N.1217/2007

Reg. Dec.

N. 4184

Reg. Ric.

Anno 2000 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 4184\2000, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina e Simone Ciccotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 281 del 20 dicembre 1999.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi l’avv. Ciccotti e l’Avvocato dello Stato Ventrella;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il carabiniere ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... veniva raggiunto da una proposta di cessazione dal servizio permanente effettivo, per scarso rendimento ai sensi dell’art. 12, lett. c), l. n. 1168 del 1961.Tutta la linea gerarchica esprimeva parere favorevole evidenziando le sanzioni di corpo comminate al militare (7 recanti la consegna, 3 recanti la consegna di rigore anche per debiti insoluti, protesti, pignoramenti), ed il suo scarso ed inaffidabile rendimento essendo stato valutato per molti anni “inferiore alla media” ed “insufficiente”.

Conseguentemente, il Direttore generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell’E.I. disponeva la cessazione dal servizio per scarso rendimento (cfr. decreto 4 ottobre 1993, notificato il 3 novembre 1993).

1.1. Avverso tale atto insorgeva il ...omissismsmvld....  (con ricorso notificato il 28 dicembre 1993), articolando esclusivamente le seguenti censure:

a) eccesso di potere per difetto di motivazione sui presupposti e violazione di legge, si contesta la futilità delle ragioni poste a base dell’impugnato provvedimento; la sufficienza del rendimento in servizio, la preconcetta ostilità ed una volontà punitiva manifestata dai superiori gerarchici;

b) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 non potendosi ricostruire una congrua motivazione.

1.2. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1997 – che ha dichiarato incostituzionale l’art. 12, cit. nella parte in cui non consente la partecipazione del militare al relativo procedimento - il ...omissismsmvld.... ha notificato atto di motivi aggiunti (il 31 ottobre 1997) deducendo di non aver partecipato al relativo procedimento.

2. L’impugnata sentenza:

a) ha dichiarato irricevibile il motivo aggiunto;

b) ha respinto, con dovizia di argomenti, tutte le doglianze di merito, compensando le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ...omissismsmvld.... ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.

4. Si costituiva l’intimata amministrazione deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. Con ordinanza cautelare di questa sezione n. 2949 del 2000 è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2007. 

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

La sezione rileva, in primo luogo, che l’appellante non si è limitato a reiterare criticamente le censure articolate in prime cure, ma ha proposto profili nuovi non solo con l’atto di gravame ma anche nella memoria del 26 gennaio 2007.

Tali motivi nuovi sono inammissibili perché articolati in violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c.

6.1. Con il primo mezzo il ricorrente contrasta la declaratoria di irricevibilità del motivo aggiunto richiamando come precedente favorevole – a suo dire negli esatti termini – la decisione di questa sezione n. 4758 del 2005.

Il mezzo è infondato.

Il ...omissismsmvld...., pur avendo perfettamente percepito il contenuto del provvedimento impugnato ed individuato la normativa in forza della quale era stato emanato, nel corpo dell’originario ricorso di primo grado non si è in alcun modo lamentato della mancata partecipazione al relativo procedimento, limitandosi a contrastare nel merito le valutazioni negative espresse dalla linea gerarchica.

Solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1997 ha notificato una autonoma e ben individuata doglianza incentrata sulla mancata partecipazione al procedimento di dispensa.

Ma la sentenza di incostituzionalità del giudice delle leggi, come noto, pur avendo effetti retroattivi non travolge le situazioni consolidate o esaurite; fra queste spicca, come esempio paradigmatico, l’ipotesi della decadenza dall’impugnativa di un provvedimento amministrativo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, il precedente di questa sezione evocato come favorevole ha fatto applicazione del riferito principio di diritto al caso sottoposto al suo esame; giungendo a conclusioni opposte (rispetto a quelle odierne) dopo aver accertato che in primo grado erano stati sollevati profili di doglianza comunque riconducibili alla lesione della facoltà di partecipare al procedimento (cfr. pagina 4, righi da 2 a 12, decisione n. 4758 del 2005).

6.2. L’appello è infondato nel merito avendo l’amministrazione prima ed il T.a.r. poi fatto buon governo dei principi individuati dalla giurisprudenza in materia di dispensa dal servizio per scarso rendimento dei militari (sottufficiali, appartenenti al ruolo finanzieri, carabinieri e appuntati, in s.p.e. o in ferma volontaria cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 609 del 2006; sez. IV, n. 2770 del 2006; sez. IV, n. 4972 del 2003, cui si rinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000).

La norma sancita dall’art. 12, lett. c), l. n. 1168 del 1961 (in parte qua identica a quella di cui all’art. 15, lett. c), l. n. 833 del 1961 relativa ai finanzieri e appuntati del Corpo della Guardo di finanza perché novellate entrambe dalla l. n. 53 del 1989), prevede due distinte ed autonome ipotesi di dispensa dal servizio; la prima fondata sulla valutazione della scarsità del rendimento globale del finanziere; la seconda ancorata all’accertamento di una pluralità di gravi infrazioni disciplinari, reiterate nel tempo, e punite con la consegna di rigore.

6.3. Sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 129, t.u. imp. civ. St. deve riconoscersi che tali provvedimenti non hanno natura sanzionatoria, dovendo, pertanto, escludersi l’estensione automatica di tutte le garanzie tipiche previste dalla disciplina legale propria del giudizio disciplinare. Né può affermarsi che la natura giuridica di tali provvedimenti sia mutata dopo la sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1995, n. 126, che in fattispecie di dispensa per incapacità non ancora governata dalla l. n. 241 del 1990, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 33, l. n. 559 cit. (confrontandolo con il tertium comparationis individuato nell’art. 129 cit.), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.

In ogni caso la dispensa per scarso rendimento comporta un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio che non deve necessariamente riguardare l’intero periodo di servizio, ma può concernere specificatamente quello espletato nel grado ricoperto, al fine di accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale rendimento le relative attribuzioni.

Gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai fini della adozione del provvedimento di dispensa (o di proscioglimento) non sono esclusivamente quelli apprezzabili nell’ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale, attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l’espletamento del servizio.

6.4. Vagliando in estrema sintesi le censure di primo grado la sezione rileva che:

- il ricorrente è stato più volte espressamente ammonito a migliorare il proprio rendimento onde evitare l’apertura di un procedimento di dispensa ai sensi dell’art. 12, lett. c) cit. (si registrano ben quattro diffide);

- le doglianze che contestano la congruità dell’impugnata dispensa rispetto al curriculum del militare, oltre ad essere inammissibili perché incidenti sul merito della valutazione riservata all’amministrazione, sono palesemente infondate alla luce del pessimo andamento professionale registrato dalla documentazione personale dell’interessato;

- sicuramente inammissibile è la contestazione delle schede valutative e delle sanzioni irrogate mai tempestivamente impugnate;

- palesemente priva di pregio è la censura di difetto di motivazione sollevata anche con riferimento alla violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., ed alla omessa allegazione degli atti richiamati nel provvedimento di dispensa.

7. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

- condanna l’appellante a rifondere in favore del Ministero appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila\00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007, con la partecipazione di:

Gennaro Ferrari    - Presidente

Vito Poli Rel. Estensore       - Consigliere

Bruno Mollica    - Consigliere

Carlo Deodato    - Consigliere

Sandro Aureli    - Consigliere

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

     Vito Poli     Gennaro Ferrari 
 

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il  12/03/2007….

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

     Dott. Antonio Serrao

- - 

N.R.G.  4184/2000


 

RL