SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)    
ha pronunciato la seguente                                           
                              DECISIONE                              
sul ricorsi in appello n. 712, n. 713, 714, 715, 716 e 717 tutti  del
2001, proposti rispettivamente dai sig.ri A. B.,  A. C.,  A. D.,  A. E.,  A. G.  e
A. F.,  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Antonio
Pancallo e con lo stesso elettivamente domiciliati presso  lo  studio
dell'avv. E. Mazzocco, in Roma, Via Ugo Bassi, n. 3;                 
                               contro                                
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,  ed  il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante
in carica, non costituiti in questo grado di giudizio;               
                         per l'annullamento                          
delle sentenze n. 6437, n. 6438, n. 6442, n. 6445, n. 6446 e n.  6449
del 27 luglio 2000 rese inter  partes  dal  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Lazio;                                                 
Visto il ricorso con i relativi allegati;                            
Viste le memorie prodotte dalle parti  appellanti  a  sostegno  delle
proprie difese;                                                      
Relatore alla pubblica udienza del 4 maggio 2004 il Consigliere  Dedi
Rulli; nessuno presente per le parti;                                
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:             

Gli odierni appellanti, tutti sottufficiali appartenenti all'arma dei Carabinieri, in servizio permanente effettivo, con separati ricorsi proposti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, impugnavano le note del Comando Generale con le quali era stata repinta la loro richiesta di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 della L. n. 100 del 10 marzo 1987, diniego motivato sul rilievo che il loro stato di celibi comportava l'obbligo di alloggiare in caserma con la conseguenza che nessun diritto in tal senso gli stessi potevano vantare.
Il Tribunale adito adito ha respinto i ricorsi osservando che l'obbligo di accasermamento è venuto meno solo con la modifica dell'art. 264 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri avvenuta in data 15 aprile 1992.
Con separati atti, notificati in data 9 gennaio 2004, gli interessati hanno impugnato le predette decisioni ritenendo che le stesse viziate per perplessità della motivazione atteso che, come peraltro già sottolineato in primo grado, l'obbligo in questione era venuto meno ancor prima della predetta formale modifica, quando, con successive circolari, l'Amministrazione aveva concesso la possibilità di alloggiare fuori caserma per giustificate e comprovate ragioni senza alcuna autorizzazione.

Concludono, dunque, per l'accoglimento dell'appello e per l'annullamento della sentenza impugnata.
Hanno, infine, depositato memorie difensive con le quali insistono nelle argomentazioni svolte e nelle già rassegnate conclusioni.
Non risulta costituita l'Amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2004, si richiesta del difensore delle parti appellanti, la controversia è stata spedita in decisione.

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe in quanto aventi ad oggetto una identica questione.

2. Il giudice di primo grado è pervenuto alla soluzione negativa qui contestata sul rilievo che, presenza di un obbligo per gli interessati di alloggiare in caserma (obbligo che è venuto meno solo con la modifica del regolamento interno, intervenuta in data 14 aprile 1992) non vi è titolo per la corresponsione della indennità rivendicata.
Le argomentazioni svolte e le relative conclusioni appaiono al Collegio da condividere.
Esistono, invero, precedenti della Sezioni dai quali non vi è motivo di discostarsi.
Si è, infatti, ritenuto che il personale dell'arma dei Carabinieri, nell'ipotesi di trasferimento d'ufficio, abbia diritto all'emolumento in questione, ad eccezione di soggetti celibi obbligati ad alloggiare in caserma, prima della ricordata modifica del regolamento (Sez. n. 262 dell'11 febbraio 1998).
In proposito vengono in rilievo le seguenti disposizioni: - l'art. 1, comma 3, della l. n. 100 del 1987, espressamente recita: "Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio enon compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma".
- l'art. 48 del D.P.R. n. 545 del 16 luglio 1986 (regolamento di disciplina militare) che impone a tutti i militari di alloggiare in caserma fatta salva diversa autorizzazione del comandante di reparto;
- l'art. 264 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, nel testo vigente all'epoca del trasferimento degli interessati, che ribadiva il predetto obbligo, salvo quanto previsto dal successivo art. 336 che consentiva ai sottufficiali, agli appuntati ed ai carabinieri celibi, previa richiesta, di "alloggiare fuori caserma;
- ed infine il nuovo testo del ricordato art. 264, con la modifica del 1992, ha fatto venir meno il detto obbligo, fatto salvo, comunque, il rispetto di alcuni altri obblighi disciplinati dal successivo art. 336.
Da una attenta lettura delle richiamate disposizioni, nel loro succedersi nel tempo, emerge, dunque, che, fino al 1992, la regola generale era quella dell'alloggiamento in caserma che poteva essere derogata previa richiesta (e conseguente autorizzazione).
E non vale, per giungere ad opposte conclusioni, il richiamo al precedente di questa Sezione (decisione n. 5199 del 28 settembre 2000), non sufficiente motivato sul punto e, peraltro, rimasto isolato.
A conferma di quanto sopra è opportuno, ancora ricordare come analoga soluzione sia stata trovata per i militari del Corpo della Guardia di Finanza rispetto ai quali la Sezione ha precisato che ai sottufficiali finanzieri celibi era imposto l'obbligo di alloggiare in caserma ai sensi dell'art. 7 del D.M. 30 novembre 1991 con esclusione dell'indennità in esame, fatta salva l'autorizzazione del Comandante di reparto (cfr. decisioni n.419 del 1 febbraio 2001 e n. 384 del 25 gennaio 2003).
3. In conclusione gli appelli in epigrafe, di cui si dispone la riunione, devono essere respinti con conseguente conferma delle sentenze di primo grado.
Sussistono, tuttavia, motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese e degli onorai del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 4 maggio e del .... 2004, in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Lucio Venturini Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, estensore
Antonino Anastasi Consigliere
Vito Poli Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 DIC. 2004.