N.138/2006

Reg. Dec.

N. 3087 Reg. Ric.

Anno 1998 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 3087 dell'anno 1998, proposto da

Ministero della Difesa,

in persona del Ministro p.t.,

ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

c o n t r o

...OMISSIS.... ...OMISSIS....,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Elio Spro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Daniela Marcuccio, in Roma, via Valsugana, 20,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, n. 38/98.

      Visto il ricorso, con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Vista l’ordinanza n. 1047, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 30 giugno 1998, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005, il Consigliere Salvatore Cacace;

     Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Giacomo Aiello dello Stato per l’Amministrazione appellante, nessuno essendo comparso per l’appellato;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O  e  D I R I T TO

1. - L’odierno appellato ha in primo grado ha impugnato il decreto n. 4645/96 del 24 ottobre 1996, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto la sua domanda, prodotta in data 1 giugno 1996, vòlta ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “malattia demielinizzante”, ponendo a fondamento del rigetto la intempestività dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo la fondatezza tanto della censura con la quale il ricorrente lamentava l’eccesso di potere del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (per aver quest’ultimo, con il provvedimento impugnato, illegittimamente intaccato la valutazione espressa a titolo definitivo ed in duplice grado dalle competenti Commissioni Mediche, che ha riguardato esplicitamente anche il presupposto procedurale della tempestività), quanto dell’ulteriore profilo di doglianza, con il quale si deduceva la non corretta individuazione, da parte dell’Amministrazione, del dies a quo, da cui decorre il termine semestrale per la presentazione della domanda tesa al riconoscimento della dipendenza della contratta infermità da causa di servizio.

L’accoglimento di ciascuna delle dette censùre è dal Giudice di prime cure basato su un autonomo apparato argomentativo (rispettivamente alla pag. 7, prima parte ed alle pagg. da 7, seconda parte, a 9 della sentenza).

Il Ministero della Difesa ha proposto appello, sostenendo la esattezza della determinazione, effettuata dall’Amministrazione nel provvedimento oggetto del giudizio, del dies a quo predetto.

Si è costituito in giudizio l’appellato, il quale, premessa eccezione di inammissibilità del gravame (per aver la difesa dell’appellante incentrato “l’argomentazione impugnatoria esclusivamente sul secondo punto individuato, senza contestare motivatamente la prima affermazione pure posta a base della decisione sottoposta a gravame”: pag. 2 controric.), ne chiede comunque la reiezione.

Con ordinanza n. 1047, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 30 giugno 1998, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

2. – L’appello è inammissibile.

     Conformemente a quanto dall’appellato eccepito, infatti, va rilevato che le censùre svolte con l’atto di appello sono limitate al solo secondo capo della sentenza, senza che risultino contestazioni avverso il primo capo della stessa.

Ciò comporta la salvezza di detto, autonomo, capo della motivazione, idoneo e sufficiente di per se a sorreggere il decisum della sentenza.

Ne consegue, come già detto, l’inammissibilità del gravame proposto esclusivamente avverso uno solo degli autonomi capi della decisione, sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui è inammissibile l'appello rivolto avverso solo uno dei diversi capi della sentenza impugnata, ognuno dei quali fondato su specifici presupposti logico-giuridici e dunque di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di prime cure, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame non darebbe alcuna utilità all'appellante, nella misura in cui resterebbe in piedi, ormai coperta da giudicato, la parte non impugnata della predetta sentenza (Cons. Stato: V, 4 agosto 1999, n. 939; IV, 23 gennaio 2002, n. 392; 7 giugno 2004, n. 3574 e 5 aprile 2005, n. 1487).

Nel giudizio di appello – valga qui aggiungere - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi.

Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti tutte le ragioni addotte dal primo giudice (Cons. St., IV, 27 aprile 2005, n. 1940).

Una tale completa confutazione mancando, come s’è visto, nell’atto di appello all’esame, non può nella fattispecie parlarsi di appello, che investe la sentenza di primo grado nella sua totalità, non bastando la mera dichiarazione della parte di volerla impugnare in toto e la sua mera richiesta di riforma integrale di essa, ogniqualvolta ciò non sia in realtà sufficiente per rimetterne in discussione l'intera struttura logico-giuridica, risultando questa costituita da due o più ragioni reciprocamente indipendenti, di cui anche una sola non formi oggetto di specifici motivi di gravame.

     In conclusione, deve dichiararsi la inammissibilità dell’appello.

     Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

     P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’appellato, liquidandole in complessive Euro 3.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Carlo Saltelli                  - Presidente f.f.

Carlo Deodato                - Consigliere

Salvatore Cacace            - Consigliere, est.

Sergio De Felice              - Consigliere

Eugenio Mele                  - Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Salvatore Cacace    Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

20 gennaio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Nusca Maria Grazia

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N.R.G.  3087/1998


 

RL