REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5293/2005

Reg.Dec.

N.  4675 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4675 del 2003 proposto dal Ministero dell’Interno , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

(omissis) e il (omissis). ((omissis)), non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara n.321/03 del 6 marzo 2003, resa tra le parti;

     visto il ricorso con i relativi allegati;

     visti gli atti tutti della causa;

     alla pubblica udienza del 7 giugno 2005, relatore il Cons. Domenico Cafini, udito l’avvocato dello Stato Tortora;

     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1. Con ricorso notificato in data 8.4.2003 e depositato presso il TAR Abruzzo, sede di Pescara, l’ispettore della Polizia di Stato (omissis) (omissis), esponente sindacale, quale vice segretario - delegato di base, del (omissis) ((omissis)), chiedeva l’annullamento del provvedimento in data 22.2.2000, relativo al suo trasferimento dall’Autocentro P.S. di Pescara alla Scuola Polgai della stessa città, nonchè della nota 17.1.2000 n. Ris./01 del Direttore dell’Autocentro medesimo, riguardante il riscontrato esubero di sei unità, e dell’atto di rigetto della domanda di trasferimento inoltrata da altri dipendenti.

     Premesso che l’esubero indicato dal direttore del detto Autocentro si sarebbe riferito a sei unità di personale, tutte iscritte al sindacato (omissis), le quali peraltro non erano assegnate ai servizi soppressi,  l’interessato deduceva, a sostegno del gravame, i seguenti motivi di diritto:

     a) violazione degli arrt. 7, 9 e 10 L. 241/1990, trattandosi di un trasferimento d’ufficio;

     b) violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 4, comma 6, D.P.R. 352/1992;

     c) incompetenza e violazione dell’art. 10 D.P.R. 30.6.1972 n. 48, nel testo fatto salvo dall’art. 21 D.Lgs.. 29.10.1998 n. 387.

     E ciò in quanto, nel caso in questione, vi sarebbe stata una carenza di motivazione e di partecipazione; il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Capo della Polizia e non dal Ministro, pur trattandosi di un trasferimento di sede; sarebbe stata omessa la consultazione sindacale (artt. 3.4 e 3.5 del D. Lgs. 12.5.1995 n. 195; D.P.R. 16.3.1999 n. 254, artt. 24.4 e 24.6; D.P.R. 31.7.1995 n. 395, artt. 25; accordo sindacale 17.2.1999, art. 26, lett. B; art. 10 D..Lgs. 3.2.1993 n. 29, modificato dall’art. 6 D. Lgs. 31.3.1998 n. 80; art. 35 D.Lgs. n. 29/1993),  in punto di gestione del personale e l’attivazione della procedura di mobilità ed, inoltre, sarebbe mancato nei confronti del ricorrente, in quanto dirigente sindacale, il necessario il nullaosta dell’Organizzazione sindacale di appartenenza (artt. 22 e 28, modificato dall’art. 6 L. 146/1990, L. 300/1970; art. 34 Accordo 17.2.1999).

     In definitiva, ad avviso dell’istante, si sarebbe verificato nella specie un vero e proprio “comportamento antisindacale plurioffensivo”, a danno della (omissis), “azzerando la sua presenza in loco”.

     1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso, per quanto attiene il (omissis), per sopravvenuto difetto di interesse, ed accoglieva il gravame per la parte riferita all’ispettore (omissis), annullando l’atto relativo al suo trasferimento, dopo avere osservato, in particolare, che, in presenza di una riorganizzazione dell’ufficio periferico Autocentro, che andava ridimensionato, l’art.26 dell’Accordo nazionale vigente prevedeva, in sede di consultazione,  “l’acquisizione del parere delle OO.SS. firmatarie dell’Accordo, tra le quali vi era la (omissis)”e che, comunque, non poteva farsi riferimento “alla sola proposta del dirigente dell’Autocentro, che, invero, dovrebbe essere venuta meno dopo l’incontro sindacale di cui al verbale del 2 febbraio 2000”.

