ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - AVANZATA DA UN CANDIDATO NON AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO - VA LIMITATA AGLI ATTI RELATIVI ALLA (FASE DELLA) SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE - Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza 7 aprile 2003, n. 1837
Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza 7 aprile 2003, n. 1837
1. Le garanzie e le tutele approntate in tema di esercizio del diritto di accesso dalla legge n. 241/1990, non vanno interpretate ed applicate in maniera acritica e generalizzata, ma finalisticamente ed in ragione dell'effettivo scopo che la normativa stessa si prefigge: quello di garantire appunto attraverso la diretta conoscibilità di atti e documenti un'effettiva azionabilità della tutela giurisdizionale con l'ovvia, logica conseguenza che l'esercizio del diritto strumentale va correlato a quelle situazioni direttamente connesse con l'esercizio del diritto potenziale e non può estendersi indiscriminatamente nei confronti di atti e documenti del tutto "indifferenti" ai fini di tale tutela.
2. In caso di richiesta di accesso agli atti di una procedura concorsuale avanzata da un candidato non ammesso a partecipare al concorso, mentre da un lato va riconosciuto, garantito e tutelato il diritto del richiedente ad ottenere copia di tutta la documentazione relativa alla (fase della) sua esclusione dalla procedura concorsuale, l'esercizio del diritto non può essere indiscriminatamente esteso ad atti e documenti successivi, attinenti a fatti e persone relativi ad altra ed autonoma fase procedimentale e del tutto "indifferenti" per la potenziale garantita tutela.
(Omissis)
FATTO
L'appellante Azienda Ospedaliera "Istituti ospitalieri di
Cremona" corrente in Cremona, Viale Concordia n.1 in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. P. C., espone:
1) L'Azienda appellante ha indetto pubblico concorso per la copertura di un
posto di Dirigente Ingegnere (ruolo professionale - profilo professionale:
ingegneri) con assegnazione lavorativa al Servizio di tecnologie Biomedicali.
2) Fra i "requisiti specifici di ammissione" sono stati previsti il "diploma
di laurea in ingegneria elettronica", la "abilitazione all'esercizio
professionale", la "iscrizione all'albo professionale degli ingegneri" e
cinque anni di servizio con la medesima professionalità o con qualifiche di 8°
e 9° livello, surrogabili da attività con rapporto professionale o di
collaborazione coordinata e continuativa di pari rilevanza.
3) L'Ing. F. D., attuale appellato, in possesso del solo diploma di laurea e,
quindi, chiaramente privo dei requisiti di cui alle lett. b) e c) del bando,
ha chiesto di partecipare al concorso. Ciò nella pretesa, del tutto infondata,
che l'aver sostenuto alcuni esami facenti parte del normale curriculum della
facoltà potesse essere equipollente all'abilitazione e all'iscrizione
all'Albo.
4) L'Amministrazione ha preso in considerazione la domanda dell'Ing. D. e,
naturalmente, non ha potuto che deliberare la non ammissione dello stesso. Ha
comunque, ampiamente motivato, richiamando i requisiti suddetti del bando e
dando atto che l'Ing. D. non ne era in possesso.
5) L'Ing. F. D., anziché prendere atto della mancanza, da parte sua, delle
condizioni per l'ammissione, ha iniziato ad inoltrare una serie di richieste
dirette ad ottenere la documentazione inerente al concorso, e in particolare
con nota 2 gennaio 2002 ha chiesto, genericamente, "tutta la documentazione
relativa al concorso" e, in particolare gli "atti deliberativi con cui è stato
designato il vincitore" e i "quesiti proposti ai candidati".
6) Con nota 11 gennaio 2002, gli Istituti Ospitalieri di Cremona hanno
riscontrato la richiesta, chiarendo che l'Ing. F. D., non essendo stato
ammesso, non aveva titolo per richiedere le copie delle fasi della procedura
concorsuale successive all'ammissione.
