REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)    
ha pronunciato la seguente                                           
                              DECISIONE                              
sul ricorso in appello iscritto al NRG 11433 dell'anno 2003  proposto
da D. D., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Guerra, con  la
quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia n. 987  (presso
lo studio dell'avv. Maria Luisa Egidi);                              
                               contro                                
MINISTERO DELLA DIFESA - COMMISSIONE GIUDICATRICE  DEL  CONCORSO  PER
L'AMMISSIONE AL 110° CORSO DI CARABINIERI EFFETTIVI, in  persona  del
ministro in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;                                                   
                         e nei confronti di                          
L. E. E D. P., non costituiti in giudizio;    
                         per l'annullamento                          
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,
sez. I, n. 2653 del 1° luglio 2003;                                  
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;                 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  rispettive
tesi difensive;                                                      
Visti tutti gli atti di causa;                                       
Relatore alla pubblica udienza del  18  maggio  2004  il  consigliere
Carlo Saltelli;                                                      
Uditi l'avvocato Guerra per l'appellante  e  l'avvocato  dello  Stato
Giordano per il Ministero della Difesa;                              
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.             

 

Con sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001 il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, accogliendo il ricorso proposto da D. D., annullava il verbale n. 169640 del 4 luglio 2000, con cui la Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al 110° corso di carabiniere effettivo lo aveva giudicato non idoneo, ritenendo privi di adeguata motivazione i giudizi formulati relativamente all'area "personalità" e a quella "attitudinale", e ordinava all'amministrazione intimata di rinnovare la procedura valutativa in parte qua, sottoponendo il candidato ad un nuovo esame nel rispetto dei principi propri delle procedure concorsuali.
In esecuzione di tale sentenza, non appellata dal Ministero della Difesa, il giovane D. D. veniva riconvocato dalla predetta commissione di concorso e sottoposto ad un nuovo esame del profilo psico - attitudinale, all'esito del quale, giusta verbale prot. 169640 del 18 giugno 2001, veniva giudicato nuovamente "non idoneo".
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, nuovamente adito dall'interessato per ottenere l'annullamento di detto nuovo sfavorevole giudizio, con la sentenza n. 2653 del 1° luglio 2003, nella resistenza dell'intimata amministrazione della difesa, respingeva il ricorso, ritenendo prive di fondamento le nuove censure formulate.
Con atto di appello notificato l'8 novembre 2003 l'interessato ha chiesto la riforma della prefata statuizione alla stregua di un solo articolato motivo di gravame (rubricato "Violazione degli artt. 4 e 97 della Costituzione - Violazione, in parte qua, del bando di concorso per l'ammissione al 110° corso dei carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. del 19.11.99, 4^ Serie Speciale n. 92 - Violazione ed errata applicazione del D.L. 198/95 e della determinazione 201/6-25-95 del Comando generale dell'Arma, 1° Reparto C.N.S.R.; violazione dei principi in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui alle legge 241/90; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, motivazione carente e/o generica e contraddittoria, ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria - Violazione dello iussu iudicis [sent. 354/2001 della prima sezione del T.A.R. Toscana] - Contrasto di giurisprudenza"), sostenendo che solo apparentemente l'Amministrazione aveva dato eseguito l'ordine di rinnovazione del precedente giudizio, così come disposto dalla sentenza n. 354 del 2001 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, essendosi in realtà limitata ad una sua sostanziale immotivata riconferma: infatti, la commissione di concorso, invece di dare corso alla ripetizione delle ultime due fasi della procedura indicate nella scheda di valutazione (la cui illegittimità aveva determinato l'annullamento giurisdizionale del primo giudizio), aveva illegittimamente rinnovato anche altre fasi della procedura di valutazione, che non erano state oggetto del primo annullamento, al solo fine di giustificare il nuovo giudizio di inidoneità; a riprova della irragionevolezza e illogicità dell'impugnato giudizio l'appellante osservava, per un verso, di essere stato dichiarato idoneo al corso di allievo maresciallo dell'Esercito Italiano e, per altro verso, che anche la nuova relazione psicologica conteneva affermazioni gratuite, valutazioni generiche, nettamente contrastanti con i giudizi espressi dal perito selettore.
L'Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere all'avverso gravame, senza tuttavia svolgere alcuna specifica attività difensiva.

