CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 18 novembre 2003 n. 7313 - Pres. Elefante, Est. Marchitiello - Caldani (Avv.ti Raggi, Rusca e Pernotti) c. Comune di Sanremo (Avv.ti Mauceri e Romanelli) - (conferma T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 dicembre 1997, n. 418).

1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Crediti retributivi - Interessi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento - Dalla data di adozione del provvedimento.

2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Crediti retributivi - Interessi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Nel caso di provvedimenti di inquadramento - Dalla data di adozione dei provvedimenti di inquadramento.

1. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.

2. Il principio secondo cui gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di adozione del relativo provvedimento vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti siano stati disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati (1).

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(1) V. in prec. Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5909, in Foro amm. CDS 2002, 2388, secondo cui il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. In tale caso, la data di maturazione del credito è quella della scadenza legalmente prevista, e gli atti che l'amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare hanno solo natura ricognitiva o dichiarativa. In altri casi, invece, il diritto patrimoniale trova origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti. Nel primo caso l'eventuale adempimento eseguito con ritardo dà automaticamente luogo al dovere, per l'amministrazione, di procedere al pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione delle somme capitali che deriva direttamente dalla legge. Nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme. In tale caso, quindi, il diritto al conseguimento degli oneri accessori può sorgere solo nel caso in cui il pagamento viene disposto con ritardo rispetto all'adozione dell'atto.

 

 


 

FATTO

Le Sigg.re Carla Caldani, Antonella Crespi, Wanda Faraldi, Silvana Bellomi, Assunta Rostri, Gianna Maglio, Teresa Scarpulla, Giannina Facciolini, Maria Carla Trianni e Maria Rillotta, dipendenti del Comune di San Remo, con sentenza del 10.1.1984, n. 576, confermata in appello con la decisione di questa Sezione del 31.1.1991, n. 86, ottenevano l’annullamento delle deliberazioni della Giunta Municipale del 30.12.1981, n. 5460, e del Consiglio comunale del 5.10.1982, n. 217, di approvazione delle procedure di inquadramento in applicazione dell’art.2 del D.P.R. n. 191 del 1979.

Le Sigg.ra Caldani e le altre dipendenti del Comune di San Remo sopra indicate venivano inquadrate, in sede di esecuzione della predetta sentenza, con la deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660, nel V livello retributivo superiore a quello ad esse assegnato in precedenza.

Gli arretrati vennero corrisposti a partire dal mese di dicembre del 1993.

Le interessate adirono il T.A.R. della Liguria chiedendo l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del 29.9.1994, n. 1575, con la quale il Comune di San Remo aveva negato la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (ricorso n.1402/1995).

Con un’autonoma impugnativa (ricorso n. 30/1996), le predette dipendenti del Comune di San Remo chiedevano il riconoscimento del loro diritto ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli arretrati retributivi.

Il Comune di San Remo si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. della Liguria, II Sezione, con la sentenza del 13.12.1997, n. 418, riuniti i due ricorsi, li rigettava.

Le Sigg.re Carla Caldani, Antonella Crespi, Wanda Faraldi, Silvana Bellomi, Assunta Rostri, Gianna Maglio, Teresa Scarpulla, Giannina Facciolini, Maria Carla Trianni e Maria Rillotta appellano la predetta sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Il Comune di San Remo resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 10.6.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Le Sigg.re Carla Caldani, Antonella Crespi, Wanda Faraldi, Silvana Bellomi, Assunta Rostri, Gianna Maglio, Teresa Scarpulla, Giannina Facciolini, Maria Carla Trianni e Maria Rillotta, dipendenti del Comune di San Remo, appellano la sentenza del 13.12.1997, n. 418, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha respinto previa riunione due loro ricorsi.

Con il primo di tali ricorsi, le appellanti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del 29.9.1994, n. 1575.

Il Comune di San Remo, con tale deliberazione, aveva respinto la domanda delle attuali appellanti diretta ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 1.1.1978 sulle somme liquidate a titolo di emolumenti arretrati a seguito del loro inquadramento nella V qualifica funzionale con decorrenza da tale data operato con la deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660.

Con un secondo ricorso, le appellanti avevano chiesto l’accertamento in via autonoma del loro diritto a percepire retroattivamente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle predette somme.

L’appello è infondato nel merito.

La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente relative al ricorso di primo grado.

Le appellanti fondano la loro pretesa ad ottenere retroattivamente gli interessi e la rivalutazione economica sulla sentenza del 10.1.1984, n. 576 (confermata in appello, con la decisione di questa Sezione del 31.1.1991, n. 86), con la quale il T.A.R. aveva annullato le deliberazioni della Giunta Municipale n. 5460 del 1981 e del Consiglio comunale n. 217 del 1982.

Il Comune di San Remo, con tali deliberazioni, aveva approvato le operazioni di inquadramento dei dipendenti comunali predisposte da un’apposita Commissione per la valutazione delle mansioni dei dipendenti in applicazione dell’art. 2. del D.P.R. 1.6.1979, n. 191.

Tali deliberazioni, su ricorso di alcuni dipendenti comunali, tra i quali le attuali appellanti, venivano annullate dal T.A.R. con la richiamata sentenza n. 576 del 1984.

L’annullamento era stato determinato dalla illegittima formulazione dei criteri destinati a presiedere all’inquadramento dei dipendenti comunali che risultavano affetti da difetto di motivazione.

L’annullamento quindi, poneva nel nulla soltanto i criteri di inquadramento stabiliti dalla Commissione per la valutazione delle mansioni dei dipendenti e solo indirettamente riguardava le posizioni delle attuali appellanti.

Il Comune appellato esattamente rileva sul punto che, con tale sentenza, il T.A.R. non ha disposto un diverso inquadramento delle attuali appellanti.

Le appellanti, in base alla rinnovazione delle operazioni di inquadramento, sono state quindi inquadrate nel V livello retributivo, con decorrenza retroattiva al 1.10.1978 con la già citata deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660, e hanno ricevuto il conguaglio tra quanto spettante in base ai nuovo inquadramenti e il trattamento economico fino ad allora in godimento a partire dal dicembre del 1993.

Ciò premesso, rileva la Sezione che la domanda diretta dalle appellanti ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria retroattivamente dal 1981 sulle somme ad esse spettanti in forza dell’inquadramento nel V livello retributivo, correttamente è stata rigettata dal T.A.R. con la sentenza appellata.

Secondo principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.

Ciò vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati (IV, 29.10.2002, n. 5909).

Le appellanti sono state inquadrate nel V livello funzionale, come si è già rilevato, non in esecuzione della sentenza del T.A.R. del 10.1.1984, n. 576, ma con la già citata deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660 e, quindi, come correttamente ritenuto dal T.A.R., ad esse spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria solo a partire dalla data di tale deliberazione.

La sentenza appellata, in conclusione, va confermata.

Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 10.6.2003, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Francesco D’Ottavi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Est.

Aniello Cerreto Consigliere

Carlo Deodato Consigliere

Depositata in segreteria in data 18 novembre 2003