     1.2. Avverso tale sentenza è proposto l’odierno appello, con il quale il Ministero dell’Interno rileva, innanzitutto, che, per quanto concerne l’omessa consultazione sindacale, essa si svolge – ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n.254/1999 (ora art.27 D.P.R. n.164/2002) – relativamente ai criteri generali riguardanti: la definizione delle piante organiche, la gestione del rapporto di impiego con riguardo agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale attinenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale; l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti sulla organizzazione del lavoro e che, quindi, per le materie anzidette, le Amministrazioni, prima di assumere le relative determinazioni devono acquisire il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale.

     Nella specie, invece, nessuna delle materie previste dall’art. 26 cit. avrebbe avuto attinenza, ad avviso dell’Amministrazione appellante, con la questione dedotta in giudizio e, pertanto, non vi sarebbe stato alcun obbligo di chiedere il parere alle OO.SS - come invece ritenuto dal TAR in accoglimento della pretesa avanzata - essendo palese che i provvedimenti di trasferimento adottati dal competente servizio per alcuni dipendenti dell’Autocentro di Pescara non potevano inquadrarsi tra i provvedimenti di messa in mobilità del personale, derivanti da modifiche apportate alle piante organiche di uffici della Polizia di Stato.

     Nelle conclusioni, il Ministero appellante chiede che, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata sia riformata con conseguente rigetto dell’impugnativa di primo grado.

     Nell’attuale grado di giudizio la parte appellante non si è costituita.

     1.3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2005 la causa, infine, è stata assunta in decisione.

     2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

     2.1.Come emerge dalla esposizione che precede, l’ispettore della Polizia di Stato (omissis) (omissis), vice segretario provinciale del (omissis). di Pescara, ora  appellato, ha subito un “trasferimento” da un complesso strutturale (Autocentro di P.S.) ad un altro (Scuola Polgai) nella stessa sede di Pescara senza ricevere l’avviso dell’avvio della procedura iniziata d’ufficio; dagli atti depositati non risulta, peraltro, la presenza di una formale proposta in tal senso da parte del dirigente di ufficio competente, giacchè la nota del 17.1. 2000 del dirigente del detto Autocentro, relativa al trasferimento di alcuni dipendenti, deve considerarsi soltanto una proposta di riorganizzazione interna, connessa a vicende strutturali dell’Autocentro stesso, venuta, tuttavia meno, successivamente, dopo l’incontro sindacale del 2.2.2000.

     Dagli atti di causa, d’altra parte, risulta che i trasferimenti disposti dall’Amministrazione nei confronti dei soggetti indicati negli atti originariamente impugnati - tra cui, appunto, il (omissis) - sono stati adottati senza aver preso in considerazione, previamente, le domande volontarie presentate da  altri soggetti disponibili ad essere trasferiti e senza avere, comunque, indicato le ragioni di tale mancata considerazione.

     2.2. Ciò posto, devono ritenersi condivisibili le argomentazioni al riguardo svolte dai primi giudici, ora contrastate dal Ministero appellante, dal momento che:

     a) è mancata da parte dell’Amministrazione nella specie - pur in presenza di una riorganizzazione dell’ufficio periferico in questione (con conseguente suo ridimensionamento e trasferimento d’ufficio di alcuni dipendenti) nonché del disposto dell’art. 26 dell’Accordo Nazionale vigente  di cui al D.P.R. n.254 del 1999 (che richiede, in sede di consultazione, di acquisire il parere delle OO.SS., tra cui il (omissis)) - l’acquisizione del necessario parere sindacale, con la conseguenza che il trasferimento del dipendente in questione è stato in effetti deliberato senza la dovuta forma di consultazione del sindacato;

     b) non vi è stata, alla base del disposto trasferimento, una proposta dirigenziale valida, dovendosi considerarsi l’atto del competente dirigente in data 17.1.2000 venuto meno come proposta per effetto del verbale del 2.2.2000, che ha “azzerato” la situazione in punto di trasferimento del personale;

     c) risulta certamente non corretta nel caso in esame - pur costituendo l’esubero del personale valido motivo ai fini del trasferimento per esigenze di servizio, giustificato dal buon andamento ed efficienza dell’ufficio - la scelta in concreto effettuata, con gli atti impugnati in prime cure, di alcuni dipendenti non interessati alla chiusura dei reparti dell’Autocentro presso cui erano in servizio, e non di altri, che pur si erano dichiarati disponibili al passaggio ad altro ufficio, tanto più che in relazione a ciò l’Amministrazione non ha esternato le eventuali ragioni tecnico-organizzative, né ha svolto, con riguardo alla individuazione dei soggetti da trasferire, un’adeguata istruttoria rispettando le garanzie procedurali.