I. L'appello è infondato.
I.1. E' innanzitutto destituita di fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui l'Amministrazione della difesa, in sostanziale violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001 della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, avrebbe rinnovato alcune fasi (non necessarie) del procedimento di valutazione (diverse da quelle la cui legittimità aveva determinato la prefata pronuncia di annullamento) al fine di precostituire gli elementi necessari per un nuovo giudizio di inidoneità.
Invero l'ordine di rinnovazione della valutazione annullata, contenuto nella ricordata sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001, non era limitato in alcun modo a specifiche parti della procedura, essendo stato precisato che l'interessato doveva essere sottoposto "a nuovo esame nel rispetto dei principi che sorreggono ogni procedura concorsuale, principi ai quali non si sottrae la selezione per l'ammissione al corso allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale (artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 198 del 1995), con particolare riferimento ad una idonea e sufficiente motivazione sui giudizi resi".
Proprio a tali principi si è attenuta l'appellata amministrazione nel caso di specie.
Giova rilevare al riguardo che le Norme Tecniche per l'accertamento psicoattitudinale dei partecipanti al concorso per l'ammissione al 110° Corso Carabinieri effettivi (approvate con determinazione n. 203/5 del 23 maggio 2000 del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, regolarmente versate in atti) prevedono che la selezione psicoattitudinale (finalizzata alla scelta degli aspiranti ritenuti in grado di superare dapprima il corso addestrativo, e, successivamente, di svolgere le funzioni e ricoprire il ruolo di carabiniere effettivo) si articoli in cinque fasi successive, comprendenti: a) la somministrazione e la correzione dei test (la somministrazione è collettiva, la correzione è automatizzata, eccezion fatta per il "reattivo della figura umana"); b) la valutazione dei test (svolta dall'ufficiale psicologo che, dopo l'esame del test, redige la relazione psicologica); c) il colloquio - intervista attitudinale (imperniato sul colloquio condotto dal perito selettore, indagando sul profilo psico - attitudinale, utilizzando gli orientamenti desunti dalla relazione dell'ufficiale psicologo e dal questionario informativo: esso si conclude con la compilazione della scheda di valutazione); d) il controllo del protocollo e giudizio definitivo; e la comunicazione del verbale al candidato.
Correttamente, dunque, l'Amministrazione, come risulta dalla relazione illustrativa del 1° febbraio 2002, per procedere al riesame del profilo psico - attitudinale del sig. Diego Dini, fermi restando i risultati dei test di livello (Intel 98 e ATN) e le informazioni desumibili dal Questionario Informativo di cui alla precedente valutazione (e ciò per evitare disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti allo stesso concorso) ha provveduto a rinnovare i test di personalità (MMMPI-2, BFQ e Disegno della figura umana) al fine di rendere attuale ed effettiva la nuova valutazione psicoattitudinale.
Del resto, non può negarsi che a tal fine il colloquio intervista presupponga la necessaria "attualità" dei test della personalità in relazione al rigoroso (e scientifico) principio di consecutività delle varie fasi della selezione, così come puntualmente delineato dalle predette Norme Tecniche, con la conseguenza che risulterebbe del tutto alterata la valutazione psicoattitudinale di un candidato effettuata sulla base del solo colloquio - intervista in relazione a test somministrati in tempi remoti: il colloquio - intervista rappresenta, in sostanza, lo strumento di controllo e di verifica dei test stessi, per poter acquisire, sulla scorta del loro esame, soprattutto nella fase che si svolge con il perito selettore, ma anche nella fase innanzi alla commissione, tutte le informazioni desumibili da una relazione (interpersonale) che dia modo al candidato di meglio esporre le proprie caratteristiche personalità per poter pervenire ad una valutazione complessiva.
Pertanto, sotto il profilo procedurale, l'operato dell'Amministrazione della difesa e, per essa, della Commissione è esente dai vizi e dalle censure, invero generiche e pretestuose, mosse dall'interessato.
I.2, Anche nel merito l'appello non merita accoglimento.
E' noto, al riguardo, che l'accertamento dei requisiti psicoattitudinale ai fini dell'ammissione ai corsi per allievi carabinieri (così come per le altri armi, quali l'Esercito, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato) costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che impinge nel merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (C.d.S., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4053, in tema di arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza), fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.
