R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N. 2022/2009

Reg. Dec.

N. 1426 Reg. Ric.

Anno 2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 1426 dell'anno 2006, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti ....

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comando Generale Guardia di Finanza), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II^ bis , 20 dicembre 2004, n. 16633;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministro della Difesa;

Vista la memoria prodotta dalla difesa statale a sostegno delle sue tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2008 il Consigliere ...

Udito l’Avvocato dello Stato ...

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento impugnato in primo grado (prot. n. @@@@@@@ del 25 ottobre 2002) il Ministero dell’Economia e delle Finanze respingeva l’istanza dell’odierno appellante - volta al riesame del trattamento economico attribuitogli in base al D.M. 9 luglio 1991 e proposta alla luce della decisione di questa Sezione 7 febbraio 2001, n. 495 - nell’assunto che “l’art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 fà divieto alle pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso introdotto il 20 gennaio 2003 dall’interessato, generale in congedo dal 2.1.1997, rilevando che:

a.- la pretesa del ricorrente di avvalersi di un giudicato favorevole intervenuto in un giudizio nel quale egli non è stato parte trova ostacolo nel divieto di legge, come il provvedimento chiaramente espone;

b.- l’interessato non ha, a suo tempo, proposto ricorso avverso il D.M. 9 luglio 1991 di determinazione del trattamento economico, nella parte in cui l’amministrazione ha scomputato i periodi di servizio in questione, sulla base dell’interpretazione, risultata poi illegittima nell’ambito di diverso giudizio, del requisito di “servizio senza demerito” previsto dall’art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

c.- la possibilità che l’illegittimità di un atto possa essere rimossa mediante l’attività in autotutela della stessa pubblica amministrazione è, nella fattispecie, impedita dal citato divieto di estensione del giudicato;

d.- la sopravvenuta conoscenza di vizi dell’atto amministrativo lesivo e già da tempo conosciuto non riapre i termini per la relativa impugnazione.

L’appellante, con il gravame in esame, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo sulla base di tre mezzi che:

i.- i principi di buon andamento e imparzialità impongono una lettura della normativa sul divieto di estensione del giudicato che possa garantire la piena conformità della questione sottesa all’istanza di revisione rispetto ai superiori valori costituzionali;

ii.- il divieto di estensione del giudicato non può incidere sui diritti sociali del cittadino (retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro) dimodochè l’Amministrazione, nell’impossibilità di equiparare per l’asserito divieto la situazione del ricorrente a quella dei suoi colleghi di corso, avrebbe comunque dovuto corrispondere ad altro titolo le somme derivanti dalla corretta applicazione della legge n. 121 del 1981;

iii.- una diversa interpretazione della normativa recante il divieto di estensione del giudicato (legge: 23 dicembre 1994 n. 724, 17 maggio 1999 n. 144, 21 dicembre 2001 n. 448, 30 dicembre 2004 n. 311) impone di sollevare questione di illegittimità costituzionale della stessa per contratto agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione (insanabili diseguaglianze tra soggetti in situazioni tra loro identiche).

Il Ministero appellato si è costituito in giudizio per resistere e con la memoria datata 14 giugno 2006 ha concluso per la reiezione dell’appello in quanto non fondato nella sua questione sostanziale e di illegittimità costituzionale.

All’udienza del 28 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- E controverso diniego di revisione del trattamento economico dirigenziale attribuito nel 1991 al deducente e, in particolare, divieto di estensione del giudicato in materia di personale, come previsto da varie leggi finanziarie nel tempo intervenute.

L’appello è infondato.

2.- In linea preliminare merita chiarire la vicenda di causa.

L’art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ha previsto che al personale delle Forze di Polizia ed equiparato, che abbia prestato servizio senza demerito per 15 e 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante, rispettivamente, al primo dirigente ed al dirigente superiore.

L’appellante, nel corso della sua carriera, ha beneficiato di tale disposizione come da D.M. 9 luglio 1991, che tuttavia non ha considerato ai fini del computo dell’anzianità maturata i servizi svolti dall’1.10.1963 al 30.9.1964 e dall’1.10.1964 al 22.5.1965 perchè in tali periodi l’ufficiale interessato è stato giudicato inferiore alla media.

