REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 11433 dell'anno 2003 proposto
da D. D., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Guerra, con la
quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia n. 987 (presso
lo studio dell'avv. Maria Luisa Egidi);
contro
MINISTERO DELLA DIFESA - COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER
L'AMMISSIONE AL 110° CORSO DI CARABINIERI EFFETTIVI, in persona del
ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
L. E. E D. P., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,
sez. I, n. 2653 del 1° luglio 2003;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2004 il consigliere
Carlo Saltelli;
Uditi l'avvocato Guerra per l'appellante e l'avvocato dello Stato
Giordano per il Ministero della Difesa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Con sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001 il Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, accogliendo il ricorso
proposto da D. D., annullava il verbale n. 169640 del 4 luglio 2000, con cui
la Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al 110° corso di
carabiniere effettivo lo aveva giudicato non idoneo, ritenendo privi di
adeguata motivazione i giudizi formulati relativamente all'area
"personalità" e a quella "attitudinale", e ordinava all'amministrazione
intimata di rinnovare la procedura valutativa in parte qua, sottoponendo il
candidato ad un nuovo esame nel rispetto dei principi propri delle procedure
concorsuali.
In esecuzione di tale sentenza, non appellata dal Ministero della Difesa, il
giovane D. D. veniva riconvocato dalla predetta commissione di concorso e
sottoposto ad un nuovo esame del profilo psico - attitudinale, all'esito del
quale, giusta verbale prot. 169640 del 18 giugno 2001, veniva giudicato
nuovamente "non idoneo".
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, nuovamente
adito dall'interessato per ottenere l'annullamento di detto nuovo
sfavorevole giudizio, con la sentenza n. 2653 del 1° luglio 2003, nella
resistenza dell'intimata amministrazione della difesa, respingeva il
ricorso, ritenendo prive di fondamento le nuove censure formulate.
Con atto di appello notificato l'8 novembre 2003 l'interessato ha chiesto la
riforma della prefata statuizione alla stregua di un solo articolato motivo
di gravame (rubricato "Violazione degli artt. 4 e 97 della Costituzione -
Violazione, in parte qua, del bando di concorso per l'ammissione al 110°
corso dei carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. del 19.11.99, 4^
Serie Speciale n. 92 - Violazione ed errata applicazione del D.L. 198/95 e
della determinazione 201/6-25-95 del Comando generale dell'Arma, 1° Reparto
C.N.S.R.; violazione dei principi in tema di trasparenza dell'azione
amministrativa, di cui alle legge 241/90; eccesso di potere per sviamento,
contraddittorietà, motivazione carente e/o generica e contraddittoria,
ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria - Violazione dello
iussu iudicis [sent. 354/2001 della prima sezione del T.A.R. Toscana] -
Contrasto di giurisprudenza"), sostenendo che solo apparentemente
l'Amministrazione aveva dato eseguito l'ordine di rinnovazione del
precedente giudizio, così come disposto dalla sentenza n. 354 del 2001 del
Tribunale amministrativo regionale della Toscana, essendosi in realtà
limitata ad una sua sostanziale immotivata riconferma: infatti, la
commissione di concorso, invece di dare corso alla ripetizione delle ultime
due fasi della procedura indicate nella scheda di valutazione (la cui
illegittimità aveva determinato l'annullamento giurisdizionale del primo
giudizio), aveva illegittimamente rinnovato anche altre fasi della procedura
di valutazione, che non erano state oggetto del primo annullamento, al solo
fine di giustificare il nuovo giudizio di inidoneità; a riprova della
irragionevolezza e illogicità dell'impugnato giudizio l'appellante
osservava, per un verso, di essere stato dichiarato idoneo al corso di
allievo maresciallo dell'Esercito Italiano e, per altro verso, che anche la
nuova relazione psicologica conteneva affermazioni gratuite, valutazioni
generiche, nettamente contrastanti con i giudizi espressi dal perito
selettore.
L'Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere
all'avverso gravame, senza tuttavia svolgere alcuna specifica attività
difensiva.
I. L'appello è infondato.
I.1. E' innanzitutto destituita di fondamento l'affermazione dell'appellante
secondo cui l'Amministrazione della difesa, in sostanziale violazione del
giudicato formatosi sulla sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001 della prima
sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, avrebbe
rinnovato alcune fasi (non necessarie) del procedimento di valutazione
(diverse da quelle la cui legittimità aveva determinato la prefata pronuncia
di annullamento) al fine di precostituire gli elementi necessari per un
nuovo giudizio di inidoneità.
