REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.210/2009

Reg.Dec.

N. 4116 Reg.Ric.

ANNO   2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4116/2007, proposto dai sigg.ri -

contro

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato

e nei confronti

dei sigg.ri --, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

     della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II ter, n. 2834/2006 in data 20 aprile 2006, resa inter partes; 

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 il consigliere --

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio i sigg.ri ---- impugnavano il decreto in data 5/12/2003 con il quale il Vice Capo del Corpo Forestale dello Stato aveva approvato la graduatoria del concorso interno per l’ammissione al corso per la nomina a vice sovrintendente, indetto con decreto in data 16/4/2002.

     Sostenevano di avere fornito la risposta corretta al quesito n. 30 della prova D), risposta ritenuta sbagliata dalla commissione esaminatrice; lamentavano inoltre il fatto che la commissione avesse chiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato in ordine ad alcune delle valutazioni contestate, non per quella di cui si è detto.

     Chiedevano quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

     Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II ter, respingeva il ricorso.

     Avverso la predetta sentenza insorgono i sigg.ri ------chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

     Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato depositando il solo atto di costituzione.

     Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

     MOTIVI DELLA DECISIONE

     1. Gli odierni appellanti, dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, hanno partecipato al concorso interno per l’ammissione al corso per la nomina a vice sovrintendente, indetto con decreto in data 16/4/2002, senza classificarsi in posizione utile.

     Ha avuto rilevanza determinante, in ordine alla loro collocazione nella graduatoria di merito, la risposta fornita alla domanda n. 30 della prova D), così articolata: “in selvicoltura cosa s’intende per trasformazione?”.

     Le risposte fra le quali i candidati dovevano scegliere quella esatta erano le seguenti:

  1. cambio della forma di governo;
  2. cambio della forma di governo e di trattamento;
  3. cambio della forma di trattamento.

     Gli appellanti hanno scelto la risposta a), mentre la commissione di concorso ha ritenuto esatta la risposta c).

     Gli appellanti contestano la scelta della commissione, sostenendo che la stessa si basa su un’impostazione tecnica superata e comunque minoritaria; inoltre, la soluzione da loro fornita (risposta a) corrisponde alla definizione di trasformazione dettata dall’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

     Le loro argomentazioni, pur adeguatamente argomentate, non possono essere condivise.

     Invero, la stessa prospettazione degli appellanti dimostra come la definizione di “trasformazione” sia tutt’altro che univoca in selvicoltura.

     Di conseguenza, l’operato della commissione del concorso di cui ora si tratta non può essere giudicata illogica.

     La commissione, infatti, potendo scegliere fra impostazioni tecniche diverse, ha scelto quella ritenuta più aderente alla propria visione culturale, legittimamente facendo uso della discrezionalità tecnica, fondata sulla opinabilità delle opinioni in materia.

     Gli appellanti sostengono che la risposta da loro fornita non può essere ritenuta errata, in quanto fondata su una disposizione di legge (art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, sopra citato).

     Neanche questa prospettazione può essere condivisa.

     Invero, il legislatore non può dettare con forza vincolante definizioni scientifiche.

     Di conseguenza, le definizioni che egli enuncia hanno valore vincolante per l’interpretazione dei testi normativi, ma non certo nella pratica della scienza o della tecnica alla quale si fa riferimento.

     Afferma, in conclusione, il Collegio che nel caso di specie la commissione di concorso legittimamente ha scelto la soluzione ritenuta più corretta in base al proprio orientamento su una questione opinabile, senza incorrere nel vizio di illogicità manifesta.

     La valutazione della Commissione non può, cioè, essere considerata inattendibile.

     2. Gli appellanti si dolgono inoltre del fatto che la commissione di concorso ha chiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in ordine ad alcuni reclami, con i quali dei candidati contestavano il giudizio formulato su alcune delle risposte da loro fornite, senza formulare analoga richiesta per il quesito che interessa le loro posizioni.

     La doglianza non può essere condivisa in quanto pacificamente il parere di cui si tratta è meramente facoltativo, per cui legittimamente la commissione ha rivolto la richiesta all’Avvocatura con riferimento ai quesiti per i quali ha ritenuto necessario un sostegno, omettendola per le questioni riguardo alle quali non ha maturato particolari dubbi.

     3. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

     Le spese devono essere integralmente compensate in quanto la difesa dell’amministrazione si è limitata al deposito della costituzione formale.

P.Q.M.

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

     Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

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