CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 ottobre 2003 n. 6746 - Pres. Quaranta, Est. Branca – Comune di Ancona (Avv. Follieri) c. Mandolesi (Avv. Truja) - (accoglie l’appello e, in riforma di T.A.R. Marche, 24 ottobre 1997 n. 1020, rigetta il ricorso di primo grado).

Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Sanzione della dispensa dal servizio e/o del licenziamento - Nel caso di assenza sistematica dal servizio senza permesso del capo ufficio, e senza timbratura di cartellino - Scarso rendimento - Si configura - Legittimità – Fattispecie.

Il comportamento del pubblico dipendente consistente nell’assenza sistematica dal luogo di lavoro – senza autorizzazione del capo ufficio e senza timbratura di cartellino - ripetuta più volte in un breve arco di tempo (quindici giorni), ed in orari variabili, costituisce fatto denotante, da un lato, grave abuso di ufficio e difetto di senso morale, e, dall’altro, scarso rendimento per incapacità di osservare gli obblighi di servizio.

Pertanto, tale comportamento, implicando un grave abuso di fiducia e scarso senso morale, assume un gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e, consequenzialmente, da giustificare l’adozione da parte della P.A. datrice di lavoro del provvedimento di licenziamento del dipendente (alla stregua del principio, il suddetto comportamento del dipendente, collaboratore amministrativo, è stato considerato idoneo ad integrare le ipotesi previste dall’art. 25, comma 6, lettere E e/o G del vigente contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali).

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(1) V., in materia, per quanto di interesse, T.A.R. Trentino Alto Adige, sentenza 4 giugno 1991 n. 78, in I T.A.R. 1991, I, 2924, secondo cui sia nel rapporto di impiego di ruolo che in quello non di ruolo, l'ipotesi dello scarso rendimento, idonea a giustificare la risoluzione immediata, non può esaurirsi in un unico episodio, ma va configurata in relazione ad una molteplicità di fatti - sia pure attinenti specificamente alle qualità e quantità delle prestazioni lavorative del dipendente - che rivelino,nel loro insieme, l'inettitudine del medesimo impiegato a raggiungere il normale rendimento richiesto dal tipo di mansioni inerenti al suo ufficio.

 

 

 

 


 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Mandolesi Romolo, dipendente del Comune di Ancona con qualifica di collaboratore amministrativo, avverso la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di quattro mesi.

Il TAR ha ritenuto che la sanzione inflitta non fosse pertinente agli addebiti contestati, in quanto le ripetute assenze dal servizio senza autorizzazione e le stesse assenze senza smarcamento del cartellino non potessero inquadrarsi tra i comportamenti indicati nell’art. 25 punto 6, lettere E e/o G del contratto collettivo vigente.

Il Comune di Ancona ha proposto appello censurando la sentenza e chiedendone la riforma.

Il sig. Mandolesi si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

La domanda di sospensione degli effetti della sentenza è stata accolta con ordinanza di questa Sezione n. 506 del 27 marzo 1998.

Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

A fondamento dell’impugnato provvedimento disciplinare di licenziamento con preavviso sta la affermazione dell’Amministrazione che i fatti contestati all’appellato integrano le ipotesi previste dall’art. 25, comma 6, lettere E e/o G del vigente contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali, e precisamente: lett. E "insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio"; lett. G. "violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, rivestente gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro".

Il TAR ha ritenuto che tali ipotesi di illecito disciplinare non fossero pertinenti ai fatti contestati all’incolpato, trattandosi di circa 25 episodi di assenza dal servizio di durata variabile, commessi in un arco di tempo tra il 20 maggio e l’8 giugno 1995 senza l’autorizzazione del capo ufficio, e, inoltre, senza timbratura del cartellino, sicché il dipendente è risultato comunque in servizio durante l’assenza ed ha percepito la relativa retribuzione.

Con riguardo all’addebito riferito alla violazione sub lett. E, il TAR ha osservato che l’assenza dal servizio non è di per sé sintomo di insufficiente rendimento, ma a tale riguardo l’appellante Amministrazione espone che la norma in esame prevede anche l’incapacità di osservare gli obblighi di servizio tra i quali certamente rientra quello dell’osservanza dell’orario e della lealtà e onestà del comportamento.

La tesi dell’Amministrazione va condivisa.

