REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1310/2006

Reg.Dec.

N.  4478 Reg.Ric.

ANNO   1997

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

(omissis) rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Vittorio Biagetti e dall’avv. Mauro Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via A. Bertoloni n. 35;       

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione I - n. 541 del 22 aprile 1996;   

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);     

       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 4 novembre 2005 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

       Udito l’avv. dello Stato Nicoli e l’avv. Pesce per delega dell’avv. Biagetti; 

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Lombardia ha accolto l’impugnazione proposta dal sig. (omissis) avverso il decreto 17 giugno 1988 n.333-D\01403162\R con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere la riammissione in servizio nella Polizia di Stato. Riteneva il Tribunale che sussistesse la dedotta violazione dell’art.60 DPR 24 aprile 1982 in combinato disposto con l’art.132 del DPR 10 gennaio 1957, n.3. Ciò in quanto il decreto censurato era stato adottato senza il previo parere del Consiglio di amministrazione della Polizia di Stato, necessario ai sensi della citata normativa, e sulla base di un parere negativo espresso da una delle speciali Commissioni, non competenti, che, ai sensi dell’art.69 dello stesso DPR 335\1982 sono chiamate ad esprimersi unicamente “ sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera” del personale della P.S. in servizio, parere che aveva certamente influenzato l’Amministrazione nell’adozione dell’impugnato provvedimento.

     Appella l’Amministrazione deducendo che l’art.60 DPR 335\1982, nel disciplinare, per espresso richiamo all’art132 TU n.3\1957, la riammissione in servizio del personale della Polizia di Stato, deve essere interpretato in combinato disposto con gli artt.69 e 70 della stesso DPR, onde, essendo la questione relativa alla riammissione in servizio sostanzialmente una questione inerente lo stato giuridico del personale in servizio, non aveva senso affidare tale parere al Consiglio di Amministrazione, organo che, a norma dell’art.68 cit., è tenuto ad occuparsi solamente dello stato giuridico del personale di Polizia direttivo e dirigente. A ciò non osta il richiamo dell’art.81 del DPR 335\1982 alle norme relative agli impiegati civili dello Stato di cui al TU n.10\57, giacchè queste si applicano solo in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto dal DPR in questione. Ciò in conseguenza della “specialità” dell’ordinamento della Polizia di Stato rispetto a quello dettato per gli impiegati dello Stato.

     Inoltre la domanda di riammissione in servizio fa sorgere in capo all’Amministrazione solo una facoltà da esercitarsi sulla base di un apprezzamento ampiamente discrezionale, nel caso non censurabile perché non inficiato da vizi logici: infatti, come sottolineato dall’organo consultivo di cui all’art.69 DPR cit., il dipendente, all’atto della richiesta di dimissioni, aveva svolto servizio per un brevissimo periodo ed era cessato prima di aver prestato giuramento e ancor prima che la stessa commissione si esprimesse sulla sua immissione in ruolo.

     Si è costituito il (omissis) deducendo che, contrariamente a quanto assunto dall’Amministrazione, la sentenza del Tar era stata notificata al Ministero stesso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente in data 13 maggio 1996. Il Ministero dell’Interno ha dapprima notificato un atto di appello il 30 gennaio 1997, senza poi depositarlo in termini, e poi rinotificava un nuovo appello il 21 aprile 1997, depositato il 13 maggio 1997. Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile e improcedibile l’appello in questione.

D I R I T T O

     La sentenza impugnata risulta in effetti notificata, al Ministero dell’Interno in persona del Ministro nonché al Capo della Polizia in carica, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, in data 13 maggio 1996, giorno dal quale decorreva, quindi, il termine per impugnare, ai sensi dell’art.11, comma 2, del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611 (tale essendo appunto l’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria, Tar della Lombardia, che aveva pronunziato la sentenza).

     Al di là di ogni altra questione circa il mancato deposito di un primo atto di appello notificato il 30 gennaio 1997, e divenuto improcedibile per mancato successivo deposito, sia tale atto che quello poi notificato il 21 aprile 1997 e depositato il 13 maggio 1997 (da cui l’iscrizione a ruolo della presente controversia), risultano preliminarmente tardivi perché comunque notificati successivamente al decorso di 60 giorni dalla predetta notifica della sentenza, determinante il “dies a quo”.

     L’appello va perciò dichiarato irricevibile, e le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P. Q. M.

       Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara irricevibile il ricorso in appello indicato in epigrafe.

       Condanna l’Amministrazione appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1800,00, di cui 400,00 per spese, oltre a oneri di legge.

       Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

       Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI   Presidente

Luigi MARUOTTI    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere Est.

Giuseppe MINICONE   Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS   Consigliere 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

LUCIANO BARRA CARACCIOLO   GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...14/03/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4478/1997


 

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