7) L'Ing. D. ha presentato ulteriore domanda in pari data ribadendo la
precedente richiesta e in particolare, chiedendo copia dei seguenti atti: -
busta della lettera raccomandata da lui inviata; - verbali del concorso e
domande proposte ai candidati; - dati anagrafici del vincitore; - ogni altro
documento al quale egli aveva diritto di accesso (senza specificare quale).
8) Con nota 24 gennaio 2002 l'Amministrazione ha trasmesso le copie della
domanda del richiedente e della relativa busta, riconfermando, per il resto,
le ragioni del diniego.
9) L'Ing. F. D. ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia - Brescia notificato
il 6 febbraio 2002.
Il T.A.R. ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso al 19 febbraio
2002.
L'Amministrazione, che intendeva costituirsi e si apprestava a deliberare in
tal senso non ha avuto il tempo materiale per disporre gli atti
consequenziali.
Il T.A.R., inaudita altera parte e senza alcuna istruttoria, ha accolto il
ricorso, con sentenza 19 febbraio-14 maggio 2002 n.846. La sentenza è stata
notificata il 18 maggio 2002.
11) L'Ing. F. D. ha proposto ricorso straordinario notificato anche al
controinteressato.
Avverso la suddetta sentenza propone appello l'Azienda Istituti Ospitalieri di
Cremona per i seguenti motivi.
Il T.A.R. ha assunto quale presupposto l'esposizione dei fatti contenuta nel
ricorso dell'Ing. F. D.. E, come si è osservato, l'estrema ristrettezza dei
tempi non ha consentito all'Amministrazione di costituirsi, né il T.A.R. ha
inteso esercitare i poteri istruttori che pure gli sono attribuiti, onde
acquisire un quadro più completo della situazione. Secondo l'appellante ciò
appare tanto più criticabile se si considera che, essendo stato il ricorso
fulmineamente fissato a pochi giorni dalla notifica, il deposito della,
succinta, decisione è avvenuto tre mesi dopo. La sentenza ha aderito
acriticamente anche alle tesi di diritto del ricorrente, senza porsi il
problema della delimitazione del diritto all'accesso, diritto che certamente
sussiste ma che va contemperato con quello alla riservatezza con riguardo alla
stessa Amministrazione e ai soggetti privati interessati al procedimento.
Secondo l'Istituto il diritto all'accesso non ha alcun limite solo con
riferimento ad atti e documenti riguardanti il solo richiedente. Come si è
osservato e come riconosce lo stesso T.A.R. copia della documentazione
inerente al candidato richiedente è stata tempestivamente trasmessa. E,
contrariamente a quanto assume il Tribunale detti documenti sono stati
trasmessi completi di ogni elemento, data e numeri di protocollo compresi. Per
il resto, il diniego dell'Amministrazione era pienamente giustificato, in
quanto il diritto all'accesso va, infatti, correlato alla sussistenza di un
interesse giuridicamente protetto. Tale è, certamente, quello inerente alla
tutela giudiziale di un diritto od interesse legittimo.
L'appellante rileva l'assoluta mancanza di titolo legittimante da parte
dell'istante a richiedere copia dei verbali del concorso, delle domande
rivolte ai candidati ammessi ed in genere degli atti relativi al procedimento
successivi alla fase dell'ammissione, in quanto l'appellante poteva impugnare
solo la propria non ammissione, ed era portatore di un qualificato interesse
all'accesso solo per gli atti ed i documenti che potevano avere una rilevanza
a tale fine: la delibera concernente l'ammissione dei candidati, la
documentazione propria ed - eventualmente - anche quella dei candidati
ammessi, qualora intendesse verificare la correttezza, la logicità e la
imparzialità dei criteri seguito nel valutare, per sé e per gli altri
aspiranti, la sussistenza dei requisiti speciali del bando.
Il T.A.R. ha, genericamente, disposto l'accesso per tutti gli "atti
ulteriori", senza preoccuparsi neppure di individuarli, accertando, per
ciascuno di essi la rilevanza ai fini della tutela degli interessi e senza
neppure preoccuparsi, con opportuna istruttoria, di fare una verifica al
riguardo. E, nel dispositivo, ha fatto riferimento, in modo ancor più
generico, "a tutti gli atti del procedimento concorsuale per la copertura del
posto di ingegnere dirigente".