E’ accaduto che analoga determinazione di trattamento economico sia stata annullata nei confronti di parigrado da questa Sezione con decisione 7 febbraio 2001 n. 495, secondo la quale il giudizio di “inferiore alla media” attribuito ad ufficiale della Guardia di Finanza in un rapporto informativo durante il biennio di frequenza del corso di applicazione, positivamente superato all’esito di entrambe le annualità del corso, non può com@@@@@@@re un riconoscimento di demerito agli effetti dell’applicazione dell’art. 43, commi 16, 22 e 23, della legge 1.4.1981 n. 121.

Di qui l’istanza di riesame del citato D.M. 9.7.1991 avanzata in data 26.9.2002 dall’odierno appellante, ufficiale in congedo dal 2.10.1997 ed il rigetto opposto dall’Amministrazione in relazione al divieto vigente di estensione del giudicato, come disposto dall’art. 23 della legge 21 dicembre 2001, n. 448.

Ciò premesso, va rilevato che le doglianze mosse dal ricorrente possono essere unitariamente scrutinate in quanto tutte, alla stregua della esposizione in fatto, riconducibili all’unico nodo della costituzionalità del divieto di estensione del giudicato in relazione alle diseguaglianze nascenti da situazioni tra loro identiche.

3.- Innanzitutto deve essere osservato, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa statale, che non può riscontrarsi nella doglianza di illegittimità costituzionale – del diniego di revisione del trattamento economico a causa del divieto vigente di estensione del giudicato – una questione di “jus novorum”: infatti, l’argomento costituzionale può essere sollevato, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Nella specie, tuttavia, non è in discussione che, al momento dell’adozione del controverso provvedimento negativo oggetto di impugnazione originaria (25 ottobre 2002), era vigente il divieto di estensione del giudicato, previsto dall’art. 23 della legge 21 dicembre 2001, n. 448: donde, la vincolatività della determinazione assunta (Cons. St., IV, 18 marzo 2008 n. 1151).

Del resto, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, per disparità di trattamento, deve essere ritenuta manifestatamente infondata alla luce delle differenti condizioni oggettive rivestite dai due parigrado, di cui uno assistito dal giudicato: l’appellante non è soggetto propositore di tempestivo ricorso e il giudicato in parola non poteva che avere efficacia inter partes, essendo la posizione del reclamante ormai esaurita.

Va considerato, inoltre, che il diritto di azione, subordinato all’esercizio entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza dell’atto autoritativo, è soggetto al termine di prescrizione quando si tratti di rapporti a contenuto patrimoniale (quali quelli prospettati in ricorso) la cui tutela è esperibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva fino a che tali diritti non siano estinti per prescrizione, indipendentemente dalla impugnativa nei termini di legge di atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti: nella specie il ricorso di primo grado è stato proposto (20 gennaio 2003) oltre il termine di prescrizione sia rispetto alla data di adozione del citato D.M. (9 luglio 1991), sia addirittura rispetto alla data di congedo (2.10.1997).

Il che toglie ogni fondamento alle dedotte questioni di costituzionalità, che non possono investire il suddetto decreto ministeriale (poichè atto autoritativo non tempestivamente impugnato), mentre, al contrario, proprio l’accoglimento della domanda di riesame dell’appellante andrebbe sostanzialmente a riaprire termini scaduti per decadenza e ad introdurre una insostenibile situazione di disparità di trattamento (stante il divieto di legge all’estensione del giudicato), senza considerare che l’estensione di un giudicato è sempre facoltà e non obbligo dell’Amministrazione (Cons. St., VI, 21 febbraio 2007, n. 921).

La pretesa propugnata è perciò priva di pregio sotto qualsiasi angolatura la si voglia esaminare.

4.- Conclusivamente, l’atto di appello in esame non può che essere respinto.

Appaiono tuttavia ravvisabili giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese di lite relative all’odierno grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi il 28 ottobre 2008, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo

Spada, con l’intervento dei signori Magistrati:...
 

IL SEGRETARIO

...

Depositata in Segreteria

           Il 31/3/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

  Per il  / Il Dirigente

..

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N.R.G.  1426/2006


 

RL