R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.2423/2009

Reg. Dec.

N. 3790 Reg. Ric.

Anno 2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto a NRG 3790 dell’anno 2002 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’-

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, Sez. I, n. 180/2002 del 4 marzo 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla Pubblica udienza del 9.01.09 il Consigliere -

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Con atto introduttivo notificato in data 18.3.1997, depositato il 26.3.1997, il maresciallo dell’Arma dei Carabinieri @@@@@@@ @@@@@@@, destinatario per il passato della qualifica di “Eccellente”, nonché di economi ed elogi per l’attività svolta in operazioni di servizio, impugnava innanzi al Tar Campania – Salerno, la deteriore valutazione (“nella media”) relativa alle note caratteristiche del periodo luglio 95 – giugno 96, deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per la evidente assenza di riscontri obiettivi e concreti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale innanzi indicato, con la sentenza gravata, respingeva il ricorso proposto dall’interessato rilevando :

  1. – scarsa adesione alle indicazioni dei superiori nelle attività di servizio;
  2. – anche il primo revisore ha apprezzato l’attività svolta dal ricorrente nel periodo in esame meno incisiva rispetto al passato;
  3. – il giudizio contestato trova fondamento in specifici fatti (scadimento dell’impegno, celamento del cambio anagrafico per acquisire l’incarico di difensore civico, minore disponibilità in ragione di tale incarico);
  4. – proprio la professionalità acquisita negli anni pregressi di attività evidenzia maggiormente il diverso e ridotto rendimento, sia pure per le evidenti ragioni connesse all’impegno istituzionale di difensore civico, di cui l’amministrazione della Difesa ha dovuto tenere conto.

Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo un unico mezzo (error in iudicando, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, error in  procedendo, violazione degli artt. 1 e 3 del DPR 15 giugno 1965 n. 1431 in combinato disposto con l’art. 2 della L. 1695/1962, violazione dell’art. 97 Cost): in sintesi, i presupposti sarebbero erronei e le circostanze non imputabili alla condotta del ricorrente.

Si è costituito il Ministero della difesa chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese con rispettive memorie.

All’udienza del 9.1.09 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. – Nell’odierna vicenda di causa è controversa qualifica “nella media”, deteriore rispetto a quella di “eccellente” sempre riportata in passato dall’appellante, maresciallo UPS dell’Arma dei Carabinieri, come attribuita in sede di valutazione del servizio prestato nell’incarico di Addetto alla sezione operativa e logistica dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale c.c., relativa al periodo 28 luglio 1995/10 giugno 1996.

Sul giudizio complessivo del compilatore (“Sottufficiale di validi requisiti complessivi, serio, riservato, dinamico. Ha continuato a lavorare con impegno e senso del dovere fornendo rendimento apprezzato”), il 1° Revisore ha concordato solo in parte (“Il Maresciallo As. UPS @@@@@@@ @@@@@@@, pur avendo confermato il possesso di ottime qualità di fondo e di apprezzabile cultura generale e professionale, nel periodo in esame ha operato con minore incisività rispetto al passato, soltanto a titolo di sprone ed incoraggiamento gli confermo la precedente qualifica”), mentre il 2° Revisore è stato di tutt’altro avviso:

“Non concordo in quanto le aggcttivazioni interne ed il giudizio finale non corrispondono al reale rendimento fornito dall'interessato nel periodo in esame. Il Mar. A s. UPS @@@@@@@, pur essendo in possesso di approfondita e vasta preparazione tecnico professionale, non interpretando bene la propria  funzione, ha atteso con minore iniziativa ai compiti affidatigli, evidenziando anche carente disponibilità ad impieghi più prestigiosi. Limitando l’impegno in termini di concretezza, che pure avrebbe dovuto connotare l'operato di un collaboratore valido, sul quale va naturalmente riservata la fiducia  dei superiori, egli ha conseguito risultati di regolare livello, sicuramente  non all'altezza delle aspettative. Lo esorto a riappropriarsi del proprio ruolo anche per una sua diversa e più meritata soddisfazione. Lo giudico nella media”.

