R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.6693/2004

Reg. Dec.

N. 6080 Reg. Ric.

Anno 1992

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6080 del 1992 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

c o n t r o

il sig. (omissis) (omissis), non costituito in questo grado di giudizio;

per l'annullamento

della sentenza n. 1672 del 4 ottobre 1991, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto dallo stesso sig. (omissis) ed iscritto al n. 648/88 del registro generale di quel Tribunale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Relatore alla pubblica udienza del 9 marzo 2004 il Consigliere Dedi Rulli; udito l’avvocato dello Stato, Gallo, per l’Amministrazione appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. (omissis) (omissis) chiedeva l’annullamento del provvedimento negativo reso dall’Amministrazione dell’Interno sulla sua istanza di corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge n. 100 del 10 marzo 1987 in occasione del trasferimento disposto in data 2 aprile 1987.

Il diniego era motivato sul rilievo che la normativa invocata non poteva trovare applicazione perché entrata in vigore in data successiva al detto trasferimento.

Il Tribunale adito accoglieva il gravame precisando che la decorrenza del trattamento economico previsto dalla legge n. 100 del 1987 è quella che risulta dal sistema dei decreti legge n. 146, 220 e 325 del 1987 e della legge di conversione, sistema che deve trovare applicazione nei confronti di tutti coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovano nella situazione prevista e per il residuo periodo di durata del trattamento stesso.

Con atto notificato in data 1° ottobre 1992, il Ministero dell’Interno ha impugnato la predetta decisione puntualizzando alcune circostanze in punto di fatto che avrebbero modificato sostanzialmente la posizione dell’interessato e delle quali il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto.

Precisa, in primo luogo, che, già con circolare del 22 luglio 1988, l’Amministrazione aveva fissato alla data del 1° gennaio 1987 la decorrenza del trattamento in questione anche per il personale della Polizia di Stato facendo in tal modo propria l’interpretazione estensiva della normativa già adottata da altre Amministrazioni; con successiva circolare (del 23 gennaio 1989) è stato puntualizzato che tra i destinatari dei benefici in questione poteva rientrare anche il personale trasferito d’autorità nei due anni antecedenti il 1° gennaio 1987 per il periodo residuale.

Aggiunge, infine, che i trasferimenti concernenti i partecipanti al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente sono stati revocati a seguito delle decisioni dello stesso T.A.R. che avevano dichiarato l’illegittimità di quei provvedimenti; da ciò consegue che la pronuncia impugnata  deve, allo stato, ritenersi ineseguibile e non risulta che l’interessato abbia impugnato i detti provvedimenti di revoca ed il provvedimento di liquidazione dell’indennità di missione conseguenzialmente adottato.

L’Amministrazione appellante conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello con l’annullamento della sentenza impugnata.

Non risulta costituito il sig. (omissis).

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2004, per le parti, la controversia è passata in decisione. 
 

D I R I T T O

1. Con la decisione portata all’esame del Collegio il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. (omissis) (omissis), vice-sovraintendente della Polizia di Stato, per ottenere una pronuncia dichiarativa del suo diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla L. 10 marzo 1987, n. 100, in occasione del suo trasferimento dalla sede di Nettuno a Roma, trasferimento disposto in data 2 aprile 1987. Il giudice di primo grado ha, infatti, osservato che una volta che il legislatore ha stabilito che il trattamento di trasferimento debba essere esteso ad una determinata categoria di beneficiari (come è accaduto con il D.L. 4 agosto 1987 n. 325 che ha esteso al personale al quale viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza la disciplina della L. n.100/87) la disciplina stessa deve trovare applicazione nei confronti di tutti coloro che si trovano, al momento della sua entrata in vigore, nella situazione prevista e per il periodo residuo di durata del trattamento stesso.

In relazione alla detta pronuncia, l’Amministrazione dell’Interno osserva:

  1. non si contesta, in via di principio, l’interpretazione che della disciplina in questione ha fornito il giudice di primo grado; al contrario, ad essa l’Amministrazione si è adeguata con circolari del 22 luglio 1988  e del 23 gennaio 1989, conformi alle argomentazioni che hanno giustificato la soluzione adottata da quel giudice;

b)  si contesta, invece, il fatto che, in quella sede, non si sia tenuto conto di alcune circostanze sopravvenute che rendono la decisione ineseguibile.

   2. Il Collegio ritiene che quest’ultimo profilo, come sottolineato nell’atto di appello, sia da condividere.

In punto di fatto va ricordato che quello stesso Tribunale aveva annullato i provvedimenti di trasferimento dei dipendenti, vincitori di concorso interno per la promozione alla qualifica di sovra-intendente, precisando, in quella sede, che l'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (recante l' ordinamento del personale della Polizia di Stato) ispirandosi ai principi comuni dettati dall' art. 32 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, prevede che i trasferimenti di sede dei dipendenti possono essere disposti a domanda ovvero per motivate esigenze di servizio, tenendo conto, in quest' ultimo caso, delle situazioni personali e familiari e del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate; di conseguenza, aveva dichiarato illegittimi i trasferimenti di tutti gli agenti o assistenti risultanti vincitori del concorso interno alla predetta qualifica, concorso indetto ai sensi dell' art. 18 del citato D.P.R. n. 335, alla sede nella quale essi sono tenuti a partecipare al corso semestrale di formazione, disposto per evitare la corresponsione agli interessati dell' indennità di missione, e senza alcun intento di conferire agli stessi anche mansioni inerenti alla gestione dei servizi dell' Istituto di destinazione. Aveva, ancora, precisato che la posizione dei detti dipendenti avrebbe dovuto essere regolata attraverso l’invio in missione degli stessi (cfr. sentenze n.1166 del 3 settembre 1986 e n. 1025 del 12 maggio 1987).

Tenuto conto del contenuto delle predette statuizioni, il Ministero dell’Interno ha provveduto alla revoca dei trasferimenti disposti nei confronti dei partecipanti al corso di formazione presso l’Istituto di Nettuno (compreso quello  dell’originario ricorrente).

All’interessato è stata, altresì, liquidata l’indennità di missione per il periodo di svolgimento del corso, secondo le precisazioni fornite dal Tribunale territoriale. E i detti ultimi provvedimenti non risultano impugnati.

E’, allora, evidente che il provvedimento di autotutela posto in essere dall’Amministrazione, facendo venir meno il titolo che giustificava la pretesa avanzata, avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, essendo stata la pretesa economica sostanzialmente soddisfatta, con la liquidazione dell’indennità di missione.

3. Per le considerazioni fin qui svolte, l’appello del Ministero dell’Interno va accolto e la sentenza impugnata merita di essere riformata nel senso che il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono motivi per compensare, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004, in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti magistrati:

Lucio Venturini     Presidente

Dedi Rulli       Consigliere, est.

Antonino Anastasi               Consigliere

Bruno Mollica         Consigliere

Carlo Saltelli                      Consigliere

      L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Dedi Rulli      Lucio Venturini 
 

IL SEGRETARIO

Marta Belloni

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/10/2004

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

     Il Dirigente

Dott Antonio Serrao

- - 

N.R.G.  6080/1992


 

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