Consiglio di Stato

 

Sezione IV

 

Sentenza 19 luglio 2004, n. 5175

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Il dr. Roberto D. è stato escluso (cfr. verbale del 25 novembre 1994, n. 9), dalla graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, per la preposizione a n. 6 uffici dell'area economica della Provincia autonoma di Trento, per aver conseguito nella prova orale il punteggio di 20\40 inferiore al minimo richiesto dal bando (24\40).

2. L'impugnata sentenza ha annullato la graduatoria e gli atti connessi ravvisando l'insufficienza del mero voto numerico anche in considerazione del buon esito delle prove scritte.

3. Con ricorso notificato il 28 marzo 1996, Francesca T., Luciano M., Gianfranco B., Claudio M., Paola P., tutti vincitori del concorso in esame, proponevano appello avverso la su menzionata sentenza, richiamando consolidati principi giurisprudenziali in ordine alla sufficienza del voto numerico quale motivazione di valutazioni concorsuali.

4. Si costituiva la Provincia autonoma di Trento a sostegno del gravame.

5. Con ordinanza collegiale n. 775 del 1996 veniva accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza.

6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 15 giugno 2004.

7. L'appello è fondato e deve essere accolto.

Sul punto di diritto specifico la sezione non intende discostarsi dai propri univoci precedenti secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2881; sez. IV, ord., 29 gennaio 2004, n. 397).

Tale principio, oltre a rispondere ad evidenti finalità di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza dei giudizi di merito compiuti dalle commissioni nell'esercizio di insindacabili (perché opinabili) apprezzamenti tecnici, salvo i casi della manifesta abnormità.

Esso si fonda, inoltre, sul riconosciuto carattere non propriamente provvedimentale del giudizio emesso sopra una prova di esame.

Non può trovare ingresso, pertanto, la diversa tesi sostenuta dalla sesta sezione del Consiglio (cfr. sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 558; 30 aprile 2003, n. 2331) in maniera per altro non univoca, essendo smentita da coeve decisioni della medesima sezione (cfr. sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 659).

8. L'appello deve essere pertanto accolto.

Il collegio ravvisa giusti motivi (nelle oscillazioni giurisprudenziali) per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

- accoglie l'appello proposto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.