina dell’(omissis) ad agente scelto per illegittimità derivata.
-La decisione è, tuttavia, errata e va riformata.
Come riconosce lo stesso
giudice di primo grado nell’impugnata sentenza, i giudizi valutativi nei
rapporti informativi possono essere espressi anche in termini meramente
numerici. Nel caso in esame, inoltre, la Commissione di valutazione ha
giustificato l’attribuzione del punteggio con esauriente e dettagliata
motivazione, così come si evince dal verbale di delibera e relativi prospetti
allegati riguardante l’anno 1984, poi richiamato per gli anni successivi fino
al 1990. In particolare, dagli atti indicati risulta che, nel valutare il
dipendente, si è tenuto conto del rapporto informativo relativo al 1983,
abbassando, per gli anni successivi, i soli punteggi ed i giudizi concernenti
le voci sulle quali si riteneva avessero incidenza i fatti di cui alla
riportata condanna penale passata in giudicato (cfr. in senso conforme, Cons.
St. Sez. 1^ parere n. 1530/97 del 6 maggio 1998). Né pare contestabile il
fatto che la Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di
Stato abbia legittimamente esercitato il
potere di sostituzione, ai sensi dell’art. 53 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3,
del compilatore dei rapporti informativi, impossibilitato alla redazione degli
stessi, stante l’assenza dall’impiego del dipendente per l’intero periodo a
nulla rilevandole ragioni dell’assenza, atteso che il legislatore non ha
previsto alcuna eccezione in relazione a quanto disposto per l’ipotesi di
impossibilità di redazione delle note informative (cfr. medesimo indicato
parere n. 1530/97 del Con. di Stato).
Conclusivamente, l’appello va accolto ed in riforma dell’impugnata sentenza vanno respinti entrambi i ricorsi proposti dall’(omissis) al Tribunale amministrativo regionale. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Sezione sesta, accoglie l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, respinge entrambi i ricorsi proposti in primo grado da (omissis). Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2005, in camera di consiglio, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l’intervento dei sigg:
Giorgio GIOVANINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
SABINO LUCE GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....29/07/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione
Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 5810/2000
FF