CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 9 ottobre 2003 n. 6038 - Pres. Frascione, Est. Corradino - Comune di Napoli (Avv.ti Testa e Ricci) c. Zuppardi (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 13 aprile 1995, n. 163).

1. Atto amministrativo - Efficacia - Sospensione - Natura e presupposti - Individuazione.

2. Atto amministrativo - Efficacia - Sospensione - A seguito dell’art. 7 della L. n. 241/1990 - Deve ritenersi un istituto di carattere generale - Fattispecie.

3. Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Rendita vitalizia - Anche in vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979 - Non spetta - Ragioni.

1. La sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi è quell’istituto che consente all’autorità emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione del provvedimento produca conseguenze pregiudizievoli, di disporre in via provvisoria la sospensione dell’efficacia dell’atto; la sospensione è adottata in via provvisoria e cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto, perchè appunto la pubblica amministrazione si determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti.

2. Dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7, 2°comma, prevede che l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimento cautelare anche prima della comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento, deve ritenersi che sussiste ormai un potere generale dell'amministrazione di sospendere l'efficacia degli atti dalla stessa in precedenza emessi (1).

2. Non è dovuta ai dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell'ente per invalidità contratta per causa di servizio; va in particolare esclusa la possibilità dell'erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali, anche sotto la vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979, in quanto ai dipendenti non assicurati Inail doveva essere esteso il regime dell'equo indennizzo, per il suo carattere risarcitorio e previdenziale (2).

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(1) V. nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 1995, n. 350, in Foro amm. 1995, 874.

Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo un provvedimento con il quale una Amministrazione comunale - al fine di esaminare le problematiche giuridiche relative - aveva sospeso l’efficacia di una precedente delibera con la quale era stata disposta dell’erogazione della rendita vitalizia riconosciuta ad un dipendente in precedenza.

Come si ammette lealmente nella motivazione della sentenza, secondo un orientamento condiviso da alcuni giudici di primo grado, la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di carattere generale (a differenza dell'autotutela, nelle forme della revoca ovvero dell'annullamento di ufficio), trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la preveda, in costanza dei presupposti e nelle forme contemplate.

Tale orientamento è stato ritenuto superato dalla Sez. V a seguito della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7, 2° comma, prevede che l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimento cautelare anche prima della comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento; da tale disposizione la Sez. V ha tratto argomento per affermare che la sospensione degli atti amministrativi è ormai un istituto di carattere generale.

Va tuttavia osservato, che, pur volendo considerare la sospensione dell’efficacia degli atti un istituto di carattere generale, essa va accompagnata da adeguate garanzie, ed in particolare dalla specificazione del termine di efficacia della sospensione; diversamente opinando, la sospensione sine die si tradurrebbe in un atto di ritiro non accompagnato dalle necessarie e presupposte garanzie procedimentali (avviso dei inizio del procedimento e soprattutto motivazione sull’interesse pubblico).

V. in tal senso in part. T.A.R. Friuli V.G. 8 febbraio 1997, n. 57, in Comuni Italia 1998, 127, secondo cui è illegittima la sospensione "sine die" degli effetti di un atto amministrativo in quanto si viola in tal modo il principio della temporaneità della sospensione e si usa irritualmente il potere di autotutela che deve invece esercitarsi, attraverso l'annullamento d'ufficio ovvero la revoca o l'abrogazione, in aderenza al principio di tipicità degli atti amministrativi; v. anche in senso analogo di recente T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, 9 maggio 2002, n. 829, Foro amm. TAR 2002, 879.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2000, n. 4310, in Riv. personale ente locale 2001, 373.

 

 


 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Signora Giovanna Zuppardi, dipendente del Comune di Napoli sino alla data di collocamento a riposo (1 ottobre 1979) adiva il TAR Campania impugnando i provvedimenti della Giunta Comunale con i quali veniva disposta la sospensione dell’erogazione della rendita vitalizia riconosciutale con deliberazione della medesima Giunta, successivamente modificata, per la frattura del collo chirurgico dell’omero destro con distacco della trochide dipendente da causa di servizio.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso di primo grado.

La sentenza è stata appellata dal Comune di Napoli.

La signora Zuppardi non si è costituita per resistere all’appello.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato, e conseguentemente va annullata la pronuncia resa dal T.A.R. Campania.

Deve essere preliminarmente ricordato che, anche di recente, questa Sezione (Cons. Stato, Sez.V, 04/08/2000, n.4310) ha affermato che <<non è dovuta ai dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell'ente per invalidità contratta per causa di servizio. Va infatti esclusa la possibilità dell'erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali, anche sotto la vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979, in quanto ai dipendenti non assicurati Inail doveva essere esteso il regime dell'equo indennizzo, per il suo carattere risarcitorio e previdenziale>>.

1 - Viene, a questo punto, in rilievo la questione, controversa in giurisprudenza, della configurazione dell’istituto della sospensione degli atti amministrativi ad opera della stessa autorità amministrativa. Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, la sospensione degli atti amministrativi è quell’istituto che consente all’autorità emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione del provvedimento produca conseguenze pregiudizievoli, di disporre in via provvisoria la sospensione dell’efficacia dell’atto. La sospensione è adottata in via provvisoria e cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto, perchè appunto la pubblica amministrazione si determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti.

L’oggetto del dibattito è costituito dal carattere generale o meno dell’istituto de quo. Infatti, secondo un primo orientamento condiviso da alcuni giudici di primo grado, la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di carattere generale (a differenza dell'autotutela, nelle forme della revoca ovvero dell'annullamento di ufficio), trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la preveda, in costanza dei presupposti e nelle forme contemplate. Secondo un altro filone giurisprudenziale alla pubblica amministrazione va riconosciuto, in via di principio, un potere generale di sospensione dei propri provvedimenti. Questo Consesso (Consiglio Stato sez. IV, 24 maggio 1995, n. 350) ha avuto modo di precisare la propria adesione a quest’ultima opzione ermeneutica; infatti dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7 comma 2, prevede che l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimento cautelare anche prima della comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento, può ritenersi affermata la sussistenza di un potere generale dell'amministrazione di sospensione dei propri atti.

Ne discende che, nella vicenda che ha formato oggetto del giudizio di primo grado, l’amministrazione ha correttamente esercitato un potere attribuitole dalla legge, anche in considerazione della problematica giuridica dell’erogabilità, da parte degli enti locali, di rendite vitalizie per invalidità contratta per causa di servizio.

Per le ragioni esposte l’appello va accolto.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza appellata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 25 marzo 2003, con l'intervento dei sigg.ri:

Emidio Frascione presidente,

Giuseppe Farina consigliere,

Paolo Buonvino consigliere,

Aniello Cerreto consigliere,

Michele Corradino consigliere estensore.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Michele Corradino f.to Emidio Frascione

Depositata in segreteria in data 9 ottobre 2003.