REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5794 /2008

Reg.Dec.

N. 8535  Reg.Ric.

ANNO  2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta 
 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8535/2008, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso ...

c o n t r o

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,     n. 3074/2008

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 26, comma 4 legge 1034/1971;

Relatore all’udienza del 18 novembre 2008 il Consigliere ...

Ritenuto quanto segue

F A T T O 
 

1.  Con  ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania @@@@@@@@ @@@@@@@@ domandava l'annullamento del Decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333/D/38521 dell’08.02.2008, con il quale il Ministero dell’Interno disponeva, con effetto immediato il trasferimento presso la Questura di @@@@@@@@, dell’assistente capo @@@@@@@@ @@@@@@@@ per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale. 
 

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di  violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.

Con sentenza immediata n. 3074/2008 il TAR rigettava il ricorso.

2.  La sentenza è stata appellata da @@@@@@@@ @@@@@@@@, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’Interno.

Alla udienza del 18 novembre 2008, fissata per l’esame della domanda di sospensione cautelare della sentenza, la causa è passata in decisione nel merito ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 legge 1034/1971.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il TAR ha respinto il ricorso sull’assorbente qualificazione del provvedimento impugnato in primo grado come ordine militare.

Appella l’interessato lamentando l’erroneità della qualificazione e riproponendo le censure originarie, di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 4° e 5° del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 355, eccesso di potere per sviamento; motivazione incongrua , insufficiente, illogica, arbitraria.

Lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza motivazionale e della connotazione ingiustamente punitiva dello stesso in relazione a talune circostanze che avrebbero determinato una situazione di ritenuta incompatibilità ambientale nella sede di servizio del ricorrente (Distaccamento Polizia Stradale Stazione di @@@@@@@@).

Il Collegio ritiene che l’appello sia da respingere, perché le censure originarie, che possono essere esaminate congiuntamente, sono manifestamente infondate.

L’appellante – assistente capo della Polizia di Stato – è stato trasferito per incompatibilità ambientale a seguito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per i reati di truffa e falso in danno dell’Amministrazione, commessi nell’esercizio delle funzioni. Il provvedimento impugnato richiama la misura della custodia cautelare in carcere applicata al fratello per un duplice episodio di rapina a mano armata.

La motivazione addotta, considerato l’ampio potere discrezionale di cui gode la P.A. in materia, non appare censurabile, essendo congruamente imperniata sul collegamento istituito tra le vicende che attingono l’appellante e la situazione ambientale relativa al servizio svolto, né le doglianze evidenziano profili di irragionevolezza in tale nesso.

Le spese possono essere compensate, non avendo la difesa dello Stato svolto alcuna sostanziale attività difensiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 18 novembre 2008, con l'intervento dei sigg.ri:

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Presidente

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Consigliere                                                                    Segretario

..

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione