R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.708/2005

Reg. Dec.

N. 103 Reg. Ric.

Anno 1995

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 103/95 proposto in appello dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

CONTRO

........non costituitosi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna, Sezione di Parma n. 119 del 6 maggio 1994;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 26 ottobre 2004, il Consigliere Carmelo Pellicanò ed udito, altresì, l'Avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Con D.M. n. 860 del 30 giugno 1973, il Ministero dell’Interno ha liquidato al Sig. ......, Ispettore della Polizia di Stato, l’equo indennizzo di 7^ categoria nella misura massima, per le infermità “gastroduodenite” e “lievi note di sofferenza subendocardiaca”, riconosciute dipendenti da causa di servizio dalla C.M.O. di Piacenza, con processo verbale mod. A, n. ..... del 10 giugno 1973, ed ascritte, nel complesso, alla settima categoria dalla stessa Commissione medica, con P.V. mod. A  n. ......del 7 ottobre 1974.

Nelle more dell’emanazione del D.M. n. 860/73, il .......ha subito un infarto del miocardio, di seguito riconosciuto come dipendente da causa di servizio con verbale mod. A n. 119 del 26 settembre 1974.

In data 26 agosto 1997, la C.M.O. di Piacenza ha riscontrato al Sig. ...... gli “esiti stabilizzati di pregresso by – pass aortocoronarico a grado non invalidante in atto con buon compenso emodinamico”.

Secondo la Commissione, detta infermità, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, con il citato p.v. mod. A, n. 199 del 26 settembre 1974, non costituisce impedimento al servizio incondizionato.  

Con atto notificato il 4 maggio 1991, il Sig. ...... ha proposto ricorso davanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. 221/N del 18 febbraio 1991, con cui gli è stata negata la concessione dell’equo indennizzo per l’aggravamento delle infermità “gastroduodenite” e “lievi note di sofferenza subendocardiaca”, diagnosticata come “grave cardiopatia post infartuate già sottoposto a quadruplice by – pass aortocoronarico”, per l’intempestività della domanda.

Il medesimo ...... ha, quindi chiesto la declaratoria del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo e la conseguente condanna al pagamento dello stesso da parte del Ministero dell’Interno.

Il medesimo ......è stato sottoposto ad un’ulteriore visita medica da parte della citata Commissione ospedaliera, ai fini della concessione della pensione privilegiata e della valutazione dell’ aggravamento delle infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Detta Commissione ha diagnosticato al dipendente una grave cardiopatia ischemica postinfartuale in soggetto già sottoposto a quadruplice by-pass aortocoronarico ed una gastroduedenite cronica, ascrivibili ai fini dell’equo indennizzo, rispettivamente, alla 3^ ed alla 7^ categoria e, per il cumulo, alla 2^ categoria, misura massima.

A seguito di ciò, il Sig. ......., con domanda presentata il 6 febbraio 1991 ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo.

Con decreto n. 221/H del 18 febbraio 1991, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, ai sensi dell’articolo 56 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ritenendo che si trattasse di una domanda di aggravamento presentata dopo 5 anni dalla notifica del precedente decreto ministeriale, n. 860 del 30 giugno 1973, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della pregressa infermità e, quindi tardivamente.

Il ......, ritenendo di aver chiesto la concessione dell’equo indennizzo, per due nuove menomazioni fisiche, ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. n. 686 del 1987, e non il riconoscimento dell’aggravamento delle infermità in precedenza indennizzate, ai sensi dell’articolo 56 del precitato D.P.R., dalle quali sarebbe guarito, come si desumerebbe dal p.v. n. 104 del 26 ottobre 1987, ha proposto ricorso davanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma.

Detto TAR con sentenza del 6 maggio 1994, n. 119, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento e condanna proposta dal Sig. ...... ma ha accolto il ricorso di primo grado nella sola parte in cui l’allora ricorrente ha sostenuto che il decreto ministeriale n. 221/N era illegittimo, per aver qualificato la sua domanda esclusivamente quale istanza di aggravamento dell’originaria “sofferenza subendocardiaca”, invece di considerarla come richiesta di nuovo equo indennizzo, ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, senza motivare la propria determinazione.

Il T.A.R. ha respinto, invece il ricorso proposto dal ....... per quanto concerne la qualificazione di nuova infermità della gastroduodenite che gli è stata diagnosticata.

Non risulta che il .......ha proposto appello avverso questo parziale rigetto del ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso la predetta sentenza del T.A.R., per la parte in cui  ha accolto il ricorso.

A sostegno del ricorso in appello, il Ministero ha dedotto che il giudice di primo grado ha deciso ispirandosi al principio di carattere generale di diritto, secondo cui nel dubbio circa la reale manifestazione di volontà espressa in un’istanza, la medesima deve interpretarsi nel senso in cui può avere qualche effetto e non in quello secondo cui non potrebbe averne alcuno.

Da tale premessa, secondo l’appellante, il T.A.R. ha tratto la conclusione che la domanda del Sig. ...... doveva essere intesa quale richiesta di un nuovo equo indennizzo.

In proposito l’appellante sostiene che detto assunto è infondato, tenuto conto che la richiesta del dipendente trae origine, per sua stessa ammissione, dall’aggravamento delle infermità contratte in attività di servizio e riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

A questo scopo richiama l’allegato 10, pag. 1, rigo 9 e seguenti della domanda di equo indennizzo.

Per tale ragione, secondo il Ministero, nonostante l’erroneo riferimento all’articolo 57 del D.P.R. n. 686 del 1957, effettuato dal medesimo ricorrente nell’istanza di concessione del beneficio de quo, non si può dubitare che il .......o abbia inteso chiedere la revisione dell’equo indennizzo in seguito al riferito aggravamento delle infermità già indennizzate.

Secondo il Ministero, è di tutta evidenza che l’anzidetta infermità cardiaca è una evoluzione peggiorativa dell’affezione “lievi note di sofferenza subendocardiaca” indennizzata con D.M. n. 860/73, poiché, come precisato dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento del medesimo Ministero, la grave cardiopatia deve considerarsi aggravamento dell’iniziale stato anossico della parete miocardica risalente al 1973, diagnosticata come sindrome coronaria intermedia e successivamente evoluta in infarto del miocardio nel 1974.

Ad avviso del Ministero, inoltre, il giudizio emesso dal C.M.O. di Piacenza nel 1987, concernente gli “esiti stabilizzati di pregresso by pass aortodinamico di grado non invalidante in atto con buon compenso emodinamico”, non è espressione di guarigione anatomopatologica, poiché manca la restitutio in integrum, bensì di sola idoneità al servizio.

Le argomentazioni che precedono, ad avviso del Ministero, trovano conferma nella circostanza che dal P.V. B. n. 43/90 della C.M.O. di Piacenza si evince che il .......... è stato invitato a visita medica, perché ha presentato domanda di concessione di C.P.P.O. e di valutazione di aggravamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con verbali n. 199 del 26 settembre 1974 e n. 114 del 13 giugno 1973, come indicato nella parte III dello stesso.

In tale occasione al .......è stata riscontrata una grave cardiopatia post infartuate in soggetto già sottoposto a quadruplice by pass aorto coronarico.

L’appellato ....... non si è costituito in giudizio.   
 

DIRITTO

In data 13 dicembre 1973, la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Piacenza ha riconosciuto al Sig. ...... la dipendenza da causa di servizio delle infermità “gastroduodenite sospetta ulcerosa” e “sindrome coronarica intermedia”.

La Commissione Medica Ospedaliera, in data 26 settembre 1974,  ha ritenuto il ...... affetto da “infarto del miocardio”.

Con verbale del 25 agosto 1987, la Commissione Medica Ospedaliera succitata ha riconosciuto il Sig. ...... idoneo al servizio.

In data 17 gennaio 1990, il Sig. ......., sottoposto nuovamente a visita medica dalla precitata Commissione, è stato ritenuto affetto da “grave cardiopatia ischemica post infartuale già sottoposto a quadruplice bay pass aortocoronarico” e da “gastrodueodenite cronica”.

Con domanda presentata il 6 aprile 1990 alla Questura di Piacenza, il Sig. .......ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo per “… il riconoscimento, allo stato attuale, dell’aggravamento delle infermità contratte in attività di servizio e riconosciute dipendenti da fatti di servizio…”.

Nella parte finale della domanda, però il ......ha richiamato l’artico 57 del D.P.R. n. 686 del 1957, riguardante la concessione dell’equo indennizzo e non l’aggravamento di una precedente infermità.

Con decreto del 10 ottobre 1991, n. 221/11, il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda, ritenendo che le infermità riscontrate al Sig. ........ nel 1990, devono considerarsi aggravamento delle infermità gastroduodenite e dell’iniziale stato anossico della parete miocardia.

Nel preambolo del decreto Ministeriale è precisato che al ricorrente è stato liquidato in precedenza, l’equo indennizzo per le seguenti infermità: 1) gastroduodenite; 2) lievi note di sofferenza subendocardiaca.

Nel dispositivo dello stesso decreto è chiarito che l’infermità n. 2  (lievi note di sofferenza subendo cardiaca), è stata diagnosticata come “grave cardiopatia post infartuate già sottoposto a quadruplice by pass aortocoronarico”.

In tal modo, detto dicastero ha voluto dimostrare che la citata grave cardiopatia costituisce l’aggravamento delle lievi note di sofferenza subendo cardiaca e che non si tratta, perciò di una nuova infermità.

Il Ministero ha prodotto in giudizio il parere della propria Direzione Centrale di Sanità del 16 ottobre 1991 (allegato n. 10 dei documenti depositati il 5 gennaio 1995), quindi dopo l’emanazione del provvedimento ministeriale impugnato, dal quale si desume che l’infermità “grave cardiopatia ischemica post infartuate già sottoposto a quadruplice by pass aortocoronarico”, deve considerarsi aggravamento  dell’iniziale stato anossico della parete miocardica risalente al 1973, diagnosticato come sindrome coronaria intermedia e successivamente evoluta in “infarto del miocardio” nel 1974.

In tal modo, il Ministero ha chiarito ulteriormente, perché si trattava di aggravamento di una precedente infermità e non di una ed ulteriore e sopravvenuta. 

Nel medesimo parere è precisato che il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Piacenza nel 1987, di “esiti stabilizzati di pregresso by pass aorto – coronario di grado non invalidante in atto con buon compenso emodinamico” è espressione non di guarigione ematopatologica, poiché manca la restitutio in integrum, ma di sola idoneità al servizio.

In proposito va chiarito che il ....... non poteva considerarsi guarito, perché la recuperata efficienza cardiaca non derivava da una guarigione, ma dall’impianto di quattro by pass aortocoronarici.

Ne consegue che è fondato ed assorbente il motivo del ricorso in appello, con il quale il Ministero sostiene (pag. 7 del ricorso), che è di tutta evidenza come l’anzidetta infermità cardiaca è una evoluzione peggiorativa dell’affezione “lievi note di sofferenza subendocardiaca”, indennizzata con D.M. n. 860/73, poiché, come precisato anche dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento del medesimo Ministero, la grave cardiopatia deve considerarsi aggravamento dell’iniziale stato anossico della parete miocardica risalente al 1973, diagnosticata come sindrome coronaria intermedia e successivamente evoluta in infarto del miocardio nel 1974.

Il ricorso in appello, pertanto è fondato e va accolto in quanto trattasi di aggravamento di menomazione già in precedenza indennizzata e non di nuova menomazione, e che la rivalutazione del precedente equo indennizzo era stato richiesto dopo il decorso di 5 anni.

Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellato alle spese ed agli onorari di giudizio che sono liquidati in complessive euro tremila/oo, per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’ impugnata sentenza e respinge il ricorso in primo grado.

Condanna l’appellato al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che sono liquidate in euro tremila/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2004, con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

Stenio                         RICCIO                     Presidente

Antonino                     ANASTASI                 Consigliere

Vito                             POLI                          Consigliere 

Carlo                           DEODATO                 Consigliere

Carmelo                 PELLICANÒ               Consigliere, est.

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

     Carmelo Pellicanò     Stenio Riccio  
 

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

28/02/2005

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

     per Il Dirigente

   dott. Antonio Serrao

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N.R.G.  103/1995


 

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