REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.103/2007

Reg.Dec.

N. 922 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 922/02, proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

....., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione prima, 23 ottobre 2001, n. 6394;

     visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

     visti tutti gli atti della causa;

     relatore all’udienza pubblica del 7 novembre 2006 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato Saulino per l’appellante;

     ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

     Il primo giudice ha accolto in parte il ricorso proposto dal signor ..... e gli altri indicati in epigrafe e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto degli stessi a percepire il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, nella misura prevista dall’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147, per i servizi esterni dagli stessi svolti a decorrere dal luglio 1990; con interessi legali e rivalutazione monetaria, ed escluse le somme per le quali si è compiuta la prescrizione quinquennale.

     I signori suindicati, appartenenti a vari gradi del Corpo della Polizia di Stato, con sede di servizio in Taranto, avevano svolto servizi esterni presso la locale Questura in diversi reparti. Essi, in primo grado, agivano per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’atto di invito a provvedere notificato il 6 maggio 2000, con cui avevano chiesto la liquidazione delle indennità di istituto nella misura prevista dall’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990 dal luglio 1990 e con interessi legali e rivalutazione monetaria, e per la condanna al pagamento delle somme conseguentemente dovute.

     Il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa azionata, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale, affermando la spettanza dell’indennità di cui all’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990, siccome:

     a) dovuta al personale impiegato in servizi esterni sulla base di ordini formali e, quindi, secondo una turnazione formalmente predisposta;

     b) essa prescinde dalla circostanza che i turni di espletamento dei servizi esterni coprano le ventiquattro ore in maniera continuativa.

     La sentenza viene appellata dal Ministero dell’interno per i seguenti motivi:

     1) correttezza dell’interpretazione adottata dall’amministrazione, dato che non si sarebbe potuta estendere retroattivamente (come preteso invece dagli appellati) al momento dell’entrata in vigore del d.p.r. n. 147/1990, attesa la sostanziale diversità di contenuto delle distinte fonti normative (il riferimento è al d.p.r. 31 luglio 1995, n. 395);

     2) in linea gradata, conferma del limite dell’eccepita prescrizione quinquennale.

     Il ricorso in appello è infondato.

     Deve rilevarsi, in primo luogo, che i motivi di appello non sono chiari, non essendo indicate le criticità della sentenza impugnata.

     Comunque, va ribadita l’identità dei presupposti previsti per la corresponsione dell’indennità da parte dell’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990 e dell’art. 9 del d.p.r. n. 395/1995.

     La sezione ritiene, inoltre, che l’indennità per i servizi esterni di cui all’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990 debba essere erogata a coloro i quali, sulla base di una regolare turnazione, svolgono servizio di vigilanza esterno, indipendentemente dalla durata di questo, essendo irrilevante che il servizio non si sia protratto per l’intera giornata (Cons. Stato, sez. IV: 30 giugno 2005, n. 3583; 15 novembre 2004, n. 7419; 29 ottobre 2004, n. 7050; 22 ottobre 2004, n. 6958; 14 dicembre 2002, n. 7002).

     Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza appellata va confermata anche nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione.

     Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio a causa della mancata costituzione degli appellati.

Per questi motivi

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello. Nulla per le spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma il 7 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Giorgio Giovannini   presidente

Sabino Luce    consigliere

Carmine Volpe   consigliere, estensore

Giuseppe Romeo   consigliere

Lanfranco Balucani   consigliere 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

CARMINE VOLPE     GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..19/01/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 922/2002


 

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