L'appellante osserva poi che, quanto alle generalità del vincitore del
concorso, si aggiunge che l'Ing. F. D. ne era comunque a conoscenza attraverso
la graduatoria regolarmente pubblicata. Egli ha, del resto, proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, notificando l'atto al suddetto
vincitore, quale controinteressato.
L'appellante conclude per la riforma dell'impugnata sentenza con ogni
consequenziale statuizione di legge.
Si è costituito in giudizio l'Ing. F. D. la cui difesa con analitica memoria
deduce l'infondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 il ricorso veniva trattenuto in
decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con l'appello in
esame viene impugnata la sentenza n.846/02, del 14 maggio 2002, con cui il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, ha accolto il
ricorso proposto dall'attuale appellato per ottenere l'accesso agli atti del
procedimento concorsuale per titoli ed esami per la copertura di un posto di
dirigente ingegnere presso l'Azienda intimata.
Come pure considerato in precedenza l'originario ricorrente attuale appellato,
aveva chiesto di poter partecipare alla menzionata procedura concorsuale da
cui era stato escluso per mancanza di requisiti essenziali. Da tale
circostanza è nato un complesso contenzioso inerente sia al merito della
vicenda (per cui l'attuale appellato ha proposto autonomo ricorso
straordinario al Capo dello Stato) sia, ed è quello esaminato in questa sede,
quello relativo al diritto di accesso alla documentazione, diritto prontamente
attivato dall'interessato e sviluppatosi in sede giurisdizionale con
l'emanazione (ex artt.7, 9 e 10 della Legge n.241/1990) dell'impugnata
sentenza.
Contro tale decisione la ricorrente Amministrazione rileva che nella
fattispecie non era stato in alcun modo violato l'esercizio del diritto di
accesso da parte dell'attuale appellato, ma che l'estrinsecazione di tale
diritto doveva essere limitata alla sussistenza di un interesse qualificato e
giuridicamente protetto e quindi, nel caso in esame, agli atti relativi alla
mancata ammissione dell'appellato alla procedura concorsuale, non potendosi
estendere ad atti e documenti successivi a tale fase, peraltro coinvolgenti
anche altri fatti e altre persone, indifferenti ai fini della tutela
dell'interesse presupposto e vantato dall'appellato. Viceversa la decisione
impugnata ha erroneamente esteso l'esercizio del diritto a "tutti gli atti"
del procedimento concorsuale.
Le censure sono fondate ed il ricorso va parzialmente accolto.
Invero, come esattamente rilevato dall'appellante Amministrazione, le garanzie
e le tutele approntate in tema di esercizio del diritto di accesso dalla
richiamata L. n.241/1990, non vanno interpretate ed applicate in maniera
acritica e generalizzata, ma finalisticamente ed in ragione dell'effettivo
scopo che la normativa stessa si profigge: quello di garantire appunto
attraverso la diretta conoscibilità di atti e documenti un'effettiva
azionabilità della tutela giurisdizionale con l'ovvia, logica conseguenza che,
come ripetutamente affermato da questa Sezione, l'esercizio del diritto
strumentale va correlato a quelle situazioni direttamente connesse con
l'esercizio del diritto potenziale e non può estendersi indiscriminatamente
nei confronti di atti e documenti del tutto "indifferenti" ai fini di tale
tutela.
Così nella fattispecie mentre da un lato va riconosciuto, garantito e tutelato
il diritto dell'originario ricorrente ad ottenere copia di tutta la
documentazione relativa alla (fase della) sua esclusione dalla procedura
concorsuale, l'esercizio del diritto non può essere indiscriminatamente
esteso, come affrettatamente sancito dall'impugnata decisione, ad atti e
documenti successivi, attinenti a fatti e persone relativi ad altra ed
autonoma fase procedimentale e del tutto "indifferenti" per la potenziale
garantita tutela.
Conclusivamente quindi l'appello va accolto, e nei limiti e per i motivi
menzionati va riformata l'impugnata sentenza.
(Omissis)