Invero l'ordine di rinnovazione della valutazione annullata, contenuto nella
ricordata sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001, non era limitato in alcun
modo a specifiche parti della procedura, essendo stato precisato che
l'interessato doveva essere sottoposto "a nuovo esame nel rispetto dei
principi che sorreggono ogni procedura concorsuale, principi ai quali non si
sottrae la selezione per l'ammissione al corso allievi carabinieri effettivi
in ferma quadriennale (artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 198 del 1995), con
particolare riferimento ad una idonea e sufficiente motivazione sui giudizi
resi".
Proprio a tali principi si è attenuta l'appellata amministrazione nel caso
di specie.
Giova rilevare al riguardo che le Norme Tecniche per l'accertamento
psicoattitudinale dei partecipanti al concorso per l'ammissione al 110°
Corso Carabinieri effettivi (approvate con determinazione n. 203/5 del 23
maggio 2000 del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, regolarmente
versate in atti) prevedono che la selezione psicoattitudinale (finalizzata
alla scelta degli aspiranti ritenuti in grado di superare dapprima il corso
addestrativo, e, successivamente, di svolgere le funzioni e ricoprire il
ruolo di carabiniere effettivo) si articoli in cinque fasi successive,
comprendenti: a) la somministrazione e la correzione dei test (la
somministrazione è collettiva, la correzione è automatizzata, eccezion fatta
per il "reattivo della figura umana"); b) la valutazione dei test (svolta
dall'ufficiale psicologo che, dopo l'esame del test, redige la relazione
psicologica); c) il colloquio - intervista attitudinale (imperniato sul
colloquio condotto dal perito selettore, indagando sul profilo psico -
attitudinale, utilizzando gli orientamenti desunti dalla relazione
dell'ufficiale psicologo e dal questionario informativo: esso si conclude
con la compilazione della scheda di valutazione); d) il controllo del
protocollo e giudizio definitivo; e la comunicazione del verbale al
candidato.
Correttamente, dunque, l'Amministrazione, come risulta dalla relazione
illustrativa del 1° febbraio 2002, per procedere al riesame del profilo
psico - attitudinale del sig. Diego Dini, fermi restando i risultati dei
test di livello (Intel 98 e ATN) e le informazioni desumibili dal
Questionario Informativo di cui alla precedente valutazione (e ciò per
evitare disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti allo
stesso concorso) ha provveduto a rinnovare i test di personalità (MMMPI-2,
BFQ e Disegno della figura umana) al fine di rendere attuale ed effettiva la
nuova valutazione psicoattitudinale.
Del resto, non può negarsi che a tal fine il colloquio intervista
presupponga la necessaria "attualità" dei test della personalità in
relazione al rigoroso (e scientifico) principio di consecutività delle varie
fasi della selezione, così come puntualmente delineato dalle predette Norme
Tecniche, con la conseguenza che risulterebbe del tutto alterata la
valutazione psicoattitudinale di un candidato effettuata sulla base del solo
colloquio - intervista in relazione a test somministrati in tempi remoti: il
colloquio - intervista rappresenta, in sostanza, lo strumento di controllo e
di verifica dei test stessi, per poter acquisire, sulla scorta del loro
esame, soprattutto nella fase che si svolge con il perito selettore, ma
anche nella fase innanzi alla commissione, tutte le informazioni desumibili
da una relazione (interpersonale) che dia modo al candidato di meglio
esporre le proprie caratteristiche personalità per poter pervenire ad una
valutazione complessiva.
Pertanto, sotto il profilo procedurale, l'operato dell'Amministrazione della
difesa e, per essa, della Commissione è esente dai vizi e dalle censure,
invero generiche e pretestuose, mosse dall'interessato.
I.2, Anche nel merito l'appello non merita accoglimento.
E' noto, al riguardo, che l'accertamento dei requisiti psicoattitudinale ai
fini dell'ammissione ai corsi per allievi carabinieri (così come per le
altri armi, quali l'Esercito, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato)
costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che impinge
nel merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge
al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia
inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente
illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della
valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle
relative conclusioni (C.d.S., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4053, in tema di
arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza), fermo restando che, sotto
il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere
esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali
elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.
Nel caso di specie, non ricorrono gli estremi delineati dal ricordato
indirizzo giurisprudenziale, alla stregua dei quali ritenere essere stato
scorrettamente esercitato il potere discrezionale di valutazione.