Il provvedimento impugnato infatti, per questo aspetto, non è motivato con riguardo alla scarsezza o insufficienza del rendimento, ma, appunto, con l’incapacità di osservare gli obblighi di servizio. Ne consegue che il rilievo accolto dai primi giudici, come riferito all’insufficienza di rendimento non può essere condiviso, mentre l’Amministrazione ha espresso una valutazione severa, ma non illogica né estranea alla previsione contrattuale.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al diverso addebito di infrazione riferita alla lett. G. dell’art. 25.

La sentenza ha accolto il ricorso rilevando che la motivazione del provvedimento non dà sufficiente conto della gravità della violazione dei doveri di comportamento addebitata, alla stregua della previsione di cui all’art. 25 comma 1, nel quale si elencano diverse situazioni ed ipotesi di condotta particolarmente grave: intenzionalità, rilevanza degli obblighi, posizione di lavoro occupata, danno o pericolo causato all’Amministrazione, circostanze aggravanti o attenuanti, concorso di più lavoratori.

La tesi non può essere condivisa.

Va tenuto presente che la motivazione reca anche una valutazione dei comportamenti sanzionati alla stregua dell’art. 97 del Regolamento organico per il personale del Comune di Ancona, di cui non si è fatta applicazione in forza dell’art. 41 del C.C.N.L. vigente, che, per i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore, attribuisce prevalenza alle sanzioni disciplinari dell’Accordo stesso, se più favorevoli.

La Commissione disciplinare ha infatti qualificato il comportamento dell’assenza sistematica senza permesso e senza timbratura di cartellino, ripetuta più volte nell’arco di quindici giorni, in orari variabili, come fatti denotanti grave abuso di fiducia e difetto di senso morale.

Non è contestabile, quindi, che l’Amministrazione abbia espresso una valutazione in merito ai fatti contestati, affermando che il comportamento sanzionato, implicando grave abuso di fiducia e scarso senso morale, assumeva una gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, come richiesto dalla lett. G dell’art. 25 del C.C.N.L.

Deve quindi escludersi che vi sia stata una errata applicazione della normativa sotto il profilo del difetto di motivazione.

Le censure avanzate in primo grado, ed assorbite dalla sentenza in esame, sono state riproposte dall’appellato nei suoi scritti difensivi, ma non sembrano meritevoli di accoglimento.

Il motivo, con il quale si afferma che i fatti contestati non sono stati provati, non è sorretto da argomentazioni adeguate, a fronte della ammissione, ripetuta nelle memorie, di essersi avvalso con le modalità contestate di permessi spettanti al ricorrente. La precisazione che l’infrazione sarebbe stata di estensione più ridotta di quella addebitata non è suffragata da alcuna precisa indicazione di quali delle assenze contestate non si sarebbe verificata.

L’istruttoria condotta dalla Commissione di disciplina, d’altra parte, ha fatto registrare anche l’audizione, su richiesta dell’incolpato, del Capo Ufficio autore della nota diretta al Sindaco, recante, sotto la propria responsabilità, la puntuale elencazione delle assenze riscontrate.

In conclusione non si ravvisano elementi per accogliere la tesi che i fatti contestati dovessero ritenersi non provati.

L’altra censura non esaminata concerneva l’eccesso di potere per sviamento, nel quale l’Amministrazione sarebbe caduta dando corso ad un intento persecutorio che avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni del Capo Ufficio durante l’audizione cui si è fatto cenno più sopra.

La censura è inconsistente. Le frasi pronunciate dal Capo Ufficio non sono andate al di là di un invito a "rigare dritto" per evitare di procurarsi conseguenze spiacevoli, una iniziativa che non può considerarsi viziata da finalità persecutorie, essendo rivolta ad un dipendente già incorso in procedimenti disciplinari.

Né alcun elemento idoneo a provare lo sviamento può essere ravvisato nella mancata contestazione immediata delle infrazioni commesse. La circostanza, che lo stesso appellato si limita a qualificare come "sospetto", non trova riscontro nei fatti, perché l’illecito, conclusosi, come condotta unitaria, l’8 giugno 1995, fu rappresentato all’autorità procedente il successivo 20 giugno e contestato all’interessato il 28 dello stesso mese.

Il conclusione l’appello deve essere accolto con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2003 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Quaranta Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Francesco D’Ottavi Consigliere

Marzio Branca Consigliere est.

L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca   F.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria in data 30 ottobre 2003.