Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 20 marzo 2007, n. 1309
FATTO E DIRITTO
1.- Il TAR Lazio, con la sentenza di cui si chiede la
riforma, ha respinto il ricorso dell'istante avverso la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'INPS di rigetto della sua domanda intesa ad
ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni
dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto
coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro.
Il TAR ha individuato la ragione dell'infondatezza del ricorso, nel fatto che
l'incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile
del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza
fermarsi allo "stop". Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato
del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto,
dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa
grave, per cui, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Organico, deve essere
escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infortunio subito
"in itinere".
2.- Appella l'interessato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché
questa non avrebbe tenuto conto della normativa in materia (d.P.R. n.
411/1976; d.P.R. n. 1092/1973; d.P.R. n. 1124/1965) e avrebbe avallato
acriticamente "la descrizione della dinamica" dell'incidente, che i
Carabinieri avrebbero fatto in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse
ravvisarsi nella specie la colpa grave del ricorrente, al fine di escludere il
nesso di causalità ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Organico, occorre
evidenziare che tale disposizione regolamentare è illegittima, perché
contrasta con la normativa avanti citata. La consulenza tecnica di parte, la
cui perizia è stata depositata in giudizio, dimostrerebbe però che la
responsabilità del sinistro "è attribuibile al conducente dell'altra
autovettura", e immotivatamente il Consiglio di Amministrazione avrebbe
recepito "il verbale dei Carabinieri".
3.- Resiste l'INPS, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30 gennaio
2007.
Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, pronunciandosi sulla domanda
dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente
stradale nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la sua
autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di casualità tra
servizio prestato e infortunio "in itinere" occorso. La ragione del contestato
diniego (riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata nel provvedimento
impugnato: il dipendente "ometteva di fermarsi allo "stop", secondo quanto
risulta dal verbale redatto dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo
dell'incidente".
La motivazione è chiara, precisa e circostanziata, e il Collegio non può che
condividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende l'appellante,
il quale analizza in dettaglio "la dinamica dell'incidente" con l'ausilio di
una consulenza tecnica di parte) le modalità dell'incidente.
Una adesione alla versione dell'incidente, tendente ad escludere la
responsabilità dell'interessato per attribuirla all'altro conducente, che
"procedeva ad alta velocità nonostante l'incrocio segnalato ed il pericolo di
uscita di automezzi", non era nella disponibilità del Consiglio di
Amministrazione dell'INPS, a fronte di una attenta ricostruzione
dell'incidente da parte dei Carabinieri, "intervenuti sul luogo
dell'incidente".
Per questo, non possono giovare all'istante i successivi sviluppi (relativi ai
profili risarcitori) che la vicenda ha avuto nel giudizio promosso dall'altro
conducente incidentato (accordo transattivo con accettazione del concorso di
colpa al 50%). Neppure giova all'appellante la ulteriore considerazione che il
Consiglio di Amministrazione non poteva "sottoporre a verifica" il giudizio
del Collegio Medico, che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente (pag.
3 del ricorso), non si è pronunciato sul nesso causale tra "le malattie
denunciate" ed il servizio, ma ha dichiarato che "le infermità in diagnosi ad
eccezione della patologia a carico del ginocchio sinistro sono in rapporto
causale diretto tra l'infortunio occorso".
Il Consiglio di Amministrazione non ha, quindi, "sottoposto a verifica" il
parere del Collegio Medico, ma, nell'ambito della sua competenza, ha
deliberato, in modo convincente e chiaro, sulla domanda del ricorrente, non
riconoscendo la sussistenza di un nesso causale diretto tra le infermità
subite dall'interessato e il servizio (non l'incidente).
L'appellante introduce un'altra problematica, relativa alla distinzione tra
dolo e colpa grave, e richiama un orientamento giurisprudenziale del giudice
ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da
"rischio elettivo") "la possibile colpa del lavoratore nella causazione
dell'incidente non interrompe il nesso di causalità".
In effetti, l'orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni
alle quali intende pervenire l'interessato, dal momento che è stato statuito
in modo univoco che "la violazione di norme fondamentali del codice della
strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un
aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di
tutela da escludere la stessa in radice" (si veda Cass., Sez. lav., n. 11885
del 6 agosto 2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato
gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo
"stop", non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che
interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dell'altro
conducente.
L'appello va, pertanto, respinto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, respinge l'appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
vld