Invero, nella nuova relazione psicologica in data 18 giugno 2001 l'ufficiale
psicologo, dato atto che "non emergono al momento significativi elementi che
possano far presupporre la presenza di particolari problematiche", precisa
che, dal punto di vista attitudinale, l'interessato ha mostrato nelle prove
di efficienza intellettivo di tipo non verbale un livello medio, con
"modalità di pensiero lineari, consequenziali, poco articolate",
manifestando "interessi...poveri e perseguiti con modesto impegno",
evidenziando che "il soggetto non fa molto per impegnarsi"; l'ufficiale
aggiunge, poi, quanto al punto di vista personologico che l'interessato ha
assunto un atteggiamento collaborativo e di discreta disponibilità,
riferendo di saper controllare i propri impulsi e gestire le proprie
emozioni, essendo "moderatamente consapevole delle proprie risorse che
impiega in modo efficiente", mentre risulta "orientato ad affrontare gli
eventi con una certa passività in senso pragmatico e casuale" piuttosto che
in virtù di una ponderata progettualità da seguire.
Coerentemente con tali sostanziali premesse, la relazione psicologica si
chiude con l'indicazione di valutare "capacità di sostenere con continuità
un adeguato livello di prestazione in situazioni di sovraccarico e di
potenziale rischio, capacità di ricoprire con la necessaria assertività ed
autorevolezza, ruoli di rilievo".
In tale prospettiva ed in perfetta aderenza alla ratio degli accertamenti
psicoattitudinale, così come delineate nelle citate Norme Tecniche, la
scheda di valutazione redatta dall'ufficiale perito selettore, pur valutando
in misura sufficiente l'area cognitiva, ha ritenuto insufficiente
l'interessato quanto all'area della personalità e all'area attitudinale,
sottolineando la presenza nel candidato di un sostanziale disordine
progettuale (che si manifesta nel procedere per tentativi, privi di
collegamento logico tra di loro, così da non fargli percepire ed individuare
con prontezza ed immediatezza gli obiettivi da raggiungere, così come del
resto avvenuto nella scelta di partecipare allo stesso concorso per
l'ammissione al 110° Corso di allievi carabinieri).
E' solo in tale ottica, dunque, che, sotto il profilo attitudinale, il
predetto perito selettore ha considerato, in modo logico, congruo e
coerente, "tardiva" l'aspirazione dell'interessato a diventare carabiniere,
frutto non di una scelta mirata e progettuale, bensì episodica e momentanea
(tant'è che coevamente lo stesso ha anche partecipato al concorso per
maresciallo dell'esercito); il giudizio di insufficienza nell'area
attitudinale è poi rinforzato da altri elementi, quali l'incapacità del
candidato "di farsi rispettare nel gruppo, non ricercando, neanche a scuola,
ruoli emergenti o di rappresentanza, né facendosi promotore di iniziative".
Non emerge, in conclusione, ad avviso della Sezione, alcuna illogicità,
irrazionalità, irragionevolezza o arbitrarietà ictu oculi della contestata
valutazione di non idoneità dell'appellante ai fini dell'ammissione al 110°
corso per allievi carabinieri effettivi, non sussistendo alcuna
contraddittorietà né tra la relazione psicologica dell'ufficiale psicologo e
la scheda valutativa redatta dall'ufficiale perito selettore, né tra le
varie parti di quest'ultima, laddove del tutto inammissibile e pretestuoso è
il rinvio ad una presunta contraddittorietà della valutazione effettuata
precedentemente (in data 20 giugno 2000), trattandosi di valutazione
annullata proprio con la sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001 del Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana, sez. I (dalla cui esecuzione ha
avuto origine la presente controversia).
Né può fondatamente sostenersi l'esistenza di una pretesa irragionevolezza o
illogicità del giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione per il
fatto che l'appellante avrebbe conseguito l'idoneità al concorso per
maresciallo dell'Esercito, a tacer d'altro diverso essendo le funzioni da
svolgere e quindi anche i requisiti psicoattitudinale da valutarsi dalla
commissione di concorso.
II. In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni, l'appello
deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in sede
giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello
proposto dal sig. Diego Dini avverso la sentenza n. 2653 del 1° luglio 2003
del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'intimata amministrazione
statale delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
complessivi . 3.000 (tremila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2004, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la
partecipazione dei signori:
RICCIO STENIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
RULLI DEDI MARINELLA - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 OTT. 2004.