Nel caso di specie, non ricorrono gli estremi delineati dal ricordato indirizzo giurisprudenziale, alla stregua dei quali ritenere essere stato scorrettamente esercitato il potere discrezionale di valutazione.
Invero, nella nuova relazione psicologica in data 18 giugno 2001 l'ufficiale psicologo, dato atto che "non emergono al momento significativi elementi che possano far presupporre la presenza di particolari problematiche", precisa che, dal punto di vista attitudinale, l'interessato ha mostrato nelle prove di efficienza intellettivo di tipo non verbale un livello medio, con "modalità di pensiero lineari, consequenziali, poco articolate", manifestando "interessi...poveri e perseguiti con modesto impegno", evidenziando che "il soggetto non fa molto per impegnarsi"; l'ufficiale aggiunge, poi, quanto al punto di vista personologico che l'interessato ha assunto un atteggiamento collaborativo e di discreta disponibilità, riferendo di saper controllare i propri impulsi e gestire le proprie emozioni, essendo "moderatamente consapevole delle proprie risorse che impiega in modo efficiente", mentre risulta "orientato ad affrontare gli eventi con una certa passività in senso pragmatico e casuale" piuttosto che in virtù di una ponderata progettualità da seguire.
Coerentemente con tali sostanziali premesse, la relazione psicologica si chiude con l'indicazione di valutare "capacità di sostenere con continuità un adeguato livello di prestazione in situazioni di sovraccarico e di potenziale rischio, capacità di ricoprire con la necessaria assertività ed autorevolezza, ruoli di rilievo".
In tale prospettiva ed in perfetta aderenza alla ratio degli accertamenti psicoattitudinale, così come delineate nelle citate Norme Tecniche, la scheda di valutazione redatta dall'ufficiale perito selettore, pur valutando in misura sufficiente l'area cognitiva, ha ritenuto insufficiente l'interessato quanto all'area della personalità e all'area attitudinale, sottolineando la presenza nel candidato di un sostanziale disordine progettuale (che si manifesta nel procedere per tentativi, privi di collegamento logico tra di loro, così da non fargli percepire ed individuare con prontezza ed immediatezza gli obiettivi da raggiungere, così come del resto avvenuto nella scelta di partecipare allo stesso concorso per l'ammissione al 110° Corso di allievi carabinieri).
E' solo in tale ottica, dunque, che, sotto il profilo attitudinale, il predetto perito selettore ha considerato, in modo logico, congruo e coerente, "tardiva" l'aspirazione dell'interessato a diventare carabiniere, frutto non di una scelta mirata e progettuale, bensì episodica e momentanea (tant'è che coevamente lo stesso ha anche partecipato al concorso per maresciallo dell'esercito); il giudizio di insufficienza nell'area attitudinale è poi rinforzato da altri elementi, quali l'incapacità del candidato "di farsi rispettare nel gruppo, non ricercando, neanche a scuola, ruoli emergenti o di rappresentanza, né facendosi promotore di iniziative".
Non emerge, in conclusione, ad avviso della Sezione, alcuna illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o arbitrarietà ictu oculi della contestata valutazione di non idoneità dell'appellante ai fini dell'ammissione al 110° corso per allievi carabinieri effettivi, non sussistendo alcuna contraddittorietà né tra la relazione psicologica dell'ufficiale psicologo e la scheda valutativa redatta dall'ufficiale perito selettore, né tra le varie parti di quest'ultima, laddove del tutto inammissibile e pretestuoso è il rinvio ad una presunta contraddittorietà della valutazione effettuata precedentemente (in data 20 giugno 2000), trattandosi di valutazione annullata proprio con la sentenza n. 354 del 27 febbraio 2001 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I (dalla cui esecuzione ha avuto origine la presente controversia).
Né può fondatamente sostenersi l'esistenza di una pretesa irragionevolezza o illogicità del giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione per il fatto che l'appellante avrebbe conseguito l'idoneità al concorso per maresciallo dell'Esercito, a tacer d'altro diverso essendo le funzioni da svolgere e quindi anche i requisiti psicoattitudinale da valutarsi dalla commissione di concorso.
II. In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Diego Dini avverso la sentenza n. 2653 del 1° luglio 2003 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'intimata amministrazione statale delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi . 3.000 (tremila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
RICCIO STENIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
RULLI DEDI MARINELLA - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 OTT. 2004.