In particolare, come da esposizione in fatto, i quattro elementi significativi che hanno condotto al declassamento denunziato, in quanto circostanze tra di esse concatenate a causa-effetto, meritano di essere scrutinati a coppia per fare emergere le loro sfumature e interdipendenze, come segue:

  1. atteggiamento di scarsa lealtà nei confronti dell’Arma di appartenenza – il ricorrente ha taciuto volutamente all’Amministrazione il suo (fittizio) trasferimento anagrafico da Salerno a Salento, finalizzato ad acquisire l’incarico di difensore civico – la sanzione del rimprovero inflitta per la  mancata richiesta di autorizzazione è stata annullata in sede giurisdizionale;
  2. – appannamento del rendimento in esame – minore disponibilità manifestata dal ricorrente, in ragione dell’incarico elettivo ricoperto, ad assumere altri incarichi nell’Arma, quale il Comando del Reparto – ruotano intorno anche altri  fatti marginali richiamati dal ricorrente (elogi-gradimento espresso per la stazione di @@@@@@@ – immagine compromessa da una inchiesta giudiziaria).

Osserva al riguardo il Collegio che la Sezione si è già pronunciata sulle questioni controverse tra le parti, con una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell’art.9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

2. – In linea preliminare va rilevato, contrariamente a quanto ventilato dal deducente, che – essendo la causa matura per la decisione – non sussiste alcuna valida ragione per disporre incombenti istruttori (il foglio matricolare e di servizio) che nulla potrebbero aggiungere di nuovo alla prospettazione dei fatti di causa.

Né può essere condivisa la tesi che il primo giudice, a fronte del mancato deposito da parte resistente dei citati documenti di carriera, a tenore dell’art.116 c.p.c., avrebbe dovuto derivare da tale comportamento sicuri elementi inficianti il provvedimento oggetto di impugnazione.

Infatti, per costante giurisprudenza, in presenza di un’istruttoria disposta e non adempiuta dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 116 comma secondo cod. proc. civ., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, solo se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa (Cons.St., IV, 15 maggio 2008, n. 2247).

Chiarito quanto sopra – ed escluso perciò in rito che la mancata valorizzazione ai fini probatori del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione debba di per sè necessariamente configurare un vizio di procedura – deve ulteriormente escludersi nel merito che la sentenza impugnata possa considerarsi viziata e cioè erronea per difetto di istruttoria.

Infatti, il Tribunale amministrativo regionale ha un ampio potere valutativo in ordine alla completezza o meno dell' istruttoria processuale e siffatto potere non può essere sindacato di per sé in appello, dovendosi in questa fase valutare i singoli aspetti di una erronea o ingiusta statuizione della sentenza impugnata per difetto di istruttoria in relazione alle singole censure prospettate, con la conseguenza che, qualsivoglia difetto di istruttoria nel giudizio di primo grado vale solo a demandare al giudice di appello la questione della completezza dell' istruttoria compiuta, al fine di una eventuale integrazione (ad es. IV Sez. n. 8028 del 2004).

Nella specie, non v’è esigenza di acquisizione alcuna perché la controversia – che è da apprezzare infondata – va definita in relazione ad altre tematiche e la stessa non può essere decisa sulla scorta di esimenti (nel periodo in considerazione non risultano essere mai state espresse lamentele o contestazioni, bensì riconoscimenti positivi, il superamento del concorso per l’accesso alla qualifica di carica speciale, la partecipazione al corso di aggiornamento tecnico-professionale).

3. – Ciò premesso, conviene quindi, per affrontare in modo esaustivo le questioni di merito, delineare anche il contesto normativo – giurisprudenziale entro il quale si collocano le doglianze in trattazione.

Nel sistema disegnato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1965 e dal d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431 (oggi abrogato e sostituito dal d.P.R. n. 213 del 2002), i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA. dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, impingendo direttamente il merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta anormalità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. Cons.St., sez.IV: 10 dicembre 2007 n. 6330; 1° marzo  2006 n. 922; 28 dicembre 2005 n. 7427; 17 dicembre 2003 n. 8278; 18 ottobre  2002 n. 5741; 3 maggio 2001 n. 2489).

Si è cosi affermato, in generale, che il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore ben possa essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità, fisiche, morali, professionali culturali e specifiche (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2559).

Tanto è vero questo che, in sede di compilazione della scheda valutativa degli ufficiali delle FF.AA., la divergenza di giudizio nella fase della revisione impone, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 1431 del 1965, una motivazione puntuale solo quando il dissenso dal compilatore cada su voci specifiche, e non anche quando riguardi la qualifica finale, che esprime un autonomo giudizio di valore, come tale insindacabile, salvo che risulti palesemente abnorme (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2559; sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5897; sez. IV, 5 maggio 1987, n.271).

Pertanto, in sede di redazione della scheda valutativa ben possono confluire nei giudizi intermedi ed in quello finale, apprezzamenti su episodi, distinti da quelli oggetto di possibile contestazione in sede disciplinare, che connotino le caratteristiche professionali del militare sotto il profilo del senso della disciplina, e ciò in ossequio al divieto sancito dall'art. 7, d.P.R. n. 1431 del1965 per gli appartenenti alle FF.AA. (abrogato e sostituito dalla norma sancita dall'art. 7, d.P.R. n. 213 del 2002 in applicabile ratione temporis, cfr. in  termini Sez. lV, 3 maggio 2005 n. 2115).

Ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).

Da questa peculiarità della documentazione caratteristica la giurisprudenza ha tratto numerosi corollari (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7427 del 2005 cit.; sez. IV, n. 2559 del 2004):

- è stata ritenuta inconcepibile, già sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità derivata di una scheda rispetto ad un'altra, che postulerebbe l'individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;

- si è negata l'esistenza di prassi, più o meno vincolante, che cospiri nel senso di spingere l'amministrazione a non abbassare le qualifiche finali, stante l'autonomia delle singole schede e rapporti informativi;

- l’abbassamento di qualifica non deve di necessità essere fondato su fatti di particolare gravità esprimendo un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità del complessivo rendimento del militare;

- tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto l’arco temporale considerato.

Esaminando le doglianze poste a base del gravame in trattazione alla luce delle norme e dei principi dinanzi illustrati, emerge la palese loro infondatezza.

4. – Con un primo profilo dell’unitario mezzo l’appellante deduce l’importanza determinante attribuita dall’Amministrazione militare alla vicenda disciplinare (rimossa in sede giurisprudenziale) ai fini del giudizio di declassamento operato nei suoi confronti.

Dall’analisi del contenuto del ricorso e dall’andamento del processo in prime cure emerge, invece, l’appropiatezza della conclusione cui è pervenuto il TAR gravato: l’apprezzamento ha riguardato il comportamento del militare per avere tenuto nascosto ai superiori il cambio di residenza allo scopo di mettersi in condizione di poter conseguire l’incarico di difensore civico, ma così andando ad impattare con il dovere di lealtà.

Questa valutazione, che pure ha a presupposto un medesimo fatto, è apprezzamento diverso dal rimprovero irrogato, la cui riforma è capace di rimuovere la relativa sanzione come fatto giuridico, non già la sua  materialità a fini differenti.

In altre parole, le determinazioni dell’Amministrazione ai fini del procedimento disciplinare e le valutazioni del senso del dovere e della disciplina rese in sede di documentazione caratteristica operano su piani diversi ed autonomi (cfr. Cons.St., IV, 3 maggio 2005, n. 2115).

La relativa censura va quindi disattesa.

Miglior sorte non tocca all’altra doglianza con cui si contesta la minore disponibilità manifestata dal ricorrente in ragione dell’incarico elettivo ricoperto (difensore civico) ad assumere altri incarichi dell’Arma.

Questo motivo è inammissibile, nella parte in cui impinge il merito della valutazione assolutamente discrezionale operata dai redattori della documentazione caratteristica per il rendimento del servizio nel periodo considerato, ed infondato in quanto è ragionevole e logicamente possibile che in tale periodo la qualità del servizio reso abbia potuto avere un abbassamento a causa del sopravvenuto incarico di difensore civico, che non è di poco conto sotto il profilo dell’impegno da profondere e del tempo necessario.

Non è dunque illogico né contraddittorio il giudizio di “nella media” espresso del 2° revisore: infatti, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, esiste piena concordanza con il contenuto del 1° revisore, laddove la divergenza riguarda unicamente la qualifica finale “soltanto a titolo di sprone ed incoraggiamento”.

Sotto tale angolazione, allora, non si può mancare di rilevare, come emerge dalla semplice lettura della scheda contestata, che il 2° revisore ha solo portato a coerenza e legittimità la discrasia interna delle singole parti della scheda con la qualifica finale nei giudizi resi del compilatore e del 1° revisore “in quanto le aggettivazioni interne ed il giudizio finale non corrispondono al reale rendimento fornito dell’interessato nel periodo in esame”.

Orbene, questa divergenza di giudizio nella fase di revisione – peraltro come visto in senso formale ma non sostanziale – è motivata puntualmente e, pertanto, non risultando abnorme per le ragioni tutte  sopra considerate, essa si appalesa come tale insindacabile in questa sede (Cons. St., IV, 27 aprile 2004, n. 2559).

5. – Conclusivamente, a tanto non può che seguire il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite relative all’odierno grado possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e dell’anno cui risale la vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe, respinge l’appello e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese di lite relative all’odierno grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio tenutasi il 9 gennaio 2009, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:


 

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria

           Il 21//04/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

  Per il  / Il Dirigente

 

- - 

N.R.G. 3790/2002


 

RL