     2.3.  Siffatta conclusione appare, del resto, in linea con l’Accordo riferito al periodo 1998/2001 in materia di relazioni sindacali, recepito con D.P.R. n. 254 del 16.3.1999 e richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui:

     - la “tutela dei dirigenti sindacali” (art. 34), per i “trasferimenti in uffici diversi”, è prevista solo per i segretari nazionali, regionali e provinciali, ragion per cui, nel caso di specie, trattandosi di un vice segretario - delegato di base, non risulta necessario alcun nulla-osta preventivo ed il trasferimento va disposto, secondo quanto rilevato del ricorrente, dal dirigente con funzioni di capo del personale, ovvero, ai sensi dell’art. 55 D.P.R. n. 137/24.4.1982, dal Capo della Polizia, quale direttore generale della P.S., (e non dal Ministro);

     - la prevista “consultazione” sindacale” (art. 26), rientrando la fattispecie nel processo di riorganizzazione dell’ufficio periferico, esige l’acquisizione del “parere” delle rispettive OO.SS. firmatarie dell’Accordo, tra le quali vi è la (omissis); il che è sintomatico, per quanto attiene il trasferimento del (omissis), di un eccesso di potere per vizio di procedura, rilevando il “parere” delle OO.SS. sul piano della decisione e della motivazione e non potendosi fare riferimento alla sola proposta del dirigente dell’Autocentro (che, invero, dovrebbe essere venuta meno dopo l’incontro sindacale di cui al detto  verbale del 2.2.2000);

     - l’ipotesi della “procedura della mobilità”, trova applicazione (art. 35) per “l’eccedenza  di personale” che riguardi almeno dieci dipendenti con riferimento evidente alla non utilizzabilità dello stesso presso l’Amministrazione, e, quindi, non è pertinente alla fattispecie.

     2.4. Alla stregua del quadro normativo come sopra delineato, deve condividersi, dunque, la statuizione dei primi giudici secondo cui il trasferimento deciso nella specie dal Capo della Polizia, con telex del 22.2.2000, notificato il 6.3.2000, è venuto in effetti a far leva su una “proposta di esubero” non più tale (in quanto da non considerare, in base al successivo Accordo con i sindacati), sprovvista, peraltro, del necessario “parere” delle OO.SS., con la conseguenza che detto provvedimento si palesa come atto autonomo (di  trasferimento d’ufficio per esigenze di servizio dovute alla riorganizzazione del detto Autocentro) adottato non legittimamente; e ciò anche perchè il fatto che, nel settore della P.S. sussista, nella gestione del personale, un ampio margine di discrezionalità, non significa certamente che la locuzione “esigenza di servizio” possa intesa nel senso di consentire ogni tipo movimento, senza tenere conto del principio del rispetto della tutela degli interessi primari della “sicurezza della civile convivenza”, contenuto nella legge n. 121/1981.

     2.5. Conclusivamente, il ricorso in appello deve essere respinto e per l’effetto va confermata la pronuncia di accoglimento del ricorso originario con conseguente annullamento dell’impugnato trasferimento.

     Le spese di causa, peraltro, vanno compensate sussistendovi valide ragioni.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), con la partecipazione di:

Mario Egidio Schinaia                Presidente

Sabino Luce                                                                  Consigliere

Luigi Maruotti                                                              Consigliere

Carmine Volpe                                                              Consigliere

Domenico Cafini                                                          Consigliere Est. 
 

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere       Segretario

DOMENICO CAFINI     GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...04/10/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186) 
 

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4675/2003


 

FF