REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3781/08

Reg.Dec.

N. 9556 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

@@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione II^, n. 723/98 del 26.06.2002;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 maggio 2007 il Consigliere ..

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Liguria, Sezione I^, riconosceva il diritto del sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ad ottenere il rimborso delle spese relative alla frequenza dell’asilo nido, per il periodo settembre 1995/luglio 1996, da parte del figlio di età minore ai tre anni, in applicazione dell’art. 16, comma primo, del d.P.R. 05.06.1990, n. 147, come attuato con protocollo di intesa del Ministero dell’Interno con le organizzazioni sindacali di categoria sottoscritto il 07.04.1993 e secondo le direttive diramate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 559/D/2/S del 15.09.1993. Il T.A.R. condanna l’Amministrazione al pagamento a tale titolo della somma di £. 2.507.000= con interessi al tasso legale dalla richiesta della somma fino all’effettivo pagamento.

     Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

     - alla stregua del contenuto prescrittivo dell’art. 16 del d.P.R. n. 147/1990 - che prevede la mera facoltà dell’Amministrazione di P.S. di istituire, tra l’altro, in favore del personale dipendente asili nidi nei propri locali e del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali - non emerge una posizione di diritto soggettivo perfetto al rimborso di spese sostenute per il servizio di asilo nido a beneficio del figlio minore;

     - che non vi è alcun obbligo dell’Amministrazione di  
garantire in ogni caso il servizio di asilo nido cui possa corrispondere la pretesa del dipendente al pagamento di somme a tale titolo;

     - che il riconoscimento pregresso del beneficio in questione ed entro limiti circoscritti - in relazione all’età del bambino ed al pagamento delle sole rette e non dell’iscrizione - non ne determina la stabilità nel tempo, tenuto conto del sopravvenuto blocco degli impegni di spesa in bilancio per effetto della d.l. n. 323/1996, convertito nella legge n.425/1996;

     - che circolari ed atti di direttiva del Ministero non possono costituire fonte di diritti soggettivi al rimborso delle spese in questione.

     Il sig. @@@@@@@@ non si è costituito in giudizio.

     All’udienza del 27 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

     1). L’ appello è fondato.

     2). L’art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 147/1990 – recante norme sul trattamento economico del personale dei ruoli della Polizia di Stato – ha previsto che l’Amministrazione dell’Interno per “una migliore efficienza dei servizi...può istituire, nelle proprie strutture o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica (con finalità di prestazione di servizi assistenziali e sociali in favore del personale interessato)...servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asili nido...a favore dei propri dipendenti”.

     Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 4070/2006 del 26.06.2006; n.6252/2006 del 19.10.2006) si tratta di norma che riveste all’evidenza carattere programmatico, la cui attuazione è rimessa ad una successiva attività adempitiva condizionata a successive valutazioni di opportunità e compatibilità riservate alla competente Amministrazione.

     E’ poi intervenuto in fase attuativa della predetta disposizione il protocollo di intesa fra il Ministero dell’Interno e le OO.SS. del personale della Polizia di Stato sottoscritto il 07.04.1993, recante l’impegno dell’Amministrazione “a prevedere l’apposito stanziamento di bilancio finalizzato al rimborso delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per la frequenza dell’asilo nido da parte dei propri figli che non abbiano compiuto il terzo anno di età ed a partire dall’anno scolastico 1993/94”, oltrechè disposizioni sulle modalità di quantificazione del rimborso.

     Ancorché il Ministero dell’Interno abbia provveduto a diramare in data 15.09.1993 nota di direttiva recante i criteri applicativi della clausola del protocollo di intesa, la possibilità di fruire del beneficio restava comunque condizionata all’evento futuro dell’introduzione in bilancio dello stanziamento a ciò necessario. A tal fine spetta al Ministero, quale organo dell’esecutivo, solo il compito propositivo circa la necessità di spesa, mentre la definitiva approvazione, nel riparto delle attribuzioni a livello costituzionale, è riservata agli organi titolari del potere legislativo, nel quadro di un’ampia valutazione nel merito del complesso delle esigenze di cassa dell’Amministrazione interessata e di quelle più generali del bilancio dello Stato.

     Poiché, come da nota diramata dal Ministero dell’Interno il 28.01.1997, in relazione al complesso delle risorse disponibili ed al generale contenimento dei flussi di spesa per tutte le pubbliche amministrazioni, non sono stati resi disponibili gli stanziamenti da destinare al rimborso delle rette di asilo nido, deve escludersi che la pretesa al rimborso possa essere azionata in base alla previsione di cui al protocollo di intesa del 07.04.1993.

     Detta previsione non determina, invero, l’insorgenza in capo al personale di essa destinatario di una posizione di diritto soggettivo perfetto, restando condizionata ogni successiva attività adempitiva del Ministero al perfezionamento del procedimento di formazione del bilancio e segnatamente all’introduzione a tale scopo, come previsto nel protocollo di intesa, di “apposito stanziamento”.

     La pretesa fatta valere dal ricorrente in primo grado si configura quindi come di interesse legittimo e viene a collegarsi all’ampia valutazione di opportunità che presiede le scelte afferenti alla politica economica e finanziaria dello Stato sulla scorta delle risorse disponibili nell’anno finanziario. Ciò esclude ogni immediata azionabilità della pretesa al pagamento in base al disposto di cui all’art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 147/1990 – che come innanzi detto è norma di natura programmatica – ed alle previsioni di cui al successivo protocollo di intesa del 07.04.1993, la cui esigibilità presuppone la disponibilità nel bilancio di previsione dello stanziamento in bilancio all’uopo necessario che nelle specie non è intervenuto nei termini ipotizzati.

     Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

     In relazione agli specifici interessi coinvolti dalla controversia può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27  
maggio 2008.

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Presidente

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Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 29/07/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9556/2003


 

DFR