REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.709/09

Reg.Dec.

N. 2571 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2571 del 2003, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. --

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n. 3336 del 16 dicembre 2002.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore all’udienza del 7 novembre 2008 il Consigliere --

     Ritenuto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

     1. Con  ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana @@@@@@@ @@@@@@@ domandava l'annullamento del provvedimento della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche presso il  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - X Divisione, prot.n. 27739/2001 del 2 agosto 2001; nonchè del provvedimento della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche presso il  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - X Divisione, prot.n. 4182/01 del 3 agosto 2001, ricevuta in data 18 agosto 2001. Domandava, altresì, il risarcimento dei danni consequenziali.

     A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di  violazione di legge ed eccesso di potere.

     Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali.

     Con sentenza 3336 del 16 dicembre 2002 il TAR accoglieva il ricorso, condannando l’Amministrazione al risarcimento dei danni.

     2. La sentenza è stata appellata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello @@@@@@@ @@@@@@@.

     La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

     1. @@@@@@@ @@@@@@@, vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato in servizio a @@@@@@@, ha impugnato col ricorso originario i provvedimenti di diniego del trasferimento al comando stazione CITES di @@@@@@@ (31 luglio 2001) e alle altre sedi richieste (3 agosto 2001). Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del Direttore generale in data 27 dic. 2001, nella parte in cui include la sezione staccata di Punta Raisi fra le sedi di servizio alle quali assegnare a fine corso i vice sovrintendenti di nuova nomina.

     Il TAR ha accolto la censura di violazione dell’art. 33, comma 5 L. n. 104 del 1992, che, nel testo modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53 ( Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.")

     Infatti con i primi due provvedimenti impugnati l'Amministrazione non aveva dimostrato che il trasferimento del ricorrente fosse impossibile, limitandosi a richiamare esigenze di utile impiego del personale. Inoltre la sezione staccata di Punta Raisi è stata inclusa (sia pur inspiegabilmente nella tabella relativa alle sedi della Calabria) fra quelle disponibili e quindi astrattamente (anche se non necessariamente) utilizzabili per l'assegnazione di vice sovrintendenti di nuova nomina.

     Appella l’Amministrazione deducendo l’erroneità della sentenza, da un lato nella valutazione delle ragioni che possono ostare al trasferimento, dall’altro nella statuizione risarcitoria in assenza di prova della responsabilità dell’Amministrazione.

     2. L’appello è fondato quanto al capo di sentenza relativo al risarcimento del danno.

     La domanda di risarcimento del danno è stata accolta con riguardo al periodo in cui – disponibile un posto per il trasferimento – l’appellato, non avendolo ottenuto, si è posto in congedo dal servizio, al fine di prestare assistenza ai genitori, così perdendo il trattamento retributivo.

     La sentenza non ha, però, considerato – come censura l’appellante – che la decisione di mettersi in congedo costituisce causa sopravvenuta da sé sola sufficiente a determinare l’evento di danno (art. 41, comma 2 Cp). Potrebbe diversamente opinarsi solo qualora risultasse che tale scelta sia stata una conseguenza obbligata del diniego di trasferimento, in modo che la sospensione del rapporto di impiego risulti essere l’effetto normale ed ordinario della volontà della P.A. di non consentire il trasferimento: in tale ipotesi, infatti, non sarebbe spezzato il nesso di derivazione tra condotta dell’Amministrazione e perdita della retribuzione, pur immediatamente riconducibile alla decisione dell’interessato. Ma così non è, atteso che né la sentenza né l’appellato hanno dimostrato l’assenza di soluzioni alternative a quella scelta dal medesimo.

     Inoltre, come pure rileva l’appellante, il giudice di primo grado ha omesso qualsiasi valutazione sulla colpa dell’Amministrazione, che non può ritenersi insita nell’illegittimità del diniego di trasferimento, tanto più se occorre considerare anche la prevedibilità della successiva condotta dell’appellato, causa efficiente del danno.

     Accolta l’impugnazione sul capo di sentenza relativo al risarcimento non sussiste alcun interesse dell’appellante a vedere deciso l’appello in ordine alla legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, atteso che l’appellato non è più suo dipendente.

     3. L’appello è accolto in parte, improcedibile nel resto. L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado relativamente alla condanna del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al risarcimento dei danni. Lo dichiara improcedibile nel resto.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 7 novembre 2008, con l'intervento dei sigg.ri:

Claudio Varrone            Presidente

Paolo Buonvino                                  Consigliere

Luciano Barra Caracciolo               Consigliere

Domenico Cafini                        Consigliere

Francesco Bellomo   Consigliere Est. 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

FRANCESCO BELLOMO   STEFANIA MARTINES 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2571